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AS 2021 219

Ordinanza sulle epizoozie

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del 31 marzo 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 10, 16, 19, 20, 31a, 32 capoverso 1bis, 53 capoverso 1 e 56a capoverso 2 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (LFE),

Art. 2 lett. b e c Abrogate

Art. 4 lett. d e q Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie: d. la zoppina; q. Abrogata

Art. 6 lett. e ed lter Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti: e. OSOAn: ordinanza del 25 maggio 20113 concernente i sottoprodotti di origine animale; lter. biosicurezza: protezione dai rischi di introduzione, propagazione e diffusione di un’epizoozia;

2021-1051 RU 2021 219

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Art. 15d cpv. 1 lett. d n. 5

1 Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:

d. i seguenti dati relativi all’animale:

5. nomi sportivi o d’uso dell’animale, se disponibili,

Art. 18a cpv. 3bis 3bis L’apicoltore annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, un nuovo apiario, il cambio di apicoltore e la chiusura dell’apiario.

Art. 19a cpv. 2 e 3 2 Prima di trasferire le api in un altro circondario d’ispezione, l’apicoltore è tenuto a notificarlo all’ispettore degli apiari della vecchia rispettivamente della nuova ubica- zione. Se necessario l’ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua un con- trollo sanitario. 3 Il trasferimento di nuclei di fecondazione in stazioni di fecondazione non deve essere notificato. Per nucleo di fecondazione si intende uno sciame artificiale e una regina vergine su telaini senza covata, solo con fogli cerei o porzioni di essi.

Art. 23 Sorveglianza sanitaria delle aziende di acquacoltura 1 Almeno una volta l’anno un veterinario con esperienza nell’ambito della salute degli animali acquatici deve provvedere al controllo della salute degli animali delle seguenti aziende di acquacoltura: a. aziende che importano animali acquatici vivi; b. aziende che cedono animali acquatici vivi, ad eccezione degli allevamenti di pesci da ripopolamento; c. aziende con una produzione annua superiore a 500 kg; d. aziende che utilizzano acqua da un ambiente idrico naturale circostante, ad eccezione di:

1. allevamenti di pesci da ripopolamento,

2. aziende per le quali la trasmissione di un’epizoozia di animali acquatici

da ambienti idrici naturali all’allevamento non rappresenta un rischio per motivi epidemiologici. 2 Durante il controllo devono essere verificati e documentati i seguenti aspetti:

a. la situazione sanitaria nell’azienda; b. i problemi sanitari manifestatisi dall’ultimo controllo nonché i trattamenti e le verifiche effettuati per questo motivo; c. le indicazioni emerse dall’ultimo controllo, nonché i trattamenti e le misure profilattiche effettuate da quel momento;

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d. il giornale dei trattamenti e il deposito dei medicamenti veterinari; e. la biosicurezza e la prassi igienica dell’azienda. 3 Per le aziende di acquacoltura che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1, il veterinario cantonale può disporre una sorveglianza sanitaria. 4 La documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere esibita su richie- sta agli organi preposti alla polizia sanitaria. La documentazione va conservata per tre anni.

Art. 51 cpv. 1 lett. a e 2

1 L’USAV ha i seguenti compiti:

a. disciplina la formazione dei tecnici di inseminazione e delle persone che pra- ticano l’inseminazione nella propria azienda detentrice di animali o nell’azienda del loro datore di lavoro;

2 Abrogato

Art. 51a Autorizzazione per l’inseminazione artificiale 1 Il veterinario cantonale rilascia l’autorizzazione per effettuare l’inseminazione arti- ficiale a: a. tecnici d’inseminazione, in base all’attestato di capacità dell’USAV; b. persone che possono comprovare la formazione prescritta per l’inseminazione nella propria azienda detentrice di animali o nell’azienda del datore di lavoro. 2 L’autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera a vale per tutta la Svizzera. La do- manda deve essere inoltrata al veterinario cantonale del Cantone di domicilio del ri- chiedente. 3 I tecnici d’inseminazione che vogliono esercitare l’attività al di fuori del Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione devono informare il veterinario cantonale compe- tente per il luogo di detenzione degli animali.

Art. 59 cpv. 1 e 1bis 1 I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato; essi devono pren- dere i provvedimenti necessari per mantenerli sani e per garantire la biosicurezza all’interno della loro azienda detentrice di animali. 1bis Nella loro azienda detentrice di animali spetta loro garantire che terzi rispettino le misure di cui al capoverso 1.

