AS 2021 516
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica del 31 agosto 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’ordinanza dell’USAV del 6 agosto 20211 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione eu- ropea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina 1 L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata: a. zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6052;
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
1 RS 916.443.107
2 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021,
che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1371, GU L 294 del 17.8.2021, pag. 14.
2021-2859 RU 2021 516
Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2021 516 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV
III La presente ordinanza entra in vigore il 2 settembre 20213.
31 agosto 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
3 Pubblicazione urgente del 1° settembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2021 516 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV
Allegato (art. 3)
Stati membri e zone interessati
1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo il regolamento
di esecuzione (UE) 2021/605 Gli Stati membri dell’Unione europea e le relative zone soggette a restrizioni secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Regolamento di esecu- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, zione (UE) 2021/605 del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1371, GU L 294 del 17.8.2021, pag. 14.
Nell’allegato I del regolamento di esecuzione sopra citato, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle tre parti seguenti: Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II). Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta. Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette.
Stati membri con zone figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato I parte I del rego- lamento di esecuzione (UE) 2021/605: Estonia Germania Grecia Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Ungheria
Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2021 516 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV
Stati membri con zone figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato I parte II del rego- lamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Estonia Germania Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Ungheria
Stati membri con zone figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato I parte III del rego- lamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Germania Italia Lettonia Lituania Polonia Romania Slovacchia
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