Lexipedia

AS 2021 250

Decisione del comitato misto UE-Svizzera n. 1/2021 del 12 marzo 2021 che modifica il capitolo III, e gli allegati I e II, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza Decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-Svizzera che modifica il capitolo III e gli allegati I e II

Adottata il 12 marzo 2021 Applicata provvisoriamente dal 15 marzo 2021

Traduzione Il comitato misto, visto l’accordo del 25 giugno 20091 tra la Comunità europea e la Confederazione sviz- zera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza («accordo»), in particolare l’articolo 21 paragrafo 2 e l’articolo 22 paragrafo 4; considerando che con la conclusione dell’accordo le parti contraenti si sono impe- gnate a garantire nei rispettivi territori un livello di sicurezza equivalente per mezzo di misure doganali basate sulla pertinente normativa vigente nell’Unione europea; considerando che dalla conclusione dell’accordo le pertinenti disposizioni del regola- mento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunita- rio2, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario3, sono state sostituite dalle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento euro- peo e del Consiglio4, che istituisce il codice doganale dell’Unione, del regolamento

1 RS 0.631.242.05, GU UE L 199 del 31.7.2009, pag. 24.

2 Regolamento (CEE) n. 2913 / 92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU CE L 302 del 19.10.1992, pag. 1). 3 Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU CE L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

4 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

2021-1006 RU 2021 250

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

delegato (UE) 2015/2446 della Commissione5 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione6; considerando che con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione7 sono state adottate ulteriori disposizioni rilevanti ai fini delle misure doganali di sicu- rezza; considerando che dalla conclusione dell’accordo sono state apportate modifiche a tale normativa per quanto riguarda le misure doganali di sicurezza; considerando che le modifiche della normativa dell’Unione pertinenti al mantenimen- to di un livello di sicurezza equivalente tra le parti contraenti dovrebbero riflettersi nell’accordo, ha adottato la presente decisione:

Art. 1 Gli articoli da 9 a 14 del capitolo III dell’accordo sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 9 Disposizioni generali in materia di sicurezza 1. Le parti contraenti si impegnano ad attuare e ad applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di Paesi terzi le misure doganali di sicurezza definite nel presente capitolo e a garantire in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne. 2. Le parti contraenti rinunciano ad applicare le misure doganali di sicurezza definite nel presente capitolo ai trasporti di merci fra i rispettivi territori doganali. 3. Prima di concludere un accordo con un Paese terzo nei settori disciplinati dal pre- sente capitolo le parti contraenti si concertano per garantirne la coerenza con il pre- sente accordo, in particolare se l’accordo previsto contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate nel presente capitolo.

5 Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU UE L 343 del 29.12.2015, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020 (GU UE L 63 del 23.2.2021, pag. 1). 6 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU UE L 343 del 29.12.2015, pag. 558), modificato da ultimo dal regolamento di esecu- zione (UE) 2021/235 della Commissione, dell’8 febbraio 2021 (GU UE L 63 del 23.2.2021, pag. 386). 7 Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione del 13 dicembre 2019 che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elet- tronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU UE L 325 del 16.12.2019, pag. 168).

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

Art. 10 Dichiarazioni preliminari all’entrata e all’uscita delle merci 1. A fini di sicurezza, le merci che entrano nei territori doganali delle parti contraenti in provenienza da un Paese terzo sono accompagnate da una dichiarazione sommaria di entrata, salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo dei territori doganali senza fare scalo all’interno di tali territori. 2. A fini di sicurezza, le merci che escono dai territori doganali delle parti contraenti a destinazione di Paesi terzi sono accompagnate da una dichiarazione sommaria di uscita, salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo dei territori doganali senza fare scalo all’interno di tali territori. 3. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita è presentata prima dell’introdu- zione delle merci sui territori doganali delle parti contraenti o della loro uscita da tali territori. 4. Nei casi in cui sussiste l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di en- trata o di uscita per le merci che entrano o escono dai territori doganali delle parti contraenti ma tale dichiarazione non è stata presentata, una delle persone di cui al paragrafo 5 o 6 presenta immediatamente tale dichiarazione o, se consentito dalle au- torità doganali, presenta in sostituzione una dichiarazione doganale o una dichiara- zione di custodia temporanea contenente almeno le indicazioni richieste per una di- chiarazione sommaria di entrata o di uscita. In tali circostanze le autorità doganali procedono all’analisi dei rischi a fini di sicurezza per tali merci sulla base della di- chiarazione doganale o della dichiarazione di custodia temporanea. 5. Ciascuna parte contraente designa le persone tenute a presentare la dichiarazione sommaria di uscita nonché le autorità competenti a ricevere detta dichiarazione.

6. La dichiarazione sommaria di entrata è presentata dal vettore.

Nonostante gli obblighi del vettore, la dichiarazione sommaria di entrata può essere presentata anche: (a) dall’importatore, dal destinatario o da un’altra persona in nome o per conto della quale agisce il vettore; (b) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in que- stione presso l’ufficio doganale di prima entrata. In casi specifici, qualora non sia possibile ottenere tutte le indicazioni della dichiara- zione sommaria di entrata necessarie per l’analisi dei rischi a fini di sicurezza dalle persone di cui al primo comma, è possibile richiedere di fornire tali indicazioni ad altre persone che dispongano di tali indicazioni e siano legittimate a fornirle. Ogni persona che presenta le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata è responsabile delle stesse. 7. In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema elettronico di cui all’allegato I, articolo 1 paragrafo 1, ciascuna parte con- traente determina le persone tenute a presentare la dichiarazione sommaria di entrata

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

nonché le modalità di presentazione, di scambio di informazioni ad essa relative e di richiesta di modifica e/o invalidamento della stessa. 8. Le autorità doganali delle parti contraenti possono definire i casi in cui una dichia- razione doganale o una dichiarazione di custodia temporanea possono essere utilizzate come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, a condizione che: (a) la dichiarazione doganale o la dichiarazione di custodia temporanea conten- gano tutte le indicazioni richieste per una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita; e (b) la dichiarazione sostitutiva sia presentata entro i termini previsti presso l’uffi- cio doganale competente per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita.

9. L’allegato I del presente accordo stabilisce:

– il sistema elettronico per la dichiarazione sommaria di entrata; – la forma e le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita; – le eccezioni all’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita; – il luogo della presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita; – i termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita; – le modalità tecniche per i sistemi elettronici utilizzati per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata; – l’accordo di finanziamento relativo alle responsabilità, agli impegni e alle aspettative in merito all’attuazione e al funzionamento del sistema di controllo delle importazioni 2; – qualsiasi altra disposizione necessaria per garantire l’applicazione del pre- sente articolo.

Art. 11 Operatore economico autorizzato 1. Ciascuna parte contraente concede la qualifica di «operatore economico autoriz- zato» in materia di sicurezza a qualsiasi operatore economico stabilito sul proprio ter- ritorio doganale e, nel caso della Svizzera, sulle sue exclavi doganali Samnaun e Sam- puoir, purché siano rispettati i criteri stabiliti nell’allegato II. L’operatore economico autorizzato fruisce di agevolazioni per quanto riguarda i con- trolli doganali inerenti alla sicurezza. Nel rispetto delle norme e delle condizioni enunciate al paragrafo 2, la qualifica di operatore economico autorizzato concessa da una parte contraente è riconosciuta dall’altra parte contraente, fatti salvi i controlli doganali, in particolare ai fini dell’at- tuazione di accordi con Paesi terzi che prevedono meccanismi di riconoscimento re- ciproco delle qualifiche di operatori economici autorizzati.

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

2. L’allegato II del presente accordo stabilisce:

– le norme relative alla concessione della qualifica di operatore economico au- torizzato, in particolare i criteri di concessione di tale qualifica e le condizioni di applicazione di tali criteri; – i tipi di agevolazioni che sono concesse; – le norme relative alla sospensione, all’annullamento e alla revoca della quali- fica di operatore economico autorizzato; – le modalità dello scambio, fra le parti contraenti, di informazioni relative ai rispettivi operatori economici autorizzati; – qualsiasi altra disposizione necessaria all’applicazione del presente articolo.

Art. 12 Controlli doganali in materia di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza 1. I controlli doganali in materia di sicurezza diversi dai controlli a campione sono fondati principalmente sull’analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti infor- matici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati dalle parti contraenti. 2. I controlli doganali in materia di sicurezza sono effettuati nell’ambito di un quadro comune in materia di gestione del rischio, basato sullo scambio di informazioni atti- nenti ai rischi e dei risultati dell’analisi dei rischi tra le autorità doganali delle parti contraenti. L’autorità doganale della Svizzera, partecipando al comitato del codice doganale di cui all’articolo 23, contribuisce a stabilire criteri e norme comuni di ri- schio, misure di controllo e settori di controllo prioritari in relazione alle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita. I controlli basati su tali informa- zioni e criteri sono effettuati senza pregiudizio degli altri controlli doganali. 3. Le parti contraenti utilizzano un sistema comune di gestione dei rischi per lo scam- bio di informazioni relative ai rischi, all’attuazione di criteri e norme comuni di ri- schio, dei settori di controllo prioritari comuni e della gestione delle crisi doganali, nonché ai risultati dell’analisi dei rischi e dei controlli. 4. Le parti contraenti riconoscono l’equivalenza dei loro sistemi di gestione dei rischi in materia di sicurezza. 5. Il comitato misto adotta qualsiasi altra disposizione necessaria all’applicazione del presente articolo.

Art. 13 Controllo dell’attuazione delle misure doganali di sicurezza 1. Il comitato misto definisce le modalità con le quali le parti contraenti intendono assicurare il controllo dell’attuazione del presente capitolo e verificare il rispetto delle disposizioni in esso contenute nonché di quelle degli allegati del presente accordo. 2. Il controllo di cui al paragrafo 1 può in particolare essere assicurato mediante: – una valutazione periodica dell’attuazione del presente capitolo, in particolare dell’equivalenza delle misure doganali di sicurezza;

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

– un esame finalizzato a migliorarne l’applicazione o a modificarne le disposi- zioni per meglio conseguirne gli obiettivi; – l’organizzazione di riunioni tematiche fra esperti delle due parti contraenti e di audit delle procedure amministrative, anche mediante visite sul posto. 3. Il comitato misto garantisce che le misure adottate in applicazione del presente articolo rispettino i diritti degli operatori economici interessati.

