AS 2021 181
Ordinanza sulla concessione di contributi a fondo perso e di mutui ai club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico per l’attenuazione delle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 sport di squadra)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sulla concessione di contributi a fondo perso e di mutui ai club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico per l’attenuazione delle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 sport di squadra)
Modifica del 31 marzo 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 sport di squadra del 18 dicembre 20201 è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. c, d ed ebis, nonché 4 2 La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie alla concessione dei con- tributi, in particolare: c. Abrogata d. Abrogata ebis i redditi delle persone impiegate dal club, corrisposti annualmente, alla fine della stagione 2019/2020; su richiesta dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO), i redditi devono essere documentati mediante copia dei rispettivi contratti e certificati di salario; 4 Un club che nella richiesta dichiara di non ridurre i redditi secondo l’articolo 6 può rinunciare a presentare le informazioni di cui alla lettera e.
1bis Una volta dedotto il valore dei servizi di ristorazione e di altre prestazioni di ser- vizio particolari, il valore computabile di biglietti che sono parte di pacchetti d’in- gresso non può superare l’importo di 250 franchi per partite della massima lega
1 RS 415.022
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Ordinanza COVID-19 sport di squadra RU 2021 181
nell’hockey su ghiaccio e nel calcio maschili nonché di 125 franchi per partite nelle leghe rimanenti.
Art. 5 cpv. 1, 2 e 3 lett. a
1 Le richieste devono essere presentate:
a. entro il 30 aprile 2021, per le partite dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021; b. entro il 31 luglio 2021, per le partite dal 31 marzo 2021 alla fine della stagione 2020/2021.
2 L’UFSPO si pronuncia in merito alle richieste mediante decisione.
3 Non sono versati contributi:
a. Abrogata
Art 6. cpv. 5
5 Il club deve mantenere il reddito medio ridotto fino al 31 dicembre 2021.
Art. 6a Massa salariale della stagione 2019/2020 1 È considerata massa salariale di un club nella stagione 2019/2020 secondo l’articolo 12b capoverso 6 lettera c della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 la somma dei redditi concordati contrattualmente per quella stagione. 2 Adeguamenti strutturali nel club, che non concernono l’esercizio della squadra che partecipa a una delle leghe di cui all’articolo 12b capoverso 1 della legge COVID-19, comportano un corrispondente adeguamento della massa salariale.
Art. 7 Aumento del reddito in caso di promozione in una lega superiore I club che al termine della stagione 2019/2020 sono stati promossi in una lega supe- riore possono aumentare del 50 per cento al massimo la massa salariale di cui all’ar- ticolo 12b capoverso 6 lettera c della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.
Art. 8a Determinazione dei contributi I contributi si basano sui crediti esistenti e sul principio della parità di trattamento di tutti i richiedenti.
Art. 9a Restituzione di contributi Se un club elude le condizioni di cui all’articolo 12b capoverso 6 della legge COVID- 19 del 25 settembre 2020 o se dissimula l’inosservanza di tali condizioni, i contributi si considerano concessi indebitamente. L’UFSPO chiede la restituzione dei contributi ai sensi della legge sui sussidi del 5 ottobre 19902.
2 RS 616.1
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II
1 La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 20213.
2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.
31 marzo 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 Pubblicazione urgente del 31 marzo 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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