Sezione 3 (art. 104 e 105) Abrogata

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Art. 116 cpv. 2

2 Il periodo d’incubazione è di 15 giorni.

Art. 118 Movimento di animali nelle zone di protezione in caso di focolaio di peste suina africana 1 In caso di comparsa della peste suina africana il veterinario cantonale può, in deroga all’articolo 90 capoverso 2, autorizzare il trasferimento di animali in un altro effettivo se tutti gli animali delle specie ricettive sono stati analizzati e non vi sono casi sospetti di epizoozia. 2 Prima di abbandonare l’effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo univoco.

Art. 118a Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza in caso di focolaio di peste suina classica 1 In caso di comparsa della peste suina classica gli animali delle specie ricettive pos- sono lasciare le stalle per l’uscita sui pascoli o nelle corti limitrofe alla rispettiva stalla soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi. 2 L’articolo 90 capoverso 3 è applicabile soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi. 3 In deroga all’articolo 92 capoverso 3 i suini possono essere trasferiti in un altro effettivo o al macello solo sette giorni dopo che è stata ordinata la zona di sorve- glianza. Prima di abbandonare l’effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo univoco.

Art. 119 Revoca dei provvedimenti di sequestro nelle zone di sorveglianza I provvedimenti di sequestro nelle zone di sorveglianza possono essere revocati: a. al più presto 15 giorni dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro nelle zone di protezione; e b. dopo che l’analisi sierologica di un numero rappresentativo di effettivi ha dato un risultato negativo.

Art. 126 lett. a Abrogata

Art. 134 cpv. 1 lett. f 1 In caso di diagnosi di carbonchio ematico, il veterinario cantonale ordina, nell’effet- tivo infetto, i seguenti provvedimenti: f. la pastorizzazione del latte.

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Art. 174d cpv. 1 lett. a

1 Vi è sospetto di BVD se:

a. l’esito della prima analisi virologica è stato positivo; oppure

Art. 174e cpv. 1 lett. f, nonché 2 e 2bis 1 In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di bovini. Ordina inoltre: f. Concerne solo il testo francese

2 Concerne solo il testo francese

2bis Al più tardi un anno dopo la revoca di tutti i sequestri, il veterinario cantonale ordina un’analisi sierologica di un gruppo di bovini dell’effettivo riguardo alla BVD.

Art. 180c cpv. 1 1 Negli ovini e nei caprini di età superiore ai dodici mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente, sono considerati materiale a rischio specificato: a. il cervello nella scatola cranica; b. gli occhi; c. il midollo spinale con la dura madre (dura mater).

Art. 218, rubrica e cpv. 2 Riconoscimento ufficiale

2 Abrogato

Titolo prima dell’art. 228

Sezione 5: Zoppina

Art. 228 Campo d’applicazione 1 Le prescrizioni della presente sezione e della successiva sezione 5a sono applicabili nella lotta contro la zoppina negli ovini. 2 Se la zoppina è constatata in altri ruminanti tenuti come animali domestici, il veteri- nario cantonale può ordinare che i provvedimenti di lotta contro la zoppina negli ovini siano applicati a tali ruminanti se ciò è necessario per evitare che gli ovini si amma- lino.

Art. 228a Diagnosi 1 È diagnosticata la zoppina se in un’azienda detentrice di animali è accertata la pre- senza di ceppi virulenti dell’agente infettivo Dichelobacter nodosus.

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2 L’USAV emana disposizioni tecniche riguardo ai requisiti dei laboratori, al prelievo di campioni e ai metodi di analisi.

Art. 228b Caso di sospetto 1 In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da zoppina il veterina- rio cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di ovini in questione fino all’invalidazione del sospetto. 2 Il sospetto è considerato confutato se l’analisi ha fornito un risultato negativo.

Art. 228c Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di zoppina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di ovini infetta e il suo risanamento immediato. 2 Egli revoca il sequestro non appena l’analisi al termine del risanamento dà un esito negativo.

Art. 228d Collaborazione dei Servizi sanitari in materia di allevamento di piccoli ruminanti I Cantoni possono chiamare i Servizi sanitari attivi in materia di allevamento di piccoli ruminanti a collaborare all’esecuzione di misure di risanamento e alla sorveglianza degli effettivi.

Art. 228e Indennità Le perdite di animali dovute alla zoppina non sono indennizzate.