Art.14 Protezione del segreto professionale e dei dati personali Le informazioni scambiate dalle parti contraenti nell’ambito delle misure contemplate dal presente capitolo godono della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali definite dalle leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le riceve. La trasmissione di dati personali avviene in conformità dei requisiti delle disposizioni legali applicabili in materia di protezione dei dati della parte contraente che la effettua. Tali informazioni non possono in particolare essere ulteriormente trasmesse a persone diverse dalle autorità competenti della parte contraente ricevente, né essere utilizzate da autorità di quest’ultima per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo. »

Art. 2 Gli allegati I e II dell’accordo sono sostituiti dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

Art. 3 La presente decisione entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo che l’ultima parte contraente ha notificato all’altra parte contraente la conclusione delle proprie procedure interne. Essa si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 15 marzo 2021.

Fatto a Bruxelles,

Per il comitato misto UE-Svizzera Il presidente, Sabine Henzler

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

Allegato

Gli allegati I e II dell’accordo sono sostituiti dagli allegati seguenti:

«Allegato I Dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita

Titolo I Dichiarazione sommaria di entrata

Art.1 Sistema elettronico relativo alla dichiarazione sommaria di entrata 1. Il sistema elettronico di controllo delle importazioni 2 (ICS2) è utilizzato per: (a) la presentazione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle di- chiarazioni sommarie di entrata e di altre informazioni inerenti a tali dichiara- zioni, relative all’analisi dei rischi a fini di sicurezza doganale, compreso il sostegno alla sicurezza aerea, e relative alle misure che devono essere adottate sulla base dei risultati di tale analisi; (b) lo scambio di informazioni riguardanti le indicazioni della dichiarazione som- maria di entrata e i risultati dell’analisi dei rischi delle dichiarazioni sommarie di entrata, le altre informazioni necessarie all’esecuzione dell’analisi dei rischi e le misure adottate sulla base di un’analisi dei rischi, comprese le raccoman- dazioni sui luoghi di controllo e i risultati di tali controlli; (c) lo scambio di informazioni per il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari. 2. Le date per lo sviluppo e l’avvio della distribuzione per fasi del sistema elettronico di cui al presente allegato sono indicate nel progetto di sistema di controllo delle im- portazioni 2 (ICS2) nell’ambito del Codice doganale dell´Unione che figura nell’alle- gato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione8. Le parti contraenti dovrebbero essere pronte allo stesso momento per ciascuna ver- sione all’inizio di ogni periodo di distribuzione. Se ritenuto opportuno, le parti con- traenti possono consentire agli operatori economici di collegarsi gradualmente al si- stema fino al termine del periodo di distribuzione previsto per ciascuna versione. Le parti contraenti pubblicano sul loro sito web le scadenze e le istruzioni destinate agli operatori economici.

8 Finestra di introduzione della versione 1 dell’ICS2: dal 15.3.2021 all’1.10.2021; finestra di introduzione della versione 2 dell’ICS2: dall’1.3.2023 al 2.10.2023; finestra di introdu- zione della versione 3 dell’ICS2: dall’1.3.2024 all’1.10.2024; Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU UE L 325 del 16.12.2019, pag. 168).

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

3. Gli operatori economici utilizzano un’interfaccia armonizzata per gli operatori, progettata dalle parti contraenti in accordo tra di loro, per le presentazioni, le domande di modifiche, le domande di invalidamento, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e lo scambio con le autorità doga- nali di informazioni correlate. 4. Le autorità doganali delle parti contraenti possono consentire l’uso di sistemi di informazione commerciali, portuali o relativi al trasporto per la presentazione delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, purché tali sistemi contengano le indicazioni necessarie e che tali indicazioni siano disponibili entro i termini di cui all’articolo 7.

Art. 2 Forma e contenuto della dichiarazione sommaria di entrata 1. La dichiarazione sommaria di entrata e la notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile contengono le indicazioni stabilite nelle colonne seguenti dell’al- legato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione9: Le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono conformi ai rispettivi formati, codici e cardinalità di cui all’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione10 e sono compilate conformemente alle note contenute in tali allegati. 2. Le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata possono essere fornite me- diante l’invio di più insiemi di dati da parte di più di una persona. 3. Il sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1 è utilizzato per la presenta- zione di una domanda di modifica o di invalidamento di una dichiarazione sommaria di entrata o delle indicazioni ivi contenute. Se più di una persona chiede una modifica o un invalidamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, ciascuna di dette persone è autorizzata a chiedere la modifica o l’invalidamento unicamente delle indicazioni da essa presentate.

9 Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che inte- gra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU UE L 343 del 29.12.2015, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020 (GU UE L 63 del 23.2.2021, pag. 1). 10 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU UE L 343 del 29.12.2015, pag. 558), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell’8 febbraio 2021 (GU UE L 63 del 23.2.2021, pag. 386).

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

4. Le autorità doganali della parte contraente che hanno registrato la dichiarazione sommaria di entrata notificano immediatamente alla persona che ha presentato la do- manda di modifica o di invalidamento la loro decisione di registrare o respingere tale domanda. Se le modifiche o l’invalidamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate da una persona diversa dal vettore, le autorità doganali ne in- formano anche quest’ultimo, a condizione che abbia chiesto di essere informato e ab- bia accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1. 5. Conformemente all’articolo 10 paragrafo 8 dell’accordo, fino alla data di introdu- zione della versione 3 del sistema di cui al presente allegato, articolo 1 paragrafo 1, le parti contraenti possono effettuare l’analisi dei rischi in materia di sicurezza sulla base della dichiarazione di transito introdotta nel nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) in conformità della convenzione relativa ad un regime comune di transito 11, compreso lo scambio di informazioni relative all’analisi dei rischi tra le parti con- traenti interessate, per le merci trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada e per ferrovia. L’NCTS è il sistema elettronico che consente la comunicazione tra le parti contraenti e tra le parti contraenti e gli operatori economici ai fini della presentazione della di- chiarazione doganale di transito, comprese tutte le indicazioni richieste per una di- chiarazione sommaria di entrata o di uscita e le notifiche relative a tali merci. Prima dell’introduzione della versione 3 del sistema di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del presente allegato, le parti contraenti valutano se, dopo tale data, le autorità doga- nali possono continuare ad effettuare l’analisi dei rischi sulla base della dichiarazione di transito contenente le indicazioni di una dichiarazione sommaria di entrata presen- tata nell’NCTS12 e, se necessario, modificano l´accordo.

Art. 3 Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata

1. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata per le merci seguenti:

(a) energia elettrica; (b) merci importate mediante conduttura;

11 RS 0.631.242.04; Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica

d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito (GU CE L 226 del 13.8.1987, pag. 2, comprese le modifiche precedenti e future concordate dal comitato misto nell’ambito di detta convenzione). 12 L’NCTS è aggiornato per comprendere i nuovi requisiti di sicurezza previsti dal regola- mento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1), modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 111 del 25.4.2019, pag. 54). L’introduzione dell’aggiornamento graduale dell’NCTS è illustrata nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione.

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

(c) invii di corrispondenza, da intendersi come lettere, cartoline postali, lettere in braille e stampati non soggetti al dazio all’importazione o all’esportazione; (d) merci trasportate all’interno di spedizioni postali in conformità delle disposi- zioni dell’Unione postale universale, come indicato di seguito: (1) se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come de- stinazione finale una parte contraente, fino alla data stabilita per l’intro- duzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all’articolo 1 pa- ragrafo 1, (2) se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come de- stinazione finale un Paese terzo o un territorio terzo, fino alla data stabi- lita per l’introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1, (3) se le spedizioni postali sono trasportate per via marittima, per vie navi- gabili interne, su strada o per ferrovia, fino alla data stabilita per l’intro- duzione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 1 pa- ragrafo 1; (e) merci per le quali sono ammessi una dichiarazione doganale orale o il sem- plice attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni ema- nate dalle parti contraenti, a condizione che non siano trasportate in applica- zione di un contratto di trasporto; (f) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori; (g) merci corredate di carnet ATA o CPD, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto; (h) merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 196113 sulle relazioni diplomatiche, alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 196314 sulle relazioni consolari o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 196915 sulle mis- sioni speciali; (i) armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale di una delle parti contraenti dalle autorità competenti per la difesa militare di tale territorio nell’ambito di un trasporto militare o di un trasporto effettuato per uso esclu- sivo delle autorità militari; (j) le merci seguenti, introdotte nel territorio doganale di una delle parti con- traenti direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale di una delle parti contraenti:

(1) merci che sono state incorporate in tali impianti offshore ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione, (2) merci che sono state utilizzate per attrezzare tali impianti offshore,

13 RS 0.191.01 14 RS 0.191.02 15 RS 0.191.2

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

(3) merci utilizzate o consumate su tali impianti offshore, (4) rifiuti non pericolosi provenienti da tali impianti offshore; (k) merci contenute in spedizioni il cui valore intrinseco non supera EUR 22, a condizione che le autorità doganali accettino, previo accordo dell’operatore economico, di effettuare un’analisi dei rischi utilizzando le informazioni con- tenute nel sistema utilizzato dall’operatore economico o da esso fornite, come indicato di seguito: (1) se le merci sono contenute in spedizioni trasportate da o sotto la respon- sabilità di un operatore che fornisce servizi integrati di raccolta, tras- porto, sdoganamento e consegna di pacchi in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali arti- coli per tutta la durata della prestazione, di seguito «spedizioni per espresso», che sono trasportate per via aerea, fino alla data stabilita per l’introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all’arti- colo 1, paragrafo 1, (2) se le merci sono trasportate per via aerea in spedizioni diverse da spedi- zioni postali o pe espresso, fino alla data stabilita per l’introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1, (3) se le merci sono trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia, fino alla data stabilita per l’introduzione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1; (l) merci trasportate in base al formulario NATO 302 previsto nel quadro della Convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, o in base al formulario UE 302 di cui all’articolo 1 punto 51 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione; (m) merci in provenienza da Ceuta e Melilla, dall’isola di Helgoland, dalla Repub- blica di San Marino, dallo Stato della Città del Vaticano, dal Comune di Livi- gno e dalle exclavi doganali svizzere di Samnaun e Sampuoir introdotte in una delle parti contraenti; (n) le seguenti merci a bordo di navi e aeromobili: (1) merci che sono state fornite per essere incorporate come parti o accessori in tali navi e aeromobili, (2) merci destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di tali navi o aeromobili,

(3) prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo; (o) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti da loro navi da pesca; (p) le navi, e le merci in esse trasportate, che entrano nelle acque territoriali di una delle parti contraenti al solo scopo di rifornirsi senza utilizzare gli im- pianti portuali;

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

(q) effetti o oggetti mobili quali definiti nella legislazione delle rispettive parti contraenti, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un con- tratto di trasporto. 2. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata nei casi previsti da un ac- cordo internazionale in materia di sicurezza concluso tra una parte contraente ed un paese terzo, fatta salva la procedura di cui all’articolo 9 paragrafo 3 dell´accordo. 3. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata nei casi in cui le merci la- sciano temporaneamente i territori doganali delle parti contraenti durante il trasporto marittimo o aereo tra due punti di tali territori doganali e senza soste in un paese terzo.

