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AS 2021 635

Ordinanza dell’UFAG concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2021

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza dell’UFAG concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2021

del 22 ottobre 2021

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 87 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti, ordina:

Art. 1 Coefficiente Il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione individuale per il 2021 am- monta a 0,1109.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’UFAG del 23 ottobre 20202 concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2020 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021.

22 ottobre 2021 Ufficio federale dell’agricoltura: Christian Hofer

RS 910.132.81 1 RS 910.13 2 RU 2020 4703

2021-3454 RU 2021 635

Coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2021 RU 2021 635 O dell’UFAG

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