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AS 2021 184

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

Modifica del 31 marzo 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 20201 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva, e 2 lett. b 1 In virtù dell’articolo 12 della legge COVID-19 e nei limiti del credito d’impegno stanziato dall’Assemblea federale, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se: 2 Non partecipa ai costi o alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedi- menti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se: b. in Svizzera queste imprese non esercitano un’attività né impiegano personale proprio.

Art. 2a Imprese con settori di attività chiaramente delimitabili Le imprese i cui settori di attività sono chiaramente delimitabili mediante una conta- bilità per settore possono chiedere che i requisiti di cui agli articoli 3 capoverso 1 let- tera c, 4 capoverso 1 lettera c, 5, 5a e 8–8c siano valutati separatamente per ogni set- tore.

1 RS 951.262

2021-0424 RU 2021 184

Ordinanza COVID-19 casi di rigore RU 2021 184

Art. 3 Data della costituzione e cifra d’affari

1 L’impresa ha provato al Cantone che:

a. è stata iscritta nel registro di commercio prima del 1° ottobre 2020 o, in as- senza di tale iscrizione, è stata costituita prima del 1° ottobre 2020; b. negli anni 2018 e 2019 ha conseguito una cifra d’affari media di al- meno 50 000 franchi; c. sostiene i propri costi salariali prevalentemente in Svizzera. 2 Si considera come cifra d’affari media annuale di cui al capoverso 1 lettera b:

a. per un’impresa costituita tra il 31 dicembre 2017 e il 29 febbraio 2020: 1. la cifra d’affari media che è stata conseguita tra la costituzione e il 29 feb- braio 2020, calcolata su 12 mesi, o 2. la cifra d’affari media che è stata conseguita tra la costituzione e il 31 di- cembre 2020, calcolata su 12 mesi; b. per un’impresa che è stata costituita tra il 1° marzo 2020 e il 30 settem- bre 2020: la cifra d’affari media che è stata conseguita tra la costituzione e il 31 dicembre 2020, calcolata su 12 mesi. 3 Le indicazioni sulla cifra d’affari secondo la presente ordinanza si riferiscono alla

chiusura singola dell’impresa richiedente.

1bis L’impresa che nel periodo compreso tra i mesi di gennaio 2021 e giugno 2021 registra un calo della cifra d’affari in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19, per il calcolo dell’importo di questo calo può considerare, invece della cifra d’affari del 2020, la cifra d’affari di un periodo successivo di 12 mesi.

2 Abrogato

Art. 5b Deroga a favore delle imprese chiuse su ordine delle autorità 1 Le imprese che tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021 devono chiudere l’atti-

vità complessivamente per almeno 40 giorni a causa di provvedimenti adottati dalla Confederazione o dai Cantoni per far fronte all’epidemia di COVID-19 e che negli anni 2018 e 2019 hanno conseguito una cifra d’affari media: a. fino a 5 milioni di franchi: non sottostanno ai requisiti che danno diritto al sostegno finanziario di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 5 capoversi 1 b. superiore a 5 milioni di franchi: non sottostanno ai requisiti che danno diritto al sostegno finanziario di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 1bis. 2 Le imprese con settori di attività chiaramente delimitabili secondo l’articolo 2a pos-

sono chiedere che la chiusura sia valutata per ogni settore.

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Art. 6 lett. a, frase introduttiva L’impresa ha confermato al Cantone che: a. nell’esercizio in cui è accordato il provvedimento per un caso di rigore e nei tre anni successivi o fino al rimborso degli aiuti percepiti:

Art. 8 Limiti massimi per i mutui, le fideiussioni e le garanzie I mutui, le fideiussioni e le garanzie ammontano complessivamente al massimo al 25 per cento della cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a 10 mi- lioni di franchi per impresa. La loro durata è limitata a dieci anni al massimo.