Art. 4 Luogo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata 1. La dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l’ufficio doganale com- petente per la vigilanza doganale nel luogo situato nel territorio doganale di una delle parti contraenti in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci arriva o, se del caso, è destinato ad arrivare, da un Paese terzo o da un territorio terzo (ufficio doganale di prima entrata). 2. Se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata mediante la presentazione di più insiemi di dati o la presentazione dell’insieme minimo di dati, la persona che pre- senta l’insieme di dati parziale o l’insieme minimo di dati espleta tale formalità presso l’ufficio doganale che, in base alle sue conoscenze, dovrebbe essere l’ufficio doganale di prima entrata. Se tale persona non conosce il luogo di primo arrivo del mezzo di trasporto che trasporta le merci nei territori doganali delle parti contraenti, l’ufficio doganale di prima entrata può essere determinato sulla base del luogo verso cui le merci sono spedite. 3. Le autorità doganali delle parti contraenti possono autorizzare la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata presso un altro ufficio doganale, a condizione che quest’ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata.

Art. 5 Registrazione di una dichiarazione sommaria di entrata 1. Le autorità doganali registrano ogni presentazione di indicazioni della dichiara- zione sommaria di entrata all’atto della sua ricezione e ne informano immediatamente il dichiarante o il suo rappresentante, comunicando a detta persona il numero di rife- rimento principale di tale presentazione e la data di registrazione. 2. A decorrere dalla data di introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1 se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata da una persona diversa dal vettore, le autorità doganali informano immediatamente della registrazione il vettore, a condizione che quest’ultimo ne abbia fatto richiesta e abbia accesso a tale sistema elettronico.

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

Art. 6 Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata Se nessuno degli esoneri dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 10 dell’accordo e all’articolo 3 del presente allegato è appli- cabile, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono da fornire come segue: (a) per le merci trasportate per via aerea, (1) i corrieri espresso presentano, per tutte le spedizioni, l’insieme minimo di dati a decorrere dalla data di introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del presente allegato, (2) gli operatori postali presentano, per tutte le spedizioni aventi come desti- nazione finale una parte contraente, l’insieme minimo di dati a decorrere dalla data di introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del presente allegato, (3) presentando uno o più insiemi di dati tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del presente allegato, a decorrere dalla data di introduzione della versione 2 di tale sistema; (b) per le merci trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada e per ferrovia, presentando uno o più insiemi di dati tramite il sistema elettro- nico di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del presente allegato, a decorrere dalla data di introduzione della versione 3 di tale sistema.

Art. 7 Termini per presentare una dichiarazione sommaria di entrata 1. Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle parti contraenti per via ma- rittima, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini seguenti: (a) per le merci containerizzate, tranne quando si applicano le lettere c) o d): al- meno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale de- vono entrare nei territori doganali delle parti contraenti; (b) per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno quattro ore prima dell’arrivo della nave al primo porto di entrata nei territori doganali delle parti contraenti; (c) al più tardi due ore prima dell’arrivo della nave al primo porto di entrata nei territori doganali delle parti contraenti in caso di merci provenienti da uno dei luoghi seguenti: (1) Groenlandia, (2) Isole Fær Øer, (3) Islanda, (4) i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero e del Mar Me- diterraneo, (5) tutti i porti del Marocco; (d) per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti e i dipartimenti

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto di entrata nei territori doganali delle parti contraenti. 2. Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle parti contraenti per via aerea, tutte le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate il prima possibile e comunque entro i termini seguenti: (a) per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della par- tenza effettiva dell’aeromobile; (b) per gli altri voli, almeno quattro ore prima dell’arrivo dell’aeromobile al primo aeroporto nei territori doganali delle parti contraenti. 3. A decorrere dalla data di introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1 gli operatori postali e i corrieri espresso presentano al- meno l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima pos- sibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull’aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nei territori doganali delle parti contraenti. 4. A decorrere dalla data di introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1 gli operatori economici diversi dagli operatori postali e dai corrieri espresso presentano almeno l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull’aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nei territori doganali delle parti contraenti. 5. A decorrere dalla data di introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1 se solo l’insieme minimo di dati della dichiarazione som- maria di entrata è stato presentato entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le altre indicazioni sono fornite entro i termini di cui al paragrafo 2 del pre- sente articolo. 6. Fino alla data di introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’ar- ticolo 1 paragrafo 1 l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata presentato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è considerato come la dichiarazione sommaria di entrata completa per le merci contenute in spedizioni po- stali aventi come destinazione finale una parte contraente e per le merci contenute in

spedizioni per espresso aventi un valore intrinseco non superiore a EUR 22. 7. Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle parti contraenti per ferrovia, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito: (a) se il tragitto del treno dall’ultima stazione in cui è stato composto il treno situata in un Paese terzo all’ufficio doganale di prima entrata è inferiore a due ore, al più tardi un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è com- petente detto ufficio doganale; (b) in tutti gli altri casi, al più tardi due ore prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata. 8. Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle parti contraenti mediante trasporto stradale, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi un’ora

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata. 9. Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle parti contraenti per vie na- vigabili interne, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi due ore prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata. 10. Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle parti contraenti su un mezzo di trasporto che è, a sua volta, trasportato su un mezzo di trasporto attivo, il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata è il termine applicabile al mezzo di trasporto attivo. 11. I termini di cui ai paragrafi da 1 a 10 non si applicano in caso di forza maggiore. 12. Fatta salva la procedura di cui all’articolo 9 paragrafo 3 dell’accordo, i termini menzionati ai paragrafi da 1 a 10 del presente articolo non si applicano se un accordo internazionale in materia di sicurezza tra una parte contraente ed un Paese terzo pre- vede diversamente.

Art. 8 Analisi dei rischi in materia di sicurezza e controlli doganali in materia di sicurezza relativi alle dichiarazioni sommarie di entrata 1. L’analisi dei rischi è completata prima dell’arrivo delle merci presso l’ufficio do- ganale di prima entrata a condizione che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata entro i termini previsti all’articolo 7, a meno che non sia identificato un rischio o non debba essere effettuata un’analisi dei rischi supplementare. Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, una prima analisi dei rischi sulle merci che devono essere introdotte nei territori doganali delle parti contraenti per via aerea è effettuata non appena possibile dopo la ricezione dell’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 7 paragrafi 3 e 4. 2. L’ufficio doganale di prima entrata completa l’analisi dei rischi a fini di sicurezza dopo il seguente scambio di informazioni tramite il sistema elettronico di cui all’arti- colo 1 paragrafo 1: (a) immediatamente dopo la registrazione, l’ufficio doganale di prima entrata mette le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata a disposizione delle autorità doganali delle parti contraenti in esse menzionate e delle autorità doganali delle parti contraenti che hanno inserito nel sistema elettronico le informazioni relative ai rischi per la sicurezza corrispondenti a tale dichiara- zione sommaria di entrata; (b) entro i termini di cui all’articolo 7, le autorità doganali delle parti contraenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo effettuano un’analisi dei rischi a fini di sicurezza e, se individuano un rischio, mettono i risultati a disposizione dell’ufficio doganale di prima entrata; (c) l’ufficio doganale di prima entrata tiene conto delle informazioni sui risultati dell’analisi dei rischi fornite dalle autorità doganali delle parti contraenti di cui alla lettera a) per completare l’analisi dei rischi;

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

(d) l’ufficio doganale di prima entrata mette i risultati dell’analisi dei rischi com- pletata a disposizione delle autorità doganali delle parti contraenti che hanno contribuito all’analisi dei rischi e di quelli potenzialmente interessati dal mo- vimento delle merci; (e) l’ufficio doganale di prima entrata notifica il completamento dell’analisi dei rischi alle persone seguenti, a condizione che abbiano chiesto di ricevere una notifica e abbiano accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 1 para- grafo 1: – il dichiarante o il suo rappresentante, – il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante. 3. Quando l’ufficio doganale di prima entrata necessita di ulteriori informazioni sulle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per completare l’analisi dei rischi, tale analisi deve essere completata dopo che le informazioni sono state fornite. A tal fine l’ufficio doganale di prima entrata chiede le suddette informazioni alla per- sona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, alla persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. Se tale per- sona è diversa dal vettore, l’ufficio doganale di prima entrata informa il vettore, a condizione che quest’ultimo ne abbia fatto richiesta e abbia accesso al sistema elet- tronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1. 4. se l’ufficio doganale di prima entrata ha fondati motivi di sospettare che le merci introdotte per via aerea possano costituire una grave minaccia per la sicurezza aerea, impone che la spedizione, prima di essere caricata su un aeromobile diretto verso i territori doganali delle parti contraenti, sia sottoposta a screening come merci e posta ad alto rischio in conformità del punto 4 dell’allegato dell’accordo16 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. L’ufficio doganale di prima entrata notifica le persone seguenti, a condizione che ab- biano accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1: – il dichiarante o il suo rappresentante, – il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante. Successivamente alla notifica, la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria

di entrata o, se del caso, la persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata fornisce all’ufficio doganale di prima entrata i risultati dello screening e tutte le altre informazioni pertinenti. L’analisi dei rischi è completata solo dopo che queste informazioni sono state fornite. 5. Se l’ufficio doganale di prima entrata ha fondati motivi per ritenere che le merci trasportate per via aerea o le merci containerizzate trasportate per via marittima, di cui all’articolo 7 paragrafo 1 lettera a), costituiscano una grave minaccia per la sicurezza

16 RS 0.748.127.192.68; Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU CE L 114 del 30.4.2002, pag. 73, comprese le modifiche precedenti e future concordate dal comitato misto nell’ambito di detto accordo).

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

tale da richiedere un intervento immediato, esso dà istruzioni che le merci non siano caricate sul mezzo di trasporto pertinente. L’ufficio doganale di prima entrata notifica le persone seguenti, a condizione che ab- biano accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1: – il dichiarante o il suo rappresentante, – il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante. Tale notifica è effettuata subito dopo l’individuazione del rischio e, nel caso di merci containerizzate trasportate per via marittima, di cui all’articolo 7 paragrafo 1 let- tera a), entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte del vettore. L’ufficio doganale di prima entrata informa inoltre immediatamente le autorità doga- nali delle parti contraenti in merito a tale notifica e mette a loro disposizione le perti- nenti indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. 6. Se in relazione a una spedizione è stato accertato che essa pone una minaccia tale da richiedere un’azione immediata al momento dell’arrivo del mezzo di trasporto, l’ufficio doganale di prima entrata adotta tale azione all’arrivo delle merci. 7. Dopo aver completato l’analisi dei rischi, l’ufficio doganale di prima entrata può raccomandare, mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1, il luogo e le misure più appropriati per effettuare un controllo. L’ufficio doganale competente per il luogo raccomandato come il più appropriato per il controllo decide in merito al controllo e, tramite il sistema elettronico di cui all’ar- ticolo 1 paragrafo 1, mette i risultati di tale decisione a disposizione di tutti gli uffici doganali delle parti contraenti potenzialmente interessati dal movimento di merci, al più tardi al momento della presentazione delle merci all’ufficio doganale di prima entrata. 8. Gli uffici doganali mettono i risultati dei loro controlli doganali in materia di sicu- rezza a disposizione di altre autorità doganali delle parti contraenti attraverso il si- stema di cui all’articolo 1 paragrafo 1 se: (a) un’autorità doganale giudica che i rischi siano significativi e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l’evento che de- termina il rischio si è verificato; oppure

(b) i risultati del controllo non indicano che l’evento che determina il rischio si è verificato, ma l’autorità doganale in questione ritiene che la minaccia costi- tuisca un rischio elevato altrove nei territori doganali delle parti contraenti; oppure (c) è necessaria un’applicazione uniforme delle norme dell´accordo. Le parti contraenti si scambiano nel sistema di cui all’articolo 12 paragrafo 3 dell’ac- cordo le informazioni sui rischi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. 9. Quando nei territori doganali delle parti contraenti sono introdotte merci esentate dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata a norma

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

dell’articolo 3 paragrafo 1 lettere da c) a f), da h) a m), o) e q), l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci.

10. Le merci presentate in dogana possono essere svincolate non appena sia stata

completata l’analisi dei rischi e i risultati dell’analisi dei rischi e, ove necessario, le misure adottate consentano lo svincolo. 11. L’analisi dei rischi deve essere effettuata anche se le indicazioni della dichiara- zione sommaria di entrata sono modificate conformemente all’articolo 2 paragrafi 3 e 4. In tal caso, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 5 terzo comma del presente articolo per le merci containerizzate trasportate per via marittima, l’analisi dei rischi è completata subito dopo aver ricevuto tali indicazioni, a meno che non sia identificato un rischio o sia necessario effettuare un’ulteriore analisi dei rischi.

Art. 9 Fornitura di indicazioni di una dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone 1. A decorrere dalla data stabilita per l’introduzione della versione 2 del sistema elet- tronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1, se per le stesse merci trasportate per via aerea una o più persone diverse dal vettore hanno concluso uno o più contratti di trasporto coperti da una o più lettere di trasporto aereo, si applicano le norme seguenti: (a) la persona che emette una lettera di trasporto aereo informa dell’emissione di tale lettera la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto; (b) nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la lettera di trasporto aereo informa dell’emissione di tale lettera la persona con cui ha concluso l’accordo; (c) il vettore e tutte le persone che emettono una lettera di trasporto aereo forni- scono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità di qualsiasi persona che non abbia messo a loro disposizione le indicazioni ri- chieste per la dichiarazione sommaria di entrata; (d) se la persona che emette la lettera di trasporto aereo non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una lettera di trasporto aereo nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co- loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste for- nisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata. 2. A decorrere dalla data stabilita per l’introduzione della versione 2 del sistema elet- tronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1, se l’operatore postale non comunica le indi- cazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni postali al vettore tenuto a presentare il resto delle indicazioni della dichiarazione mediante tale sistema, si applicano le norme seguenti: (a) l’operatore postale di destinazione, se le merci sono spedite verso le parti con- traenti, o l’operatore postale delle parti contraenti di prima entrata, se le merci transitano attraverso le parti contraenti, fornisce tali indicazioni all’ufficio do- ganale di prima entrata; e

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

(b) il vettore fornisce, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità dell’operatore postale che non mette a sua disposizione le indica- zioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata. 3. A decorrere dalla data stabilita per l’introduzione della versione 2 del sistema elet- tronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1, se il corriere espresso non mette a disposi- zione del vettore le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni per espresso trasportate per via aerea, si applicano le norme seguenti: (a) il corriere espresso fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima en- trata; e (b) il vettore fornisce, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità del corriere espresso che non mette a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata. 4. A decorrere dalla data stabilita per l’introduzione della versione 3 del sistema elet- tronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1, se, in caso di trasporto via mare o per vie navigabili interne, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più polizze di carico sono stati conclusi da una o più persone diverse dal trasportatore, si applicano le norme seguenti: (a) la persona che emette la polizza di carico informa dell’emissione di tale po- lizza la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto; (b) nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la polizza di carico informa dell’emissione di tale polizza la persona con cui ha concluso l’accordo; (c) il vettore e tutte le persone che emettono una polizza di carico forniscono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità di qual- siasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro e non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione somma- ria di entrata; (d) la persona che emette la polizza di carico fornisce, nelle indicazioni della di- chiarazione sommaria di entrata, l’identità del destinatario indicato nella po- lizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti e che non ha messo a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di en- trata; (e) se la persona che emette la polizza di carico non rende disponibili le indica-

zioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner con- trattuale che emette una polizza di carico nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata; (f) se non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata alla persona che emette la polizza di carico, il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata.

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

Art. 10 Deviazione di una nave marittima o di un aeromobile che entra nel territorio doganale delle parti contraenti 1. A decorrere dalla data stabilita per la finestra di introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1, se un aeromobile subisce una de- viazione e il suo primo arrivo è previsto ad un ufficio doganale situato in un Paese non indicato come Paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata, l’ufficio doganale di prima entrata effettivo recupera, mediante tale sistema, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, i risultati dell’analisi dei rischi e le racco- mandazioni di controllo formulate dall’ufficio doganale di prima entrata previsto. 2. A decorrere dalla data stabilita per la finestra di introduzione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 1 paragrafo 1, se una nave marittima subisce una deviazione e il suo primo arrivo è previsto ad un ufficio doganale situato in un Paese non indicato come Paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata, l’ufficio doganale di prima entrata effettivo recupera, mediante tale sistema, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, i risultati dell’analisi dei rischi e le racco- mandazioni di controllo formulate dall’ufficio doganale di prima entrata previsto.

Titolo II Disposizioni techniche per il sistema di controllo delle importazioni 2

Art. 11 Sistema di controllo delle importazioni 2 1. Il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) supporta le comunicazioni tra gli operatori economici e le parti contraenti ai fini dell’adempimento dei requisiti re- lativi alla dichiarazione sommaria di entrata, all’analisi dei rischi a fini di sicurezza da parte delle autorità doganali delle parti contraenti e alle misure doganali volte ad at- tenuare tali rischi, compresi i controlli doganali in materia di sicurezza, e le comuni- cazioni tra le parti contraenti ai fini dell’adempimento dei requisiti relativi alla dichia- razione sommaria di entrata.

2. L’ICS2 consta dei seguenti componenti comuni sviluppati a livello unionale:

(a) un’interfaccia condivisa per gli operatori; (b) un repertorio comune. 3. La Svizzera sviluppa un sistema nazionale di accesso come componente nazionale disponibile in Svizzera. 4. La Svizzera può sviluppare un’interfaccia nazionale per gli operatori come com- ponente nazionale disponibile in Svizzera.

5. L’ICS2 è utilizzato per i seguenti scopi:

(a) la presentazione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle di- chiarazioni sommarie di entrata, delle domande di modifiche e di invalida- mento in conformità dell’articolo 10 dell’accordo e del presente allegato;

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

(b) la ricezione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiara- zioni sommarie di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all’articolo 10 dell’accordo e del presente allegato; (c) la presentazione, il trattamento e la conservazione delle informazioni relative all’arrivo e alle notifiche di arrivo di navi marittime o aeromobili in confor- mità dell’articolo 10 dell’accordo e del presente allegato; (d) la ricezione, il trattamento e la conservazione delle informazioni relative alla presentazione delle merci alle autorità doganali delle parti contraenti in con- formità dell’articolo 10 dell’accordo e del presente allegato; (e) la ricezione, il trattamento e la conservazione delle informazioni relative alle richieste e ai risultati dell’analisi dei rischi, alle raccomandazioni di controllo, alle decisioni sui controlli e ai risultati dei controlli in conformità degli arti- coli 10 e 12 dell’accordo e del presente allegato; (f) la ricezione, il trattamento, la conservazione e la comunicazione delle notifi- che e delle informazioni destinate agli operatori economici o provenienti da questi ultimi in conformità degli articoli 10 e 12 dell’accordo e del presente allegato; (g) la presentazione, il trattamento e la conservazione delle informazioni da parte degli operatori economici richieste dalle autorità doganali delle parti con- traenti in conformità degli articoli 10 e 12 dell’accordo e del presente allegato. 6. L’ICS2 è utilizzato per supportare il monitoraggio e la valutazione da parte delle parti contraenti dell’attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all’ar- ticolo 12 dell’accordo. 7. L’autenticazione e la verifica dell’accesso degli operatori economici ai fini dell’ac- cesso ai componenti comuni dell’ICS2 sono effettuate utilizzando la piattaforma di gestione uniforme degli utenti e firma digitale («UUM&DS») di cui all’articolo 13. 8. L’autenticazione e la verifica dell’accesso dei funzionari delle parti contraenti ai fini dell’accesso ai componenti comuni dell’ICS2 sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dall’Unione. 9. L’interfaccia armonizzata per gli operatori costituisce un punto d’accesso all’ICS2 per gli operatori economici in conformità dell’articolo 1.

