AS 2021 533
Ordinanza del 1° settembre 2021 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale
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Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale
del 1° settembre 2021
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici (LDP); dopo omologazione del 1° settembre 20212 dei dati sulla popolazione residente ottenuti mediante le rilevazioni basate sui registri al 31 dicembre 2020, ordina:
Art. 1 Ripartizione dei seggi Conformemente all’articolo 17 LDP, la ripartizione dei seggi all’atto del rinnovo integrale del Consiglio nazionale per la 52a legislatura è stabilita come segue:
1. Zurigo 36 14. Sciaffusa 2
2. Berna 24 15. Appenzello Esterno 1
3. Lucerna 9 16. Appenzello Interno 1
4. Uri 1 17. San Gallo 12
5. Svitto 4 18. Grigioni 5
6. Obvaldo 1 19. Argovia 16
7. Nidvaldo 1 20. Turgovia 6
8. Glarona 1 21. Ticino 8
9. Zugo 3 22. Vaud 19
10. Friburgo 7 23. Vallese 8
11. Soletta 6 24. Neuchâtel 4
12. Basilea Città 4 25. Ginevra 12
13. Basilea Campagna 7 26. Giura 2
RS 161.13
2021-2899 RU 2021 533
Ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale RU 2021 533 del Consiglio nazionale. O
Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 30 agosto 20173 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale è abrogata alla fine della 51a legislatura (3 dicembre 2023).
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
1° settembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RU 2017 4259