AS 2021 751
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA)
del 3 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7a capoverso 6, 16, 45b capoverso 3, 45f e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie (LFE); visti gli articoli 165gbis, 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. gli obblighi di notifica in relazione alla registrazione delle aziende detentrici di animali e degli animali nonché la registrazione del traffico di animali; b. i compiti e gli obblighi di Identitas AG; c. la gestione dei seguenti sistemi d’informazione e il trattamento dei dati in tali sistemi:
1. banca dati sul traffico di animali (BDTA),
2. sistema d’informazione per il calcolo dell’effettivo di animali in unità di
bestiame grosso (calcolatore di UBG),
3. sistema d’informazione per il rilascio e l’elaborazione di certificati
d’accompagnamento elettronici per gli animali a unghia fessa (eTransit); d. il finanziamento dei compiti di Identitas AG e la riscossione di emolumenti da parte di Identitas AG.
RS 916.404.1
2021-3629 RU 2021 751
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Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. detentore di animali: persona fisica o giuridica, società di persone o corpora- zione di diritto pubblico che gestisce un’azienda detentrice di animali per pro- prio conto e a proprio rischio e pericolo; b. azienda detentrice di animali: azienda detentrice di animali giusta l’articolo 6 lettera o dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie (OFE); c. numero d’identificazione di un animale:
1. per animali a unghia fessa: numero di marca auricolare giusta l’arti-
colo 10 OFE,
2. per equidi: Universal Equine Life Number (UELN) giusta l’articolo 15d
capoverso 1 lettera b OFE; d. numero Agate: numero assegnato a una persona dal sistema IAM al momento della registrazione nel portale Internet Agate ai sensi dell’articolo 20 dell’or- dinanza del 23 ottobre 20134 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agri- coltura (OSIAgr); e sistema IAM: sistema di gestione delle identità del portale Internet Agate (Identity and Access Management) giusta l’articolo 20a OSIAgr; f. effettivo di animali: animali che si trovano in un’azienda detentrice di animali.
Capitolo 2: Compiti e obblighi di Identitas AG
Art. 3 Compiti
1 Identitas AG gestisce:
a. la BDTA ai sensi dell’articolo 7a capoversi 1 e 5 LFE; b. il calcolatore di UBG; c. eTransit.
2 Mette a disposizione l’infrastruttura e i servizi informatici per:
a. il sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko) di cui all’ordinanza del 6 giugno 20145 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet); b. il sistema d’informazione per la campionatura dei bovini nei macelli (RiBeS). 3 Effettua la manutenzione dei sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1 e 2, li svi- luppa ulteriormente e all’occorrenza li sostituisce. Fornisce il supporto tecnico per gli utenti.
3 RS 916.401 4 RS 919.117.71 5 RS 916.408
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4 Garantisce che gli utenti procedano all’autenticazione mediante il sistema IAM per accedere ai sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1 e 2.
5 Svolge inoltre i seguenti compiti:
a. fornisce il supporto tecnico per il sistema d’informazione centrale sui trasfe- rimenti di sostanze nutritive (HODUFLU) giusta l’articolo 14 OSIAgr6; b. fornisce il supporto per l’accesso degli utenti al portale Internet Agate; c. fornisce le marche auricolari per gli animali a unghia fessa; d. versa i contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine ani- male; e. riscuote la tassa di macellazione.
Art. 4 Hardware, software, raccolte di dati 1 Identitas AG è proprietaria dell’infrastruttura, inclusi hardware e software, che uti- lizza per svolgere i compiti che le sono attribuiti dall’articolo 3. È fatto salvo il capo- verso 2. 2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è proprietario del software utilizzato per svolgere i compiti di cui all’articolo 3 capoverso 2. 3 Se cessa di svolgere un compito, Identitas AG consegna alla Confederazione il soft- ware corrispondente e la rispettiva documentazione. 4 La Confederazione è proprietaria delle raccolte di dati generate dallo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3.
Art. 5 Appalti pubblici Per gli acquisti nell’ambito dei suoi compiti, Identitas AG sottostà al diritto in materia di appalti pubblici della Confederazione. Identitas AG pronuncia le decisioni neces- sarie previste nella procedura di aggiudicazione.
Art. 6 Accordo di prestazione 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) conclude con Identitas AG un accordo di prestazione per i compiti di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 5 lettere a–d, nonché per i compiti di cui all’articolo 3 capoversi 3 e 4 che riguardano la BDTA, il calcolatore di UBG ed eTransit. 2 L’USAV conclude con Identitas AG un accordo di prestazione per i compiti di cui all’articolo 3 capoversi 2 e 5 lettera e, nonché per i compiti di cui all’articolo 3 capo- versi 3 e 4 che riguardano Fleko e RiBeS. 3 Gli accordi di prestazione disciplinano in particolare la portata, la qualità e il finan- ziamento delle prestazioni da fornire.
6 RS 919.117.71
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Art. 7 Prestazioni commerciali 1 Tutte le prestazioni non menzionate nell’articolo 3 sono considerate prestazioni commerciali. 2 Identitas AG non può utilizzare a fini commerciali i dati ottenuti nel quadro dello svolgimento dei propri compiti.
Art. 8 Notifica in caso di sospetto di infrazione 1 In caso di sospetto di infrazione alla legislazione sulle epizoozie o alla legislazione agricola, Identitas AG ne dà notifica al competente servizio cantonale. 2 In caso di sospetto di infrazione alla legislazione doganale o alla legislazione in ma- teria di imposta sul valore aggiunto, Identitas AG ne dà notifica al competente servizio federale.
Art. 9 Vigilanza 1 L’UFAG esercita la vigilanza sull’adempimento dei compiti di Identitas AG di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 5 lettere a–d, nonché dei compiti di cui all’articolo 3 ca- poversi 3 e 4 che riguardano la BDTA, il calcolatore di UBG ed eTransit. L’USAV esercita la vigilanza sull’adempimento dei compiti di Identitas AG di cui all’articolo 3 capoversi 2 e 5 lettera e, nonché dei compiti di cui all’articolo 3 capoversi 3 e 4 che riguardano Fleko e RiBeS.
2 L’UFAG può eseguire controlli presso Identitas AG senza preavviso.
Capitolo 3: BDTA Sezione 1: Contenuto della BDTA
Art. 10 Dati La BDTA contiene i seguenti dati: a. i dati concernenti le aziende detentrici di animali e i detentori di animali di cui agli articoli 12–15; b. i dati concernenti gli animali e il traffico di animali di cui agli articoli 15–21; c. i dati concernenti lo stato di salute degli animali e la qualifica sanitaria delle aziende detentrici di animali nonché i dati concernenti l’uso di antibiotici secondo l’articolo 12; d. i dati concernenti le domande di contributi ai costi per l’eliminazione dei sot- toprodotti di origine animale; e. i dati concernenti le domande per l’ottenimento di quote del contingente per l’importazione di carne e prodotti carnei di cui all’articolo 24 dell’ordinanza del 26 novembre 20037 sul bestiame da macello (OBM);
7 RS 916.341
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f. i dati concernenti la classificazione neutrale della qualità degli animali macel- lati di cui all’articolo 3 OBM; g. i dati concernenti i risultati del controllo degli animali da macello e i risultati del controllo delle carni che riguardano la commestibilità.
Art. 11 Storia dell’animale e informazioni dettagliate 1 La storia dell’animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:
a. numero d’identificazione dell’animale; b. numero BDTA delle singole aziende detentrici di animali che tengono o hanno tenuto l’animale; c. ubicazione e appartenenza territoriale delle singole aziende detentrici di ani- mali che tengono o hanno tenuto l’animale; d. nome e indirizzo dei singoli detentori di animali che tengono o hanno tenuto l’animale; e. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: data ed evento giusta l’allegato 1 numero 1 nelle singole aziende detentrici di animali che tengono o hanno tenuto l’animale; f. per gli animali delle specie ovina e caprina: data ed evento giusta l’allegato 1 numero 2 nelle singole aziende detentrici di animali che tengono o hanno te- nuto l’animale; g. per gli equidi: nome e indirizzo del proprietario. 2 Lo stato della storia dell’animale indica come segue se la storia di un animale della specie bovina, di un bufalo o di un bisonte oppure di un animale della specie ovina o caprina è completa e corretta: a. stato «OK»: la storia dell’animale è completa e corretta; b. stato «incorretto»: la storia dell’animale è incompleta o incorretta; c. stato «provvisoriamente OK»: sono attese ulteriori notifiche entro il termine previsto.
3 Leinformazioni dettagliate comprendono i seguenti dati relativi a un singolo
animale: a. specie, razza, sesso e, se disponibile, colore dell’animale; b. numero d’identificazione della madre e, se disponibile, del padre dell’ani- male; c. se noti, i parti gemellari; d. per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per animali delle spe- cie ovina e caprina: il tipo di utilizzazione;
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e. per gli equidi: numero di microchip, segnalazione rudimentale verbale, non- ché scopo d’utilizzo secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 18 agosto 20048 sui medicamenti veterinari (OMVet).
