AS 2021 156
Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)
Modifica del 19 marzo 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 aprile 20151 sulle epidemie è modificata come segue:
3 La Confederazione assume un importo forfettario di 24,50 franchi per ogni vaccina- zione effettuata secondo il capoverso 1.
4 Assume i seguenti importi forfettari per ogni vaccinazione effettuata secondo il ca- poverso 1: a. 14,50 franchi per le vaccinazioni effettuate in centri di vaccinazione, in ospe- dali o da équipe mobili; b. 24,50 franchi per le vaccinazioni effettuate in studi medici.
1 RS 818.101.1
2021-0732 RU 2021 156
Ordinanza sulle epidemie RU 2021 156
II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° marzo 20212.
19 marzo 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 Pubblicazione urgente del 19 marzo 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).