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AS 2021 107

Accordo del 26 gennaio 2021 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla promozione dell’innovazione fondata sulla scienza

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla promozione dell’innovazione fondata sulla scienza

Concluso il 26 gennaio 2021 Entrato in vigore il 1° marzo 2021

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, nell’intento, di consolidare le relazioni amichevoli tra i due Stati limitrofi nel settore della promo- zione dell’innovazione fondata sulla scienza; e di rafforzare i rapporti, già stretti, tra i centri di ricerca e i partner attuatori nel settore dell’innovazione svizzeri e del Liechtenstein, hanno convenuto quanto segue:

1 Scopo dell’Accordo

Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein nel settore della promozione dell’innovazione, allo scopo di favorire, nell’interesse dell’economia e della società dei due Stati limitrofi, l’inno- vazione fondata sulla scienza. I partner attuatori svizzeri e del Liechtenstein devono poter cooperare, indipendentemente dalla loro provenienza, con i centri di ricerca di entrambi i Paesi che sono maggiormente qualificati per la realizzazione dei rispettivi progetti. Inoltre, i giovani imprenditori in Svizzera e nel Liechtenstein devono poter beneficiare di prestazioni di accompagnamento operativo (di seguito «coaching»).

RS 0.420.514.1

2021-0463 RU 2021 107

Promozione dell’innovazione fondata sulla scienza. RU 2021 107 Acc. con il Liechtenstein

2 Competenze

Gli organi incaricati dell’attuazione del presente Accordo sono: – in Svizzera, l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione Inno- suisse (di seguito «Innosuisse»); – nel Principato del Liechtenstein, l’Ufficio dell’economia pubblica (Amt für Volkswirtschaft, di seguito «AVW»). I due organi comunicano direttamente tra loro. A tal fine designano un interlocutore e si informano reciprocamente se tale persona dovesse cambiare.

3 Prestazioni di Innosuisse

3.1 Valutazione delle domande di sussidio per progetti

d’innovazione Innosuisse valuta le domande di sussidio per progetti d’innovazione presentate tramite la sua piattaforma elettronica dai seguenti partner: a. centri di ricerca del Liechtenstein e partner attuatori del Liechtenstein; b. centri di ricerca del Liechtenstein e partner attuatori svizzeri; e c. centri di ricerca svizzeri e partner attuatori del Liechtenstein. Innosuisse valuta le domande sulla base del diritto svizzero. Nel caso di partenariati di progetto secondo le lettere a e b, Innosuisse trasmette il risultato della valutazione all’AVW. L’AVW avvia la procedura relativa al finanzia- mento sotto la sua responsabilità sulla base del diritto del Liechtenstein. Nei casi di cui alla lettera c, Innosuisse può assumere il finanziamento dei progetti se una parte importante dei vantaggi economici è a favore della Svizzera. Negli altri casi trasmette il risultato della valutazione all’AVW, che successivamente avvia la proce- dura relativa al finanziamento sulla base del diritto del Liechtenstein.

3.2 Assistenza scientifica a progetti d’innovazione

Innosuisse garantisce sulla base del diritto svizzero l’assistenza scientifica ai progetti di cui al numero 3.1 lettere a–c promossi dall’AVW e ne rende conto all’AVW.

3.3 Valutazione delle domande di prestazioni

di coaching Innosuisse valuta le domande di prestazioni di coaching presentate tramite la sua piat- taforma elettronica da giovani imprenditori del Liechtenstein. Innosuisse valuta tali domande sulla base del diritto svizzero. Innosuisse trasmette il risultato delle sue valutazioni all’AVW. L’AVW decide in me- rito alla concessione di prestazioni di coaching sulla base del diritto del Liechtenstein.

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3.4 Ricorso a prestazioni di coaching e di assistenza scientifica

Ai giovani imprenditori del Liechtenstein che hanno ottenuto dall’AVW un accredito per il ricorso a prestazioni di coaching, Innosuisse mette a disposizione la propria lista di consulenti qualificati per l’accompagnamento operativo (di seguito «coach») su una piattaforma elettronica e provvede, per l’AVW, a coprire le spese dei coach nei limiti dell’accredito concesso. Nel farlo si basa sul diritto svizzero. Innosuisse garantisce sulla base del diritto svizzero l’assistenza scientifica ai coaching autorizzati e ne rende conto all’AVW.

4 Prestazioni dell’AVW

L’AVW informa i giovani imprenditori del Liechtenstein che le domande di sussidi per progetti d’innovazione e per prestazioni di coaching devono essere presentate tra- mite la piattaforma elettronica di Innosuisse. L’AVW conclude secondo il diritto del Liechtenstein i contratti di finanziamento con i rispettivi richiedenti ed emana nei loro confronti le dovute decisioni. L’AVW in- forma Innosuisse su tutte le decisioni riguardanti le domande di prestazioni di coa- ching. Dopo la fatturazione da parte di Innosuisse, l’AVW rimborsa a Innosuisse le spese di valutazione e di assistenza alla fine dell’anno civile in cui è avvenuta la valutazione con i seguenti importi forfettari per tipologia d’intervento: a. 4000 franchi per la valutazione di una domanda di sussidio per un progetto d’innovazione di cui al numero 3.1; b. 1250 franchi per l’assistenza scientifica a un progetto d’innovazione di cui al numero 3.2; c. 500 franchi per la valutazione di una domanda di prestazioni di coaching di cui al numero 3.3 se tali prestazioni sono incentrate unicamente sull’esame e lo sviluppo di un progetto commerciale sotto il profilo dell’attuabilità e della possibilità di affermazione sul mercato; d. 2300 franchi per la valutazione di una domanda di prestazioni di coaching di cui al numero 3.3 che non rientra nella tipologia di cui alla lettera c; e. 800 franchi per l’assistenza scientifica a un coaching autorizzato di cui al nu- mero 3.4. Per le domande di sussidio di cui al numero 3.1 lettera c, le prestazioni sono fatturate soltanto se l’AVW assume il finanziamento del progetto. L’AVW rimborsa a Innosuisse le indennità che quest’ultima ha versato in un anno civile secondo il numero 3.4 a copertura delle spese sostenute dai coach nell’accom- pagnare i giovani imprenditori del Liechtenstein beneficiari di un accredito dell’AVW. A tal fine Innosuisse presenta una fattura all’AVW entro il 10 gennaio dell’anno successivo.

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5 Protezione dei dati

La collaborazione nel quadro del presente Accordo è soggetta alle pertinenti disposi- zioni nazionali in materia di protezione dei dati.

6 Entrata in vigore, durata e disdetta

Il presente Accordo entra in vigore il 1° marzo 2021. Il presente Accordo è concluso per un periodo di quattro anni. Le Parti verificano l’Accordo dopo due anni dall’entrata in vigore. Il presente Accordo può essere disdetto da entrambe le Parti contraenti per la fine dell’anno, rispettando un preavviso di un anno.

7 Composizione delle controversie

Le questioni inerenti all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo sono compo- ste in via amichevole mediante negoziati.

Fatto a Berna il 26 gennaio 2021, in doppio esemplare originale in lingua tedesca.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Principato del Liechtenstein: Martina Hirayama Doris Frick

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