Art. 12 Dati da altri sistemi d’informazione La BDTA può acquisire i seguenti dati da altri sistemi d’informazione: a. dal sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi di cui agli articoli 2–5 OSIAgr9: i dati concernenti le aziende detentrici di animali e i detentori di animali di cui agli articoli 7 e 18a OFE10; b. dal sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) ai sensi dell’O-SISVet11:
1. per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per aziende
detentrici di tali animali: lo stato riguardo alla diarrea virale bovina (stato BVD) degli animali e delle aziende detentrici di animali,
2. per aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla
zoppina di un’azienda detentrice di animali,
3. l’informazione se i requisiti di cui all’articolo 36 capoverso 2 dell’ordi-
nanza del 25 maggio 201112 concernente i sottoprodotti di origine ani- male sono soddisfatti; c. dal sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria ai sensi dell’ordinanza del 31 ottobre 201813 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV): i dati concernenti l’uso di antibiotici da parte dei detentori di animali secondo l’articolo 2 capo- verso 1 lettera b numero 1 O-SIAMV; d. da Fleko ai sensi della O-SISVet: i risultati del controllo degli animali da macello e quelli del controllo delle carni che riguardano la commestibilità; e. da eTransit: le informazioni sui certificati d’accompagnamento creati elettro- nicamente; f. dal sistema IAM: i dati concernenti gli utenti della BDTA.
8 RS 812.212.27 9 RS 919.117.71 10 RS 916.401 11 RS 916.408 12 RS 916.441.22 13 RS 812.214.4
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Sezione 2: Registrazione di detentori di animali e di aziende detentrici di animali nonché del traffico degli animali
Art. 13 Dati concernenti detentori di animali e aziende detentrici di animali 1 I detentori di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, di animali delle spe- cie ovina, caprina e suina, nonché i detentori di pollame da cortile la cui azienda conta oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m2 per i polli da ingrasso o di oltre
200 m2 per i tacchini da ingrasso, devono trasmettere alla BDTA i seguenti dati:
a. numero di telefono e lingua per la corrispondenza; b. relazione postale o bancaria. 2 I detentori di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti nonché di animali delle specie ovina e caprina devono trasmettere dati relativi al tipo di utilizzazione dell’azienda detentrice di animali alla BDTA. Questo obbligo non si applica ai ma- celli. 3 Vanno inoltre trasmessi i cambiamenti dei dati di cui ai capoversi 1 e 2. I cambia- menti del tipo di utilizzazione vanno trasmessi entro tre giorni. 4 I detentori di pollame da cortile possono trasmettere in via suppletiva indicazioni sui pollai.
Art. 14 Registrazione nel sistema IAM 1 I proprietari di equidi, le persone che identificano gli equidi ai sensi dell’articolo 15a capoverso 2 OFE14, i terzi incaricati giusta l’articolo 23 della presente ordinanza non- ché le aziende dedite alla trasformazione e al commercio della carne intenzionate a presentare una domanda per l’ottenimento di quote del contingente secondo l’arti- colo 24b OBM15, devono registrarsi nel sistema IAM e trasmettere i seguenti dati: a. nome e indirizzo; b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza; c. indirizzo di posta elettronica.
2 Vanno inoltre trasmessi i cambiamenti dei dati di cui al capoverso 1.
Art. 15 Assegnazione del numero BDTA e del numero d’identificazione
1 Identitas AG assegna un numero BDTA a ogni azienda detentrice di animali.
2 Assegna un numero BDTA alle aziende registrate dedite alla trasformazione e al
commercio della carne.
3 Assegna un numero d’identificazione a tutti gli animali a unghia fessa.
14 RS 916.401 15 RS 910.341
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Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 1. 2 Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all’allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. 3 Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all’allegato 1 numero 1 lettera f.
Art. 17 Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina 1 Per gli animali delle specie ovina e caprina, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 2. 2 Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all’allegato 1 numero 2 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali. 3 Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all’allegato 1 numero 2 lettera f.
Art. 18 Dati concernenti gli animali della specie suina Per gli animali della specie suina, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 3.
Art. 19 Dati concernenti gli equidi 1 I proprietari di equidi devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettere a–i. 2 Il precedente proprietario deve trasmettere i dati di cui all’allegato 1 numero 4 let- tera h; il nuovo proprietario deve trasmettere i dati di cui all’allegato 1 numero 4 let- tera i. 3 Se alla nascita o all’importazione è stata indicata una statura finale attesa superiore a 148 cm e l’animale adulto non la raggiunge, il proprietario deve trasmettere alla BDTA l’indicazione corretta. 4 Le persone che identificano gli equidi ai sensi dell’articolo 15a capoverso 2 OFE16 devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera k della presente ordinanza.
