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AS 2021 506

Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)

Modifica del 25 agosto 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 aprile 20151 sulle epidemie è modificata come segue:

Art. 64b cpv. 1, parte introduttiva Concerne soltanto il testo francese

1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate sulle seguenti persone: a. persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera; b. persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera come frontalieri; c. Svizzeri all’estero e loro familiari stretti senza cittadinanza svizzera che vi- vono nella stessa economia domestica.

1 RS 818.101.1

2021-2792 RU 2021 506

O sulle epidemie RU 2021 506

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 20212.

2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

25 agosto 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente del 25 agosto 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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