AS 2021 294
Ordinanza sulle foreste
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Ordinanza sulle foreste (OFo)
Modifica del 12 maggio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 novembre 19921 sulle foreste è modificata come segue:
Art. 13a cpv. 1 1 Edifici e impianti forestali, quali capannoni forestali, depositi di tondame, depositi coperti di legna da ardere e strade forestali possono essere costruiti o trasformati con l’autorizzazione dell’autorità secondo l’articolo 22 LPT2.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1º luglio 2021.
12 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr