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AS 2021 550

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Modifica del 9 settembre 2021

L’Ufficio federale dell’ambiente, visti gli allegati 2.10 numero 2.2 capoverso 9 e 2.18 numero 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ordina:

I Gli allegati 2.10 e 2.18 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2021.

9 settembre 2021 Ufficio federale dell’ambiente: Katrin Schneeberger

1 RS 814.81

2021-2997 RU 2021 550

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2021 550

Allegato 2.10 (art. 3)

Prodotti refrigeranti

N. 2.2 cpv. 8 lett. a

2.2 Deroghe

8 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere a un determinato impianto una

deroga dal divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 se: a. secondo lo stato della tecnica non è possibile rispettare le norme SN EN 378- 1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:2017+A1:20212 senza impiegare un prodotto refrigerante stabile nell’aria;

2 Queste norme possono essere consultate gratuitamente o ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

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Allegato 2.18 (art. 3)

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

N. 3, nota a piè di pagina

3 Deroghe

I divieti di cui al numero 2 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettro- niche, ai cavi e alle parti di ricambio che contengono le sostanze menzionate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE3 per le applicazioni ivi riportate.

3 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88; modificata da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2021/884, GU L 194 del 2.6.2021, pag. 37.

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