Titolo prima dell’art. 229

Sezione 5a: Programma nazionale di lotta contro la zoppina

Art. 229 Oggetto, durata e scopo 1 Per combattere la zoppina, viene svolto un programma nazionale di lotta che prevede il controllo annuale di tutte le aziende detentrici di ovini e l’analisi degli animali me- diante il prelievo di campioni. 2 Il programma inizia il 1° ottobre 2024 e dura al massimo cinque anni. Le analisi sono effettuate tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno (periodo di analisi). 3 L’obiettivo del programma di lotta è ridurre al di sotto dell’1 per cento il numero delle aziende detentrici di ovini in cui viene constatata la zoppina. 4 I Cantoni provvedono all’attuazione del programma di lotta entro i termini stabiliti.

5 L’USAV emana prescrizioni tecniche sullo svolgimento del programma di lotta.

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Art. 229a Costi computabili e ammontare delle indennità

1 Per il programma di lotta sono computabili i costi per:

a. il prelievo di campioni per l’analisi di base e la prima analisi di verifica nella detenzione di ovini e l’invio di tali campioni ai laboratori; b. l’analisi di tali campioni da parte dei laboratori; c. la riscossione della tassa a carico dei detentori di animali. 2 I costi per ulteriori analisi di verifica sono a carico dei detentori di ovini.

3 Ai fornitori delle prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a vengono versate le se- guenti indennità: a. un importo forfettario da 125 a 200 franchi per il prelievo dei campioni e l’in- vio dei campioni ai laboratori, a seconda della grandezza e dell’ubicazione dell’azienda detentrice di animali; b. al massimo 45 franchi per l’analisi in laboratorio di un campione aggregato di un massimo di 10 animali; c. un’adeguata indennità per la riscossione.

Art. 229b Tassa a carico dei detentori di ovini 1 I detentori di ovini sono soggetti a una tassa. Con la tassa viene finanziata una parte dei costi delle analisi di laboratorio e la riscossione della tassa. 2 La tassa ammonta a 30 franchi per campione aggregato di un massimo di 10 animali, tuttavia a un massimo di 90 franchi per effettivo di ovini. 3 Essa viene fatturata prima del relativo periodo di analisi ed è calcolata in funzione dell’effettivo di ovini dell’anno precedente sulla base dei dati della banca dati sul traf- fico di animali. Determinante è il numero di giorni/animali.

4 L’USAV affida a un terzo la riscossione della tassa.

Art. 229c Versamento delle indennità e di un’eventuale eccedenza 1 Il terzo incaricato versa l’indennità a un laboratorio non appena quest’ultimo ha in- serito il risultato dell’analisi di base o della prima analisi di verifica nel sistema d’in- formazione per i dati di laboratorio (ALIS) di cui nell’O-SISVet4. 2 Esso fattura la parte dei costi per l’analisi dei campioni non coperta dalla tassa dei detentori di ovini al Cantone che ha commissionato l’incarico. 3 Qualora al termine del programma di lotta risultasse un’eccedenza dalle tasse dei detentori di ovini, questa viene versata ai Cantoni. Il rimborso è calcolato in base al numero di ovini di un Cantone al 1° gennaio dell’anno del rimborso.

4 RS 916.408

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Art. 229d Prelievo dei campioni e analisi: requisiti e obblighi 1 I campioni delle aziende detentrici di ovini devono essere prelevati da veterinari o persone sotto la vigilanza di un veterinario. 2 Tutte le persone che effettuano il prelievo dei campioni devono frequentare un corso che trasmette conoscenze sulla lotta contro la zoppina e sul modo corretto di prelevare i campioni. Il corso è organizzato dall’USAV e si svolge in maniera decentralizzata.

3 I veterinari inseriscono i dati relativi ai campioni prelevati in ASAN.

4 I laboratori incaricati dell’analisi dei campioni inseriscono i risultati in ALIS al più tardi entro una settimana dal ricevimento del campione.