10. L’interfaccia armonizzata per gli operatori interagisce con il repertorio comune dell’ICS2 di cui ai paragrafi da 12 a 14. 11. L’interfaccia armonizzata per gli operatori è utilizzata per le presentazioni, le ri- chieste di modifiche, le richieste di invalidamento, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo, nonché per lo scambio di informazioni tra le parti contraenti e gli operatori economici. 12. Il repertorio comune dell’ICS2 è utilizzato dalle parti contraenti per il trattamento delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata, delle richieste di modifiche, delle richieste di invalidamento, delle notifiche di arrivo, delle informazioni relative alla presentazione delle merci, delle informazioni relative alle richieste e ai risultati

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

dell’analisi dei rischi, delle raccomandazioni di controllo, delle decisioni di controllo, nonché dei risultati dei controlli e delle informazioni scambiate con gli operatori eco- nomici. 13. Il repertorio comune dell’ICS2 è utilizzato dalle parti contraenti a fini statistici e di valutazione e per lo scambio di informazioni sulla dichiarazione sommaria di en- trata tra le parti contraenti. 14. Il repertorio comune dell’ICS2 interagisce con l’interfaccia armonizzata per gli operatori, le interfacce nazionali per gli operatori eventualmente sviluppate dalle parti contraenti e con i sistemi nazionali di accesso. 15. L’autorità doganale di una parte contraente utilizza il repertorio comune per con- sultare l’autorità doganale dell’altra parte contraente in conformità degli articoli 10 e 12 dell’accordo e del presente allegato prima di completare l’analisi dei rischi a fini di sicurezza. L’autorità doganale di una parte contraente utilizza il repertorio comune anche per consultare l’altra parte contraente in merito ai controlli raccomandati, alle decisioni adottate in relazione ai controlli raccomandati e ai risultati dei controlli do- ganali in materia di sicurezza in conformità degli articoli 10 e 12 dell’accordo e del presente allegato. 16. L’interfaccia nazionale per gli operatori eventualmente sviluppata dalle parti con- traenti costituisce un punto d’accesso all’ICS2 per gli operatori economici in confor- mità dell’articolo 1 se la presentazione è indirizzata alla parte contraente che gestisce l’interfaccia nazionale per gli operatori. 17. Per quanto riguarda le presentazioni, le modifiche, l’invalidamento, il tratta- mento, la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo nonché lo scambio di informazioni tra le parti contraenti e gli operatori economici, gli operatori economici possono scegliere di utilizzare l’inter- faccia nazionale per gli operatori, ove sia stata sviluppata, o l’interfaccia armonizzata per gli operatori. 18. L’interfaccia nazionale per gli operatori, ove sviluppata, interagisce con il reper- torio comune dell’ICS2. 19. Se la Svizzera sviluppa un’interfaccia nazionale per gli operatori, ne informa l’Unione. 20. Le autorità doganali delle parti contraenti utilizzano un sistema nazionale di ac- cesso per lo scambio di indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata estratte

dalle dichiarazioni di cui all’articolo 10 dell’accordo, lo scambio di informazioni e notifiche con il repertorio comune per quanto riguarda informazioni relative all’arrivo di navi marittime o aeromobili, informazioni relative alla presentazione delle merci, il trattamento delle richieste di analisi dei rischi, lo scambio e il trattamento delle in- formazioni relative ai risultati dell’analisi dei rischi, delle raccomandazioni di con- trollo, delle decisioni di controllo e dei risultati dei controlli. 21. Il sistema nazionale di accesso è inoltre utilizzato nei casi in cui un’autorità do- ganale di una parte contraente chieda e riceva dagli operatori economici ulteriori in- formazioni.

22. Il sistema nazionale di accesso interagisce con il repertorio comune.

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

23. Il sistema nazionale di accesso interagisce con i sistemi sviluppati a livello nazio- nale per il recupero delle informazioni di cui al paragrafo 20.

Art. 12 Funzionamento del sistema di controllo delle importazioni 2 e formazione al suo utilizzo

1. I componenti comuni sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti

dall’Unione. I componenti nazionali sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Svizzera. 2. La Svizzera assicura che i componenti nazionali siano compatibili con i compo- nenti comuni.

3. L’Unione esegue la manutenzione dei componenti comuni e la Svizzera esegue la

manutenzione dei rispettivi componenti nazionali. 4. Le parti contraenti assicurano il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici. 5. L’Unione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare quelle esistenti. 6. L’Unione informa la Svizzera di eventuali modifiche e aggiornamenti dei compo- nenti comuni. 7. La Svizzera comunica all’Unione le modifiche e gli aggiornamenti dei componenti nazionali che possono avere ripercussioni sul funzionamento dei componenti comuni. 8. Le parti contraenti mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulle mo- difiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 6 e 7. 9. In caso di guasto temporaneo dell’ICS2 si applica il piano di continuità operativa stabilito dalle parti contraenti. 10. Le parti contraenti si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo. 11. L’Unione assiste la Svizzera con riguardo all’uso e al funzionamento dei compo- nenti comuni dei sistemi elettronici fornendo il materiale formativo appropriato.

Art. 13 Piattaforma di gestione uniforme degli utenti e firma digitale

1. Una piattaforma di gestione uniforme degli utenti e firma digitale («UUM&DS»)

consente la comunicazione tra i sistemi di gestione dell’identità e dell’accesso delle parti contraenti di cui al paragrafo 6 allo scopo di fornire ai funzionari delle parti con- traenti e agli operatori economici un accesso autorizzato e sicuro ai sistemi elettronici.

2. La piattaforma UUM&DS consiste dei seguenti componenti comuni:

(a) un sistema di gestione dell’accesso; (b) un sistema di gestione amministrativa. 3. La piattaforma UUM&DS è utilizzata per assicurare l’autenticazione e la verifica dell’accesso: (a) di operatori economici ai fini dell’accesso all’ICS2;

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

(b) dei funzionari delle parti contraenti ai fini dell’accesso ai componenti comuni dell’ICS2 nonché della manutenzione e gestione della piattaforma UUM&DS. 4. Le parti contraenti istituiscono il sistema di gestione dell’accesso per convalidare le richieste di accesso presentate dagli operatori economici nell’ambito della piatta- forma UUM&DS mediante l’interazione con i sistemi di gestione dell’identità e dell’accesso delle parti contraenti di cui al paragrafo 6. 5. Le parti contraenti istituiscono il sistema di gestione amministrativa per gestire le modalità di autenticazione e autorizzazione per la convalida dei dati di identificazione degli operatori economici allo scopo di permettere l’accesso ai sistemi elettronici. 6. Le parti contraenti istituiscono un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso per assicurare: (a) una registrazione e archiviazione sicura dei dati di identificazione degli ope- ratori economici; (b) uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici.

Art. 14 Gestione, proprietà e sicurezza dei dati 1. Le parti contraenti provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corri- spondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati. 2. In deroga al paragrafo 1, le parti contraenti provvedono affinché i dati seguenti corrispondano ai dati contenuti nel repertorio comune dell’ICS2 e siano tenuti aggior- nati: (a) dati registrati a livello nazionale e comunicati dal sistema nazionale di accesso al repertorio comune; (b) dati ricevuti nel sistema nazionale di accesso dal repertorio comune. 3. I dati contenuti nei componenti comuni dell’ICS2 che sono comunicati all’inter- faccia condivisa per gli operatori o in essa registrati da un operatore economico pos- sono essere consultati o trattati da tale operatore economico.

4. I dati contenuti nei componenti comuni dell’ICS2:

(a) comunicati a una parte contraente da un operatore economico attraverso l’in- terfaccia armonizzata per gli operatori con inserimento nel repertorio comune possono essere consultati e trattati da tale parte contraente nel repertorio co- mune. Se necessario, la suddetta parte contraente può accedere anche a tali informazioni registrate nell’interfaccia armonizzata per gli operatori; (b) comunicati o registrati nel repertorio comune da una parte contraente possono essere consultati o trattati da tale parte contraente; (c) di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente paragrafo possono essere con- sultati e trattati anche dall’altra parte contraente se quest’ultima è coinvolta nel processo di analisi dei rischi e/o controllo cui i dati si riferiscono in con- formità degli articoli 10 e 12 dell’accordo e del presente allegato;

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

(d) possono essere trattati dalla Commissione in collaborazione con le parti con- traenti ai fini di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettera c) e all’articolo 11 para- grafo 6. I risultati di tale trattamento possono essere consultati dalla Commis- sione e dalle parti contraenti. 5. I dati contenuti nel componente comune dell’ICS2 registrati nel repertorio comune dall’Unione possono essere consultati dalle parti contraenti. Tali dati possono essere trattati dall’Unione.

6. L’Unione è proprietaria dei componenti comuni del sistema.

7. La Svizzera è proprietaria dei propri componenti nazionali del sistema.

8. L’Unione garantisce la sicurezza dei componenti comuni mentre la Svizzera ga-

rantisce la sicurezza dei propri componenti nazionali.