Art. 8a Limiti massimi per i contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d’affari annuale fino a 5 milioni di franchi I contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d’affari annuale fino a 5 milioni di franchi ammontano al massimo al 20 per cento della cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a un milione di franchi per impresa. Possono essere decisi e versati gradualmente.

Art. 8b Calcolo dei contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi 1 Il contributo non rimborsabile versato a un’impresa con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi è calcolato moltiplicando il calo della cifra d’affari di cui all’articolo 5 per una quota forfettaria dei costi fissi. 2 Le imprese che hanno registrato un calo della cifra d’affari per un periodo superiore

a 12 mesi possono aggiungere anche il calo della cifra d’affari nei mesi compresi tra gennaio e giugno 2021 non inclusi nel calcolo di cui all’articolo 5; a tal fine, il calo della cifra d’affari è calcolato rispetto alla media dei periodi corrispondenti degli anni

2018 e 2019.

3 La quota forfettaria dei costi fissi ammonta:

a. all’8 per cento per le agenzie di viaggio, il commercio all’ingrosso e il com- mercio di autoveicoli; b. al 15 per cento per il commercio al dettaglio; c. al 25 per cento per tutte le altre imprese. 4 I Cantoni possono stabilire quote più basse dei costi fissi se constatano che le quote

forfettarie dei costi fissi di cui al capoverso 3 potrebbero determinare un sovrainden- nizzo. 5 Per le imprese la cui attività rientra in più settori di cui al capoverso 3, si applica una

quota uniforme dei costi fissi. Quest’ultima è determinata sulla base del settore di attività in cui è stata conseguita la quota più elevata della cifra d’affari annuale se- condo l’articolo 3 capoverso 2. Se un’impresa presenta una richiesta secondo l’arti- colo 2a, si applica la quota dei costi fissi del rispettivo settore.

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Art. 8c Limiti massimi per i contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi 1 Per le imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi i con-

tributi non rimborsabili ammontano al massimo al 20 per cento della cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a 5 milioni di franchi per impresa. I con- tributi possono essere decisi e versati gradualmente. 2 Per le imprese di cui al capoverso 1 i contributi non rimborsabili ammontano al mas- simo al 30 per cento della cifra d’affari annuale e al massimo a 10 milioni di franchi se: a. la cifra d’affari dell’impresa è diminuita di oltre il 70 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019; o b. dal 1° marzo 2020 all’impresa è apportato, sotto forma di conferimenti in con- tanti, nuovo capitale proprio con incidenza sulla liquidità in misura pari al- meno al 40 per cento del contributo superiore a 5 milioni di franchi.

Art. 8d Limite massimo totale 1 Un’impresa può percepire gli aiuti soltanto fino al raggiungimento del rispettivo li-

mite massimo di cui agli articoli 8, 8a e 8c. 2 Se un’impresa percepisce gli aiuti sia secondo l’articolo 8 sia secondo l’articolo 8a o 8c capoverso 1, questi non possono superare complessivamente il 25 per cento della cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019 né 15 milioni di franchi. 3 Se un’impresa percepisce gli aiuti secondo gli articoli 8 e 8c capoverso 2, il contri- buto non può superare complessivamente il 30 per cento della cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019 né 15 milioni di franchi.

Art. 8e Base determinante per la partecipazione condizionata agli utili per le imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi Per il calcolo della partecipazione condizionata agli utili secondo l’articolo 12 capo- verso 1septies della legge COVID-19 è determinante l’utile imponibile annuale del 2021 prima della compensazione delle perdite ai sensi degli articoli 58–67 della legge fe- derale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta. Dall’utile imponibile an- nuale può essere dedotta soltanto una perdita subita nell’esercizio 2020 rilevante ai fini fiscali.