Art. 229e Traffico di animali 1 Durante il periodo di analisi gli ovini possono essere trasferiti soltanto in un’altra azienda detentrice di ovini oppure essere tenuti al pascolo insieme a ovini di un’altra azienda detentrice di animali o partecipare a mercati di bestiame, esposizioni e altre manifestazioni se provengono da un’azienda detentrice di ovini per la quale l’ultimo controllo ufficiale ha fornito un risultato delle analisi negativo. Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe a determinate condizioni. 2 Nel primo periodo di analisi gli ovini possono partecipare a mercati di bestiame, esposizioni di bestiame e altre manifestazioni ed essere tenuti al pascolo insieme a ovini di un’altra azienda detentrice di animali se provengono da un’azienda di deten- zione per la quale non è ancora disponibile il risultato delle analisi. Possono essere portati da una tale azienda detentrice di ovini in un’altra azienda detentrice di ovini se anche per l’azienda di destinazione non è ancora disponibile alcun risultato di analisi. 3 Gli ovini che nel primo periodo di analisi hanno partecipato a mercati di bestiame, esposizioni o altre manifestazioni o sono stati tenuti al pascolo insieme a ovini di un’altra azienda detentrice di animali possono essere portati soltanto in aziende de- tentrici di animali per le quali non è ancora disponibile alcun risultato di analisi. 4 Se alla fine del primo periodo di analisi non è disponibile alcun risultato per un’azienda detentrice di ovini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo in questione fino a quando non si dispone di un risultato.

Art. 229f Vaccinazione contro la zoppina La vaccinazione contro la zoppina è vietata a partire dal 1° luglio 2024 fino alla con- clusione del programma di lotta.

Art. 229g Provvedimenti del veterinario cantonale in caso di risultato delle analisi positivo o di malattia manifesta 1 Se il risultato delle analisi è positivo, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti in caso di epizoozia di cui all’articolo 228c capoverso 1. La revoca dei provvedimenti è retta dall’articolo 228c capoverso 2.

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2 Se in un’azienda detentrice di ovini uno o più animali sono manifestamente affetti da zoppina, il veterinario cantonale può, d’intesa con il detentore degli animali, rinun- ciare a un prelievo di campioni e alle relative analisi e ordinare direttamente i provve- dimenti previsti in caso di epizoozia di cui all’articolo 228c capoverso 1. 3 Nei casi di cui al capoverso 1 o 2 il veterinario cantonale può, a condizioni atte a minimizzare i rischi, autorizzare il trasferimento degli animali da un’azienda deten- trice di ovini sotto sequestro a un’altra azienda detentrice di ovini oppure la loro par- tecipazione a un mercato di bestiame, un’esposizione o un’altra manifestazione.

Art. 229h Ulteriori provvedimenti del veterinario cantonale Ai detentori di animali che non osservano le sue prescrizioni, il veterinario cantonale può imporre a loro spese i provvedimenti necessari per il prelievo dei campioni e il risanamento. Può ordinare la macellazione di animali se ciò è appropriato per motivi di diritto in materia di epizoozie o di protezione degli animali.

Art. 229i Valutazione 1 L’USAV provvede alla valutazione continua del programma di lotta, in particolare in relazione all’obiettivo di cui all’articolo 229 capoverso 3 . 2 Previa consultazione dei Cantoni, decide l’ulteriore procedura da seguire durante e al termine del programma di lotta.

Art. 238 cpv. 3 lett. a e b

3 In qualsiasi caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina inoltre che:

a. l’animale sospetto sia isolato e sottoposto al divieto di trasferimento; b. i discendenti di esemplari femmina di cui alla lettera a che sono nati entro gli ultimi 12 mesi prima del caso di sospetto e si trovano ancora nell’effettivo vengano sottoposti a divieto di trasferimento.

Art. 238a cpv. 1 lett. a e abis, 1bis e 2, frase introduttiva e lett. b 1 In caso di diagnosi di paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali contami- nata. Ordina inoltre che: a. gli animali infetti siano isolati, uccisi ed eliminati; abis. i discendenti di esemplari femmina di cui alla lettera a che sono nati entro gli ultimi 12 mesi prima del caso di epizoozia e si trovano ancora nell’effettivo vengano isolati e macellati al più tardi entro un’età di 12 mesi; 1bis Per gli animali di cui al capoverso 1 lettera abis il veterinario cantonale ordina un divieto di trasferimento fino alla loro macellazione.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro di cui al capoverso 1 dopo che:

b. gli animali infetti sono stati uccisi ed eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate.

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Art. 257 Aziende detentrici di pollame da sorvegliare Le aziende detentrici di pollame delle seguenti dimensioni devono essere sottoposte ad analisi per la ricerca di infezioni da Salmonella: a. animali da allevamento della linea ingrasso e uova: se l’azienda detentrice di pollame comprende più di 250 posti; b. galline ovaiole: se l’azienda detentrice di pollame comprende più di 1000 po- sti; c. polli da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell’azienda detentrice di pollame è superiore a 333 m2; d. tacchini da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell’azienda detentrice di pollame è superiore a 200 m2.