9. A tal fine le parti contraenti adottano almeno le misure necessarie per:

(a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni uti- lizzate per il trattamento dei dati; (b) impedire l’introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancella- zione di dati da parte di persone non autorizzate; (c) individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b). 10. Le parti contraenti si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.

11. Le parti contraenti stabiliscono piani di sicurezza per tutti i sistemi.

12. I dati registrati nei componenti dell’ICS2 sono conservati per almeno tre anni dopo la registrazione. Le parti contraenti possono prorogare tale periodo se richiesto dalla pertinente legislazione nazionale.

Art. 15 Trattamento dei dati personali Per l’ICS2 e l’UUM&DS, in relazione al trattamento dei dati personali ivi contenuti: (a) la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione agiscono in qualità di titolari del trattamento in conformità delle disposizioni dell’articolo 14 dell’accordo; (b) la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento e assolve agli obblighi che le sono imposti a tale riguardo a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio17, ad eccezione dei casi di trattamento dei dati per il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di

17 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU UE L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

controllo e dei settori di controllo prioritari, nei quali la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento.

Art. 16 Partecipazione allo sviluppo, alla manutenzione e alla gestione dell’ICS2 L’Unione garantisce agli esperti svizzeri la partecipazione, in qualità di osservatori per le questioni che riguardano lo sviluppo, la manutenzione e la gestione dell’ICS2, alle riunioni del gruppo di esperti doganali e dei rispettivi gruppi di lavoro. L’Unione decide caso per caso in merito alla partecipazione degli esperti svizzeri alle riunioni dei gruppi di lavoro in cui è rappresentato solo un numero limitato di Stati membri dell’Unione e che riferiscono al gruppo di esperti doganali.

Titolo III

Art. 17 Accordi di finanziamento relativi alle responsabilità, agli impegni e alle aspettative in merito all’attuazione e al funzionamento dell´ICS2 Per quanto riguarda l’estensione dell’uso dell’ICS2 alla Svizzera, e in considerazione del capitolo III e del presente allegato, il presente accordo di finanziamento («ac- cordo») definisce gli elementi di collaborazione tra le parti contraenti per quanto con- cerne l’ICS2. (a) La Commissione svilupperà, sottoporrà a prove, utilizzerà, gestirà e manterrà operativi i componenti centrali dell’ICS2, consistenti in un’interfaccia con- divisa per gli operatori e in un repertorio comune (componenti centrali dell’ICS2), comprese le applicazioni e i servizi necessari per il loro funziona- mento e l’interconnessione con i sistemi informatici in Svizzera, quali TAPAS, UUM&DS, middleware CCN2ng, e si impegna a metterli a disposi- zione della Svizzera. (b) La Svizzera svilupperà, sottoporrà a prove, utilizzerà, gestirà e manterrà ope- rativi i componenti nazionali dell’ICS2. (c) La Svizzera e la Commissione convengono di ripartire i costi di sviluppo e i costi una tantum dei componenti centrali dell’ICS2 nonché i costi operativi dei componenti centrali dell’ICS2, delle applicazioni e dei servizi correlati ne- cessari per il loro funzionamento e l’interconnessione, come indicato di se- guito: (1) una parte dei costi di sviluppo dei componenti centrali dell’ICS2 sarà fatturata dalla Commissione alla Svizzera in conformità delle lettere d) ed e). I costi di sviluppo coprono lo sviluppo del software dei componenti centrali e l’acquisto e l’installazione della relativa infrastruttura (hard- ware, software, hosting, licenze ecc.). La chiave di ripartizione è pari al 4 per cento del totale dei costi legati ai servizi menzionati. (2) Il tetto massimo di spesa per i costi di sviluppo è di 550 000 (cinquecen- tocinquantamila) EUR per versione.

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

(3) Una parte dei costi operativi dei sistemi ICS2 e TAPAS sarà fatturata dalla Commissione alla Svizzera in conformità delle lettere f), g) e h). I costi operativi coprono le prove di conformità e la manutenzione dell’in- frastruttura (hardware, software, hosting, licenze ecc.) dei componenti centrali dell’ICS2 e delle applicazioni e dei servizi correlati necessari per il loro funzionamento e l’interconnessione (garanzia della qualità, help- desk e gestione dei servizi informatici). La chiave di ripartizione è pari al 4 per cento del totale dei costi legati ai servizi menzionati. (4) Il tetto massimo di spesa per i costi operativi connessi all’utilizzo dell’ICS2 per la Svizzera è di 450 000 (quattrocentocinquantamila) EUR all’anno. (5) I costi di sviluppo e i costi operativi del componente nazionale o dei com- ponenti nazionali saranno interamente a carico della Svizzera. (6) La Svizzera sarà tenuta al corrente dell’evoluzione prevista dei costi e dei principali elementi afferenti allo sviluppo dell’ICS2 che potrebbero ripercuotersi su tali costi. (d) La Svizzera accetta di partecipare ai costi legati allo sviluppo e alle prove di conformità dei componenti centrali dell’ICS2 sostenuti prima dell’esecuzione dell´accordo. A tale scopo: (1) la Commissione informerà la Svizzera dell’importo stimato del contri- buto necessario per gli anni precedenti l’esecuzione del presente accordo. (2) Entro il 15 maggio di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2021, la Com- missione chiederà alla Svizzera di versare il proprio contributo a tali costi pregressi in quote di pari importo nei primi quattro anni di utilizzo (e) La Svizzera accetta di partecipare ai costi di sviluppo dei componenti centrali dell’ICS2. A tale scopo: (1) la Svizzera accetta di versare la propria quota dei costi di sviluppo delle versioni 1, 2 e 3 dell’ICS2. (2) Entro il 15 maggio di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2021, la Com- missione chiederà alla Svizzera di versare il proprio contributo allo svi- luppo dell’ultima versione sulla base di una nota di addebito, debita- mente documentata, emessa dalla Commissione. (f) La Svizzera accetta di partecipare ai costi operativi dei componenti centrali dell’ICS2. A tale scopo: (1) entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dal 31 luglio 2021, la Commis- sione informerà la Svizzera dei costi operativi stimati per l’anno succes-

sivo e invierà per scritto alla Svizzera l’importo stimato del contributo necessario per l’anno successivo. La Svizzera sarà informata secondo le stesse modalità e le stesse tempistiche con cui la Commissione informerà ciascuno degli altri membri dell’ICS2, anche in riferimento agli aspetti principali dello sviluppo dell’ICS2;

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

(2) solo entro il 15 maggio 2021 la Commissione chiederà alla Svizzera di versare il proprio contributo annuale per i costi operativi dell’anno 2020, pari a 110 000 EUR, nonché il contributo annuale stimato per il 2021, pari a 280 000 EUR. Entro il 15 maggio di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2022, la Commissione chiederà alla Svizzera di versare il pro- prio contributo annuale per tale anno sommato all’importo del saldo (ne- gativo o positivo) dell’anno precedente sulla base di una nota di addebito, debitamente documentata, emessa dalla Commissione; (3) entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 31 gennaio 2022 la Com- missione: – procederà alla liquidazione dei conti relativi ai precedenti costi an- nuali per l’operatività dei sistemi ICS2 e TAPAS in base all’importo già pagato dalla Svizzera a fronte dei costi effettivi sostenuti dalla Commissione e fornirà alla Svizzera un estratto conto che indicherà la ripartizione dei costi per i vari servizi e la fornitura di software, e – fornirà alla Svizzera i costi annuali effettivi, vale a dire i costi ope- rativi reali, per l’anno precedente. La Commissione calcolerà i costi effettivi e stimati conformemente ai propri contratti stipulati con gli appaltatori, definiti in base alle attuali procedure di aggiudicazione degli appalti. Il saldo (negativo o positivo) tra i costi effettivi e l’importo stimato dell’anno precedente sarà calcolato e comunicato dalla Commissione alla Svizzera tra- mite un estratto conto. L’estratto conto includerà l’importo annuale stimato per il contributo, sommato all’importo del saldo (negativo o positivo), risul- tante in un importo netto che la Commissione fatturerà alla Svizzera tramite la nota di addebito annuale. (g) Il pagamento da parte della Svizzera avverrà successivamente alla data di emissione della nota di addebito. Tutti i pagamenti sono da effettuarsi sul conto bancario della Commissione indicato nella nota di addebito, entro

60 giorni.

(h) Qualora la Svizzera paghi gli importi previsti alla lettera c) in ritardo rispetto alle date indicate alla lettera g), la Commissione potrà contabilizzare degli in- teressi sugli arretrati (al tasso d’interesse applicato dalla Banca centrale euro- pea nelle operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell´Unione europea, serie C, in vigore alla data prevista per il pagamento, maggiorato di un punto e mezzo). Lo stesso tasso sarà applicato ai pagamenti che effettuerà l’Unione. (i) Nel caso in cui la Svizzera richieda adeguamenti specifici o nuovi prodotti informatici in relazione ai componenti centrali, alle applicazioni o ai servizi dell’ICS2, l’avvio e il completamento di tali sviluppi formano l’oggetto di un accordo separato e reciproco concernente il fabbisogno di risorse e i costi di sviluppo.

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

(j) Tutto il materiale formativo creato e mantenuto dalle parti contraenti è condi- viso con tutte le parti gratuitamente per via elettronica. La Svizzera è autoriz- zat a copiare, distribuire, esporre ed eseguire gli elaborati e realizzare opere derivate sulla base dei materiali di formazione condivisi: (1) solo se questi attribuiscono la paternità dell’opera al rispettivo autore se- condo le modalità specificate nel materiale formativo condiviso, (2) esclusivamente per scopi non commerciali. (k) Le parti contraenti convengono di riconoscere e adempiere alle rispettive re- sponsabilità in relazione all’uso dei componenti centrali dell’ICS2 di cui al presente allegato. (l) In caso di gravi perplessità circa il corretto funzionamento del presente alle- gato o dell’ICS2, ciascuna parte contraente può sospendere l’applicazione del presente accordo di finanziamento, a condizione che l’altra parte contraente ne sia stata informata per scritto con tre mesi di anticipo.

