AS 2021 721
AS 2021 721
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)
Modifica del 22 novembre 2021
Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 23 capoverso 2 e 33 dell’ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19, ordina:
I Gli allegati 3 e 5 dell’ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 23 novembre 2021 alle ore 00.002.
22 novembre 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
1 RS 818.102.2 2 Pubblicazione urgente del 22 novembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2021-3779 RU 2021 721
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 721
Allegato 3 (art. 17, 18 cpv. 1 e 33)
Disposizioni particolari sui certificati di guarigione dalla COVID-19
N. 1.2 lett. b
1.2 Durata di validità
b. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 3: 90 giorni calcolati dal giorno del prelievo del campione di cui al numero 1.1 lettera b.
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 721
Allegato 5 (art. 22 e 23 cpv. 1 e 2)
Elenco dei certificati esteri riconosciuti
N. 2
2 Altri certificati esteri riconosciuti
2.1 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi in uno dei seguenti Paesi: – Albania – Andorra – Armenia – Georgia – Isole Färöer – Israele – Macedonia del Nord – Marocco – Moldova – Monaco – Panama – Regno Unito – San Marino – Santa Sede (Città del Vaticano) – Serbia – Turchia – Ucraina 2.2 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi in uno dei seguenti Paesi: – Nuova Zelanda 2.3 I certificati di vaccinazione sono riconosciuti soltanto se sono stati emessi per le vaccinazioni con un vaccino che soddisfa i requisiti di cui al numero 1.2.
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 721