Art. 257a Prelievi di campioni da parte degli avicoltori 1 Nelle aziende detentrici di pollame da sorvegliare l’avicoltore preleva, seguendo le istruzioni del servizio veterinario cantonale, campioni di: a. animali da allevamento:

1. per i pulcini di un giorno, tra il primo e il terzo giorno di vita,

2. all’età di 4–5 settimane,

3. all’età di 15–20 settimane, in ogni caso al più tardi 2 settimane prima del

trasferimento nella stalla per galline ovaiole,

4. ogni 3 settimane durante il periodo di deposizione;

b. galline ovaiole:

1. all’età di 15–20 settimane, in ogni caso 2 settimane prima del trasferi-

mento nella stalla per galline ovaiole,

2. ogni 15 settimane durante il periodo di deposizione, per la prima volta

tra la 22a e la 26a settimana di vita; c. animali da ingrasso: a partire da 3 settimane prima della macellazione. 2 L’avicoltore deve prelevare campioni da tutti gli effettivi della sua azienda detentrice di animali. 3 In deroga al capoverso 1 lettera a numero 4 possono essere prelevati e analizzati campioni nell’incubatoio, se gli animali sgusciati sono destinati alla vendita all’in- terno del Paese. L’analisi deve avvenire almeno ogni tre settimane. 4 In deroga al capoverso 2 per gli animali da ingrasso è sufficiente un prelievo di cam- pioni una volta l’anno da tutti gli effettivi detenuti in quel momento, purché durante un anno tutti gli effettivi siano risultati negativi al test delle salmonelle.

Art. 257b Prelievi dei campioni da parte del servizio veterinario 1 Nelle aziende detentrici di pollame da sorvegliare il servizio veterinario cantonale preleva campioni di:

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a. animali da allevamento: due volte l’anno da ogni effettivo di un’azienda de- tentrice di pollame durante il periodo della deposizione; b. galline ovaiole: una volta l’anno da almeno un effettivo di un’azienda deten- trice di pollame durante il periodo della deposizione; c. animali da ingrasso: una volta l’anno da un effettivo almeno nel 10 per cento delle aziende detentrici di pollame di cui all’articolo 257 lettere c e d. 2 Il prelievo di campioni di cui al capoverso 1 lettera c può essere effettuato a partire da 3 settimane prima della macellazione.

Art. 258 cpv. 1bis Abrogato

Art. 259 cpv. 1 lett. a e b

1 Vi è il sospetto che un effettivo sia infetto se:

a. in un campione prelevato nell’ambiente circostante agli animali viene messa in evidenza la presenza di sierotipi di Salmonella di cui all’articolo 255 capo- verso 3; b. l’analisi sierologica ha dato un risultato positivo; oppure

Art. 260 cpv. 1, frase introduttiva 1 In caso di accertamento di sierotipi di Salmonella di cui all’articolo 255 capoverso 3 il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo avicolo infetto. Ordina inoltre che:

Art. 274d cpv. 1 lett. e, nonché 4 1 In caso di diagnosi di infestazione da piccolo coleottero dell’alveare, il veterinario cantonale ordina che: e. nell’azienda infetta venga creata una colonia sentinella, regolarmente control- lata dall’ispettore degli apiari. 4 In deroga al capoverso 1 lettere a, d ed e l’USAV può ordinare di rinunciare alla distruzione delle colonie di api oppure dei nidi di bombi infestati, al trattamento del suolo e alla creazione di una colonia sentinella se in tal modo non si può impedire la diffusione del piccolo coleottero dell’alveare.