Titolo IV Dichiarazione sommaria di uscita

Art. 18 Forma e contenuto della dichiarazione sommaria di uscita 1. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata per via informatica. Si possono anche usare documenti commerciali, portuali, o relativi al trasporto, purché conten- gano le indicazioni necessarie. 2. La dichiarazione sommaria di uscita contiene le indicazioni previste per tale di- chiarazione nell’allegato B capitolo 3 colonne A1 e A2 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ed è conforme ai rispettivi formati, codici e cardinalità di cui all’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commis- sione. Essa è compilata conformemente alle note che figurano in tali allegati. La di- chiarazione sommaria di uscita è autenticata dalla persona che la redige. 3. Le autorità doganali accettano la presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita su carta o con qualsiasi altro mezzo sostitutivo convenuto tra le autorità doga- nali soltanto in uno dei casi seguenti: (a) quando il sistema informatico delle autorità doganali non funziona; (b) quando l’applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di uscita non funziona, a condizione che le autorità doganali appli- chino livelli di gestione dei rischi equivalenti a quello applicato alle dichiara- zioni sommarie di uscita presentate per via informatica. La dichiarazione sommaria di uscita su carta è firmata dalla persona che l’ha redatta. Tali di- chiarazioni sommarie di uscita su carta sono accompagnate, ove necessario, da distinte di carico o da altre idonee distinte e contengono le indicazioni di cui al paragrafo 2.

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

4. Ogni parte contraente definisce le condizioni e le modalità in base alle quali la persona che presenta la dichiarazione sommaria di uscita è autorizzata a modificare una o più indicazioni di tale dichiarazione una volta presentata.

Art. 19 Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita

1. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita per le merci seguenti:

(a) energia elettrica; (b) merci esportate mediante conduttura; (c) invii di corrispondenza, da intendersi come lettere, cartoline postali, lettere in braille e stampati non soggetti al dazio all’importazione o all’esportazione; (d) merci trasportate all’interno di spedizioni postali in conformità delle disposi- zioni dell’Unione postale universale; (e) merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale o una dichia- razione con semplice attraversamento della frontiera, conformemente alla le- gislazione delle parti contraenti, fatta eccezione per bancali, contenitori, mezzi di trasporto nonché per pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per tali ar- ticoli, se trasportate in applicazione di un contratto di trasporto; (f) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori; (g) merci corredate di carnet ATA e CPD; (h) merci che beneficiano di franchigia conformemente alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari o ad altre convenzioni con- solari, o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali; (i) armi e attrezzature militari ritirate dal territorio doganale di una parte con- traente dalle autorità competenti per la difesa militare di tale territorio nell’ambito di un trasporto militare o di un trasporto effettuato per uso esclu- sivo delle autorità militari; (j) le merci seguenti, trasferite dal territorio doganale di una parte contraente di- rettamente ad impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale di una delle parti contraenti: (1) merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di impianti offshore, (2) merci da utilizzare per attrezzare tali impianti offshore, (3) merci da utilizzare o consumare su impianti offshore; (k) merci trasportate in base al formulario NATO 302 previsto nel quadro della Convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, o in base al formulario UE 302 di cui all’articolo 1 punto 51 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

(l) merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi o aeromo- bili e destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di navi o aeromobili, prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo; (m) effetti o oggetti mobili quali definiti nella legislazione delle rispettive parti contraenti, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un con- tratto di trasporto; (n) merci spedite dai territori doganali delle parti contraenti verso Ceuta e Melilla, l’isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Va- ticano, i Comuni di Livigno e le exclavi doganali svizzere di Samnaun e Sam- puoir; (o) merci trasportate su navi che circolano tra porti delle parti contraenti senza effettuare uno scalo intermedio in un porto situato al di fuori dei territori do- ganali delle parti contraenti; (p) merci trasportate su aeromobili che circolano tra aeroporti delle parti con- traenti senza effettuare uno scalo intermedio in un aeroporto situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti. 2. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei casi previsti da un accordo internazionale in materia di sicurezza concluso tra una parte contraente ed un Paese terzo, fatta salva la procedura di cui all’articolo 9 paragrafo 3 del presente accordo. 3. Non è richiesta dalle parti contraenti una dichiarazione sommaria di uscita per le merci nei casi seguenti: (a) se una nave che trasporta le merci tra porti delle parti contraenti deve effet- tuare uno scalo in un porto situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti e le merci devono rimanere a bordo della nave durante lo scalo in tale porto; (b) se un aeromobile che trasporta le merci tra aeroporti delle parti contraenti deve effettuare uno scalo in un aeroporto situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti e le merci devono rimanere a bordo dell’aeromobile du- rante lo scalo in tale aeroporto; (c) se, in un porto o aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nei territori doganali delle parti contraenti e che le traspor- terà al di fuori di tali territori; (d) se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nei territori doganali delle parti contraenti con presentazione di una dichiarazione somma-

ria di uscita o in esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-par- tenza, e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti; (e) se le merci che si trovano in custodia temporanea o che sono vincolate al re- gime di zona franca sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale deposito di custodia temporanea o zona franca, sotto la vigilanza dello

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le traspor- terà al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti, a condizione che: (1) il trasbordo sia effettuato entro 14 giorni dalla presentazione delle merci in conformità della legislazione della rispettiva parte contraente o, in cir- costanze eccezionali, entro un periodo più lungo autorizzato dalle auto- rità doganali qualora il periodo di 14 giorni non sia sufficiente per far fronte a dette circostanze, (2) le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle auto- rità doganali, (3) per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario; (f) se le merci sono state introdotte nei territori doganali delle parti contraenti ma sono state respinte dall’autorità doganale competente e sono state immediata- mente rispedite al Paese di esportazione.

Art. 20 Luogo di presentazione della dichiarazione sommaria di uscita 1. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata presso l’ufficio doganale compe- tente nel territorio doganale della parte contraente in cui sono espletate le formalità di uscita delle merci a destinazione di Paesi terzi. Tuttavia, una dichiarazione doganale di esportazione utilizzata come dichiarazione sommaria di uscita è presentata presso l’autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono espletate le formalità relative all’esportazione a destinazione di un Paese terzo. In entrambi i casi, l’ufficio competente effettua l’analisi dei rischi in materia di sicurezza basandosi sulle indicazioni riportate in detta dichiarazione e i controlli doganali in materia di sicurezza ritenuti necessari. 2. Quando le merci lasciano il territorio doganale di una delle parti contraenti a desti- nazione di un Paese terzo attraversando il territorio doganale dell’altra parte con- traente e le formalità di esportazione sono seguite da un regime di transito in confor- mità della convenzione relativa ad un regime comune di transito, la trasmissione dei dati di cui all’articolo 18 paragrafo 2 alle autorità competenti della seconda parte contraente avviene utilizzando l’NCTS. In tal caso l’ufficio doganale della prima parte contraente mette i risultati dei propri controlli doganali in materia di sicurezza a disposizione dell’autorità doganale della seconda parte contraente se: (a) l’autorità doganale giudica che i rischi siano significativi e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l’evento che deter- mina il rischio si è verificato; oppure (b) i risultati del controllo non indicano che l’evento che determina il rischio si è verificato, ma l’autorità doganale in questione ritiene che la minaccia costi- tuisca un rischio elevato altrove nei territori doganali delle parti contraenti; oppure (c) è necessaria un’applicazione uniforme delle norme del presente accordo.

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

Le parti contraenti si scambiano nel sistema di cui all’articolo 12 paragrafo 3 dell’ac- cordo le informazioni sui rischi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. 3. In deroga al paragrafo 1, ad eccezione del trasporto aereo, quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte contraente a destinazione di un Paese terzo attra- verso il territorio doganale dell’altra parte contraente e le formalità di esportazione non sono seguite da un regime di transito conformemente alla convenzione relativa ad un regime comune di transito, la dichiarazione sommaria di uscita è presentata diret- tamente all’ufficio doganale competente di uscita della seconda parte contraente da cui le merci escono definitivamente verso un Paese terzo.

Art. 21 Termini per presentare una dichiarazione sommaria di uscita

1. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata entro i termini seguenti:

(a) in caso di trasporto marittimo: (1) per i movimenti di merci containerizzate diversi da quelli di cui ai punti 2) e 3): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare i territori doganali delle parti con- traenti, (2) per i movimenti di merci containerizzate tra i territori doganali delle parti contraenti e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mar Mediterraneo e tutti i porti del Marocco: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nei territori doganali delle parti contraenti, (3) per i movimenti di merci containerizzate effettuati tra i dipartimenti fran- cesi d’oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie e un territorio situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nei territori doganali delle parti contraenti, (4) per i movimenti non riguardanti merci containerizzate: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nei territori doganali delle parti contraenti; (b) in caso di trasporto aereo: almeno 30 minuti prima della partenza da un aero- porto situato nei territori doganali delle parti contraenti; (c) in caso di trasporto stradale e per vie navigabili interne: almeno un’ora prima che le merci debbano lasciare i territori doganali delle parti contraenti; (d) in caso di trasporto ferroviario: (1) se il tragitto del treno dall’ultima stazione in cui è stato composto il treno all’ufficio doganale di uscita è inferiore a due ore: almeno un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di uscita, (2) in tutti gli altri casi: almeno due ore prima che le merci debbano lasciare i territori doganali delle parti contraenti.

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

2. Nei casi seguenti il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione som- maria di uscita è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo utilizzato per lasciare i territori doganali delle parti contraenti: (a) se le merci sono arrivate all’ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto da cui sono trasferite prima di lasciare i territori doganali delle parti contraenti (trasporto intermodale); (b) se le merci sono arrivate all’ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto che è a sua volta trasportato su un mezzo di trasporto attivo al mo- mento di lasciare i territori doganali delle parti contraenti (trasporto combi- nato). 3. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore. 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ogni parte contraente può fissare termini diversi: (a) nei casi del traffico di cui all’articolo 20 paragrafo 2, al fine di consentire un’analisi dei rischi affidabile ed intercettare le spedizioni per effettuare gli eventuali controlli doganali di sicurezza; (b) nel caso di un accordo internazionale in materia di sicurezza tra detta parte contraente e un Paese terzo, fatta salva la procedura di cui all’articolo 9 para- grafo 3 dell’accordo.