Art. 8f Giustificativi da richiedere alle imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi I Cantoni richiedono alle imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi almeno i seguenti giustificativi, sempre che non li forniscano loro stessi:

2 RS 642.11

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a. estratto del registro di commercio; b. estratto del registro delle esecuzioni; c. conti annuali del 2018 e 2019 (bilancio, conto economico e allegato) nonché, se disponibile, del 2020; qualora l’impresa sia soggetta all’obbligo di revi- sione, i conti annuali riveduti; d. ripartizione completa per settori se è presentata una richiesta secondo l’arti- e. rendiconti trimestrali dell’imposta sul valore aggiunto per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 o, in assenza di tali rendiconti, un altro giustificativo relativo al calo della cifra d’affari che è stato fatto valere.

1 La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa di provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone: b. dopo il verificarsi di perdite su mutui, fideiussioni e garanzie adotta misure adeguate per poter recuperare l’importo di credito; 1bis Se il Cantone concede o accetta postergazioni per i propri crediti derivanti dai provvedimenti per i casi di rigore secondo il capoverso 1 lettera a, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora tali postergazioni avvengano nell’ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato al proseguimento della parte essenziale dell’impresa o di una liquidazione iscritta nel registro di commercio e non comportino per la Confederazione e il Cantone un au- mento dei rischi finanziari. Per le postergazioni che riguardano crediti nei confronti di un’impresa con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è neces- sario il consenso preventivo della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). 1ter Se il Cantone rinuncia parzialmente o interamente a far valere crediti nei confronti dell’impresa, approva un concordato o cede all’impresa attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora l’esazione del credito appaia priva di probabilità di successo o il dispendio amministrativo e le spese risultino sproporzionati rispetto all’importo scoperto. Per le rinunce che riguardano crediti nei confronti di un’impresa con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preven- tivo della SECO.

Art. 13 cpv. 2 e 3 2 Il trasferimento della sede dell’impresa in un altro Cantone lascia invariata la com- petenza cantonale. 3 Per le imprese individuali non iscritte nel registro di commercio è competente il

Cantone di domicilio dell’impresa individuale.

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Art. 14 Cifra d’affari rilevante ai fini della determinazione della partecipazione finanziaria della Confederazione La cifra d’affari rilevante ai fini della determinazione della partecipazione finanziaria della Confederazione secondo l’articolo 12 capoverso 1quater della legge COVID-19 è calcolata conformemente all’articolo 3.

Art. 15 e 16 cpv. 2 lett. d Abrogati

Art. 17 cpv. 3 e 4 3 I ricavi derivanti dal recupero di mutui e fideiussioni, da cui sono dedotti i costi sostenuti per il recupero, sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione dell’effettiva partecipazione ai costi. 4 I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false e i rimborsi volontari di contributi non rimborsabili sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione dell’effettiva partecipazione ai costi.

Art. 18 cpv. 1 lett. a e 2 1 I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno concessi o garantiti devono contenere almeno le seguenti informazioni: a. numero IDI, nome e dati sulla cifra d’affari delle imprese che beneficiano di un sostegno; 2 I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Nel 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 2022 semestralmente. Sino al 30 giugno 2021 i rapporti mensili sono integrati da rapporti settimanali sulle garanzie concesse.

Art. 19 Restituzione La Confederazione può trattenere i pagamenti ai Cantoni o chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se risulta che i requisiti della presente ordinanza o del contratto di cui all’articolo 16 non sono stati rispettati.

Art. 22a Disposizioni transitorie della modifica del 31 marzo 2021 1 Il divieto di distribuire dividendi di cui all’articolo 6 lettera a nella versione della modifica del 31 marzo 2021 si applica alle imprese i cui aiuti per i casi di rigore sono garantiti a partire dal 1° aprile 2021. 2 La partecipazione agli utili di cui all’articolo 8e nella versione della modifica del

31 marzo 2021 si applica alle imprese i cui aiuti per i casi di rigore sono garantiti a partire dal 1° aprile 2021.

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II L’allegato è abrogato.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2021 alle ore 00.003.

31 marzo 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 Pubblicazione urgente del 31 marzo 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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