Art. 282 Caso di epizoozia in un’azienda di acquacoltura 1 In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA in un’azienda di acquacoltura il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda infetta. Ordina inoltre:

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a. che tutti i pesci dell’azienda siano uccisi o macellati senza indugio; b. che, in presenza di un pericolo di diffusione ulteriore dell’epizoozia nelle ac- que pubbliche, il flusso idrico in entrata e in uscita venga interrotto, nella mi- sura in cui le condizioni lo permettano, e l’acqua degli impianti di detenzione venga scaricata nella rete fognaria; c. l’eliminazione dei pesci morti o uccisi nonché degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’arti- colo 6 OSOAn5; d. lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione degli impianti di detenzione non- ché la pulizia e la disinfezione degli utensili, dell’abbigliamento di protezione utilizzato e dei mezzi di trasporto dell’azienda; e. che prodotti della pesca, alimenti per animali e utensili non possano lasciare l’azienda. 2 Se non sussiste il pericolo di una propagazione dell’epizoozia diagnosticata, il vete- rinario cantonale può ordinare, in deroga al capoverso 1, di rinunciare ai seguenti provvedimenti: a. l’uccisione o la macellazione dei pesci detenuti in un impianto non infetto; b. il blocco del flusso e deflusso idrico dell’azienda; c. lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione di impianti di detenzione che:

1. non sono infetti,

2. dispongono di un sistema di approvvigionamento idrico indipendente, e

3. sono separati dagli impianti di detenzione infetti in misura sufficiente da

impedire la propagazione dell’epizoozia; d. il divieto di trasferimento di prodotti della pesca, alimenti per animali e uten- sili. 3 Il veterinario cantonale ordina una zona di protezione e una zona di sorveglianza. Ne stabilisce l’estensione in funzione del rischio di diffusione dell’epizoozia diagno- sticata. La zona di protezione comprende almeno la superficie dell’azienda di acqua- coltura.

Art. 282a Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza

1 Per la zona di protezione il veterinario cantonale ordina:

a. l’analisi:

1. di tutte le aziende in cui sono detenuti pesci ricettivi alla VHS, alla IHN

o alla ISA,

2. di tutte le acque in cui vivono pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla

ISA; b. il controllo mensile di tutte le aziende per cui l’analisi di cui alla lettera a ha dato un risultato negativo.

5 RS 916.441.22

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2 Nella zona di sorveglianza ordina un’analisi a campione delle acque e delle aziende di cui al capoverso 1 lettera a. 3 I pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA non possono essere trasferiti dalla zona di protezione e dalla zona di sorveglianza. Il veterinario cantonale può consentire ec- cezioni per gli animali clinicamente sani provenienti da un’azienda non infetta oppure da un impianto di detenzione non infetto di un’azienda infetta separato dagli impianti di detenzione infetti in misura sufficiente da impedire la propagazione dell’epizoozia.

Art. 282b Svolgimento ed esecuzione dei provvedimenti L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento e all’esecuzione dei provvedimenti in caso di epizoozia.

Art. 282c Reintroduzione di animali e revoca dei provvedimenti di sequestro 1 Dopo la conclusione dei lavori di risanamento è vietata la reintroduzione di animali nell’azienda infetta o negli impianti di detenzione infetti di un’azienda per i seguenti periodi: a. in caso di comparsa di IHN o VHS: sei settimane; b. in caso di comparsa di ISA: tre mesi. 2 In deroga al capoverso 1 il veterinario cantonale può autorizzare la reintroduzione di animali in un’azienda prima del termine del rispettivo periodo di tempo se, per motivi dovuti alle caratteristiche degli impianti di detenzione, per l’eliminazione sicura dei virus è sufficiente un periodo più breve. 3 Quattro settimane dopo la reintroduzione degli animali occorre effettuare una nuova analisi dell’azienda o dell’impianto di detenzione in questione. 4 Dopo la conclusione dei lavori di risanamento il veterinario cantonale trasforma la zona di protezione in una zona di sorveglianza. 5 Se l’analisi dell’azienda risanata di cui al capoverso 3 e le analisi di cui all’articolo 282a capoversi 1 e 2 hanno dato un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il sequestro e la zona di sorveglianza.

Art. 282d Caso di epizoozia nei pesci che vivono allo stato libero In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA nei pesci che vivono allo stato libero, il vete- rinario cantonale ordina, d’intesa con l’autorità cantonale preposta alla pesca, i prov- vedimenti necessari a evitare la propagazione dell’epizoozia.

Sezione 3 (art. 285‒287) Abrogata

Art. 295 cpv. 1 1 Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l’articolo 11a LFE e

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quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia, della pesca e delle foreste devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell’esercizio delle loro attività ufficiali.