Allegato II Operatore economico autorizzato

Titolo I Concessione della qualifica di operatore economico autorizzato

Art. 1 Osservazioni generali I criteri per la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato sono i seguenti: (a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, com- presa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente; (b) dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali; (c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impe- gni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività com- merciale interessata;

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

(d) adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena in- ternazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l’integrità fi- sica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le movimentazioni di spe- cifici tipi di merci, il personale e l’identificazione dei partner commerciali.

Art. 2 Conformità

1. Il criterio di cui all’articolo 1 lettera a) è considerato soddisfatto se:

(a) non è stata adottata alcuna decisione da parte di un’autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha com- messo, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della norma- tiva doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica; e (b) nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l’attività economica del ri- chiedente: (1) il richiedente, (2) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del ri- chiedente, e (3) la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione. 2. Tuttavia il criterio di cui all’articolo 1 lettera a) può essere considerato soddisfatto se l’autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene che un’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all’ampiezza delle operazioni doganali cor- relate e non ha dubbi circa la buona fede del richiedente. 3. Se la persona di cui al paragrafo 1 lettera b) punto 3) diversa dal richiedente è stabilita o ha la propria residenza in un Paese terzo, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’articolo 1 lettera a) sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili. 4. Se il richiedente risulta stabilito da meno di tre anni, l’autorità doganale compe- tente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’articolo 1 lettera a) sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Art. 3 Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti Il criterio di cui all’articolo 1 lettera b) si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti: (a) il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nelle parti contraenti in cui è tenuta la conta- bilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una do-cumen- tazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo;

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

(b) le scritture tenute dal richiedente a fini doganali sono integrate nel suo sistema contabile o consentono controlli incrociati di informazioni con tale sistema; (c) il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle scritture commerciali e relative ai trasporti; (d) il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso elettronico ai suoi si- stemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai tras- porti se tali sistemi o scritture sono conservati su supporto elettronico; (e) il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, indivi- duare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente; (f) ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che permet- tono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità delle mi- sure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli; (g) il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati; (h) il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottem- perare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità do- ganali di tali difficoltà; (i) il richiedente dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione; (j) ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti per la ge- stione delle licenze di importazione e di esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a di- vieti o restrizioni dalle altre merci e misure per garantire il rispetto di tali di- vieti e restrizioni.

Art. 4 Solvibilità finanziaria 1. Il criterio di cui all’articolo 1 lettera c) si considera soddisfatto se il richiedente rispetta le seguenti condizioni: (a) non è oggetto di una procedura fallimentare; (b) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai pro- pri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importa- zione o all’esportazione di merci; (c) dimostra, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti alla presentazione della domanda, che dispone di suffi- ciente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto. 2. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria ai sensi dell’articolo 1 lettera c) è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni di- sponibili.

Art. 5 Norme di sicurezza 1. Il criterio di cui all’articolo 1 lettera d) si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti: (a) gli edifici utilizzati nell’ambito delle operazioni relative all’autorizzazione forniscono protezione contro le intrusioni illecite e sono costruiti con materiali che resistono a un accesso non autorizzato; (b) sono messe in atto misure appropriate per impedire l’accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico e altre strut- ture; (c) sono state adottate misure relative alla gestione delle merci che comprendono la protezione contro l’introduzione non autorizzata o lo scambio, l’errata ge- stione delle merci e la manomissione delle unità di carico; (d) il richiedente ha adottato misure che consentono la chiara individuazione dei suoi partner commerciali e di garantire, tramite l’applicazione di idonei ac- cordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al modello d’impresa del richiedente, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale; (e) il richiedente effettua, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, un’indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posi- zioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e svolge, periodicamente e quando ciò sia giustificato dalle circostanze, controlli sui precedenti dei di- pendenti attuali che occupano tali posizioni; (f) il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per tutti i fornitori esterni di servizi con i quali ha stipulato un contratto; (g) il richiedente assicura che il proprio personale con responsabilità pertinenti alle questioni di sicurezza partecipi regolarmente a programmi volti ad accre- scere la consapevolezza su tali questioni di sicurezza; (h) il richiedente ha designato una persona di contatto competente per le questioni legate alla sicurezza. 2. Se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato sulla base di una convenzione internazionale o di una norma internazionale dell’Organizzazione inter- nazionale per la standardizzazione o di una norma europea di un organismo europeo di normazione, tali certificati sono presi in considerazione in sede di verifica della conformità con i criteri di cui all’articolo 1 lettera d).

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

I criteri sono considerati soddisfatti nella misura in cui sia accertato che i criteri per il rilascio del suddetto certificato sono identici o equivalenti a quelli previsti all’arti- colo 1 lettera d). 3. Se il richiedente è un agente regolamentato o un mittente conosciuto nell’ambito della sicurezza dell’aviazione civile, i criteri di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha otte- nuto la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto, nella misura in cui i criteri per il rilascio della qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto siano identici o equivalenti a quelli di cui all’articolo 1 lettera d).

Titolo II Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati

Art. 6 Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati 1. Se un operatore economico autorizzato per la sicurezza presenta per proprio conto una dichiarazione sommaria di uscita sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni. 2. Se un operatore economico autorizzato per la sicurezza presenta per conto di un’al- tra persona che è anch’essa un operatore economico autorizzato una dichiarazione sommaria di uscita sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.

Art. 7 Trattamento più favorevole in materia di valutazione dei rischi e controllo 1. Un operatore economico autorizzato è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali di sicurezza rispetto ad altri operatori economici. 2. Se un operatore economico autorizzato ha presentato una dichiarazione sommaria di entrata o è stato autorizzato a presentare una dichiarazione doganale o una dichia- razione di custodia temporanea in sostituzione di una dichiarazione sommaria di en- trata o se un operatore economico autorizzato è stato autorizzato a utilizzare sistemi di informazione commerciali, portuali o relativi al trasporto per la presentazione delle indicazioni di una dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 10 paragrafo 8 dell’accordo e all’articolo 1 paragrafo 4 dell’allegato I, l’autorità doganale compe- tente, se la spedizione è stata selezionata per il controllo fisico, ne informa l’operatore economico autorizzato. Tale notifica ha luogo prima dell’arrivo delle merci nel terri- torio doganale delle parti contraenti. La notifica è messa a disposizione anche del vettore, se questi è diverso dall’operatore economico autorizzato di cui al primo comma, a condizione che il vettore sia un ope- ratore economico autorizzato e sia collegato ai sistemi informatici relativi alle dichia- razioni di cui al primo comma.

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati. 3. Se spedizioni dichiarate da un operatore economico autorizzato sono state selezio- nate per controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria. Su richiesta dell’operatore economico autorizzato, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana.

Art. 8 Esonero dal trattamento favorevole Il trattamento più favorevole di cui all’articolo 7 non si applica ai controlli doganali di sicurezza connessi a specifici livelli di minaccia elevati o agli obblighi di controllo derivanti da altre normative. Per le spedizioni dichiarate da un operatore economico autorizzato le autorità doganali effettuano comunque le procedure, le formalità e i controlli necessari in via prioritaria.

Titolo III Sospensione, annullamento e revoca della qualifica di operatore economico autorizzato

Art. 9 Sospensione della qualifica 1. L’autorità doganale competente sospende una decisione di concessione della qua- lifica di operatore economico autorizzato nei casi seguenti: (a) tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di an- nullamento o revoca della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli ele- menti necessari per decidere in merito all’annullamento o alla revoca; (b) tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi; (c) il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova tempo- raneamente nell’incapacità di soddisfare le condizioni previste per la deci- sione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 lettere b) e c) il destinatario della decisione informa l’autorità doganale dei provvedimenti che adotterà per garantire l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti. Quando l’operatore economico ha adottato, con soddisfazione delle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri da soddisfare da parte di ogni operatore economico autorizzato, l’autorità doganale di rilascio annulla la so- spensione.

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

3. La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.

4. La sospensione è notificata al destinatario della decisione.

Art. 10 Annullamento della qualifica 1. L’autorità doganale competente annulla una decisione di concessione della quali- fica di operatore economico autorizzato se tutte le condizioni seguenti sono soddi- sfatte: (a) la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete; (b) il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sa- pere che le informazioni erano inesatte o incomplete; (c) se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.

2. L’annullamento della decisione è notificato al destinatario della decisione.

3. Se non altrimenti specificato nella decisione in conformità della normativa doga- nale, gli effetti dell’annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale.

Art. 11 Revoca della qualifica 1. L’autorità doganale competente revoca la decisione di concessione della qualifica di operatore economico autorizzato se: (a) non erano o non sono più soddisfatte una o più condizioni previste per la sua adozione; oppure (b) il destinatario della decisione lo richiede; oppure (c) il destinatario della decisione omette di adottare, entro il termine prescritto per la sospensione di cui all’articolo 9 paragrafo 1 lettere b) e c), le misure neces- sarie per soddisfare le condizioni previste per la decisione o per rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale decisione. 2. La revoca diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notifica.

3. La revoca della decisione è notificata al destinatario della decisione.

Titolo IV

Art. 12 Scambio di informazioni Le parti contraenti si scambiano regolarmente a fini di sicurezza informazioni sull’identità dei rispettivi operatori economici autorizzati, compresi i dati seguenti: (a) numero di identificazione dell’operatore (TIN – Trader Identification Num- ber) in un formato compatibile con la normativa EORI – Economic Operators

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

Registration and Identification number (numero di registrazione e identifica- zione degli operatori economici); (b) nome e indirizzo dell’operatore economico autorizzato; (c) numero del documento con cui è stata concessa la qualifica di operatore eco- nomico autorizzato; (d) situazione attuale (qualifica valida, sospesa, revocata); (e) periodi di modifica della qualifica; (f) la data a decorrere dalla quale entrano in vigore la decisione e gli eventi suc- cessivi (sospensione e revoca); (g) l’autorità che ha emesso la decisione. »

Agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti RU 2021 250

Decisione del comitato misto UE-Svizzera n. 1/2021 del 12 marzo 2021 che modifica il capitolo III, e gli allegati I e II, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza | Lexipedia | Lexipedia