Art. 295a Collaborazione di imprese per il trasporto di viaggiatori, gestori di stazioni, aeroporti, porti e aree di sosta nonché operatori turistici 1 In caso di comparsa di un’epizoozia altamente contagiosa in Svizzera o all’estero lʼUSAV può obbligare le seguenti imprese a informare la loro clientela sulle limita- zioni e i divieti correlati alla comparsa dell’epizoozia: a. imprese con una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’arti- colo 6 o un’autorizzazione secondo l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 marzo 20096 sul trasporto di viaggiatori; b. gestori di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e aree di sosta; c. operatori turistici che offrono viaggi nelle zone infette interessate. 2 Le imprese forniscono informazioni mediante manifesti o fogli informativi distri- buiti ai viaggiatori. 3 LʼUSAV determina le imprese interessate, il contenuto e la durata delle informa- zioni. Esso armonizza i provvedimenti con gli obblighi di cui all’allegato 11 dellʼAc- cordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. Esso mette a disposizione il materiale informativo.

Art. 297 cpv. 2 lett. g

2 L’USAV è inoltre competente per:

g. ordinare alle autorità competenti di predisporre posti di disinfezione e di sor- veglianza, effettuare vaccinazioni preventive e adottare altri provvedimenti opportuni in base allo stato della scienza a spese della Confederazione se vi è il pericolo che epizoozie siano introdotte in Svizzera dall’estero.

Art. 312 cpv. 2 lett. e

2 Un laboratorio è riconosciuto se:

e. è collegato ad ALIS.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

6 RS 745.1 7 RS 0.916.026.81

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III 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2021.

2 L’articolo 4 lettera d nonché gli articoli 229–229i entrano in vigore il 1° giugno 2024. 3 Gli articoli 228–228e dell’ordinanza sulle epizoozie, nonché gli articoli 4 capo- versi 3 e 4, 4b, 12 capoversi 1 lettere cquater e dbis , 3 e l’articolo 16 capoverso 1 lettera c numero 4 dell’ordinanza BDTA (cifra II) entrano in vigore il 1° ottobre 2024.

31 marzo 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (n. II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 20118

Art. 4 cpv. 3 e 4 Abrogati

Art. 4b Dati sullo stato sanitario di animali e aziende detentrici di animali La banca dati può accedere ai seguenti dati del sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) di cui all’ordinanza del 6 giugno 20149 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico: a. per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per aziende detentrici di tali animali: stato sanitario riguardo alla diarrea virale bovina (stato sanita- rio riguardo alla BVD) degli animali e delle aziende detentrici nonché i cam- biamenti dello stato sanitario; b. per aziende detentrici di animali della specie ovina: stato sanitario riguardo alla zoppina di un’azienda detentrice di animali.

Art. 8b cpv. 3 3 Nelle loro notifiche i detentori di animali possono fornire anche indicazioni sugli edifici di stabulazione.

Art. 12 cpv. 1 lett. cquater e dbis, nonché 3

1 Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:

cquater: per animali della specie ovina: lo stato sanitario riguardo alla zoppina; dbis: per aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato sanitario ri- guardo alla zoppina di un’azienda detentrice di animali; 3 Il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali funge da codice per la consulta- zione dei dati di cui al capoverso 1 lettera d e dbis. Il numero d’identificazione dell’ani- male o il numero del microchip dell’animale funge da codice per la consultazione degli altri dati di cui al capoverso 1. L’utente si procura autonomamente tali codici.

8 RS 916.404.1 9 RS 916.408

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Art. 16 cpv. 1 lett. c n. 4 1 I detentori di animali, inclusi i macelli, possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare i seguenti dati: c. i seguenti dati riguardanti gli animali che si trovano o si sono trovati nella loro azienda detentrice di animali:

4. per animali della specie ovina: lo stato sanitario riguardo alla zoppina.

Allegato 1 n. 5

5. Dati relativi al pollame da cortile

Per il pollame da cortile devono essere notificati i seguenti dati: a. il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali; b. il tipo di utilizzo (animali da allevamento delle razze ovaiole, animali da alle- vamento delle razze da ingrasso, galline ovaiole, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso); c. il numero degli animali stabulati; d. la data della stabulazione; e. l’età in settimane di vita al momento della stabulazione; f. la data della notifica.

2. Ordinanza del 25 maggio 201110 sui sottoprodotti di origine animale

Art. 31a cpv. 1 lett. b n. 7 1 In deroga all’articolo 27 capoverso 3 le proteine animali trasformate di insetti pos- sono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se: b. i sottoprodotti di origine animale provengono da una delle specie di insetti seguenti:

7. mosca domestica (Musca domestica);

10 RS 916.441.22

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