5 I macelli devono trasmettere alla BDTA i seguenti dati:
a. i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera j; b. i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera d, se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito.
16 RS 916.401
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Art. 20 Autorizzazione a modificare i dati concernenti gli equidi Alla nascita di un equide, il proprietario può autorizzare il servizio preposto al rilascio del passaporto per equidi (art. 15c OFE17) a modificare i dati dell’equide nella BDTA prima di ordinare il passaporto di base.
Art. 21 Dati concernenti il pollame da cortile Alla stabulazione di un nuovo effettivo, i detentori di pollame da cortile le cui aziende superano i limiti di cui all’articolo 13 capoverso 1 devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 5.
Art. 22 Forma della trasmissione dei dati I dati di cui agli articoli 13 e 16–21 vanno trasmessi elettronicamente tramite il portale Internet Agate o tramite le interfacce di cui all’articolo 40 capoverso 1.
Art. 23 Trasmissione di dati da parte di terzi incaricati 1 Le persone cui incombe la trasmissione dei dati di cui agli articoli 16–21 possono incaricare terzi di tale trasmissione, fatta eccezione per la trasmissione del cambia- mento dello scopo d’utilizzo degli equidi di cui all’allegato 1 numero 4 lettera f. 2 Devono trasmettere personalmente alla BDTA l’attribuzione di un simile incarico. A tal fine, devono indicare il numero Agate della persona incaricata.
3 Devono trasmettere alla BDTA anche la revoca di un incarico.
4 Gli incarichi vanno assegnati singolarmente per ogni specie animale.
Art. 24 Verifica dei dati Identitas AG verifica la completezza e la plausibilità dei dati di cui agli articoli 16– 21. Informa la persona che ha trasmesso dati incompleti e non plausibili, dandole la possibilità di completarli o di correggerli.
Art. 25 Rettifica dei dati 1 Le persone soggette all’obbligo di notifica e i terzi incaricati possono cancellare online entro 10 giorni i dati che hanno trasmesso, fatta eccezione per il cambiamento dello scopo d’utilizzo degli equidi di cui all’allegato 1 numero 4 lettera f. 2 I macelli possono modificare online entro 30 giorni dalla macellazione il numero BDTA del richiedente di cui all’allegato 1 numeri 1 lettera e numero 7, 2 lettera e numero 7 nonché 4 lettera j numero 5. 3 Le persone soggette all’obbligo di notifica e i terzi incaricati possono chiedere tele- fonicamente o per scritto a Identitas AG, entro un anno dalla morte dell’animale, la rettifica dei dati che hanno trasmesso.
17 RS 916.401
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4 Le domande di rettifica dei dati di cui all’allegato 1 numeri 1 lettere c–e, 2 lettere c–e nonché 3 lettere b e c devono essere corredate dei certificati d’accompagnamento di cui all’articolo 12 OFE18.
Art. 26 Aggiornamento dello stato della storia dell’animale per gli animali a unghia fessa Dopo ogni notifica relativa a un animale della specie bovina, a un bufalo o a un bisonte nonché a un animale delle specie ovina e caprina Identitas AG aggiorna lo stato della storia dell’animale.
Art. 27 Assegnazione dell’UELN, attestato di registrazione e trasmissione dei dati nel settore degli equidi 1 Identitas AG assegna l’UELN a ogni equide in base alla notifica di nascita. Le dero- ghe per le organizzazioni riconosciute all’estero sono disciplinate nell’articolo 15f 2 Identitas AG trasmette al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla noti- fica di nascita, un attestato di registrazione contenente: a. l’UELN assegnato all’animale; b. i dati registrati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera a; c. lʼindicazione dellʼulteriore modo di procedere in riferimento allʼidentifica- zione (art. 15a cpv. 1 OFE) e al rilascio del passaporto (art. 15c cpv. 1 OFE); d. una sezione con indicazioni per l’adempimento dell’obbligo di comunica- zione in caso di cambiamento del detentore secondo l’articolo 23 OMVet20 e per la dichiarazione sanitaria di cui all’articolo 24 dell’ordinanza del 16 di- cembre 201621 concernente la macellazione e il controllo delle carni. 3 Identitas AG trasmette all’organizzazione del mondo del lavoro «Mestieri legati al cavallo» i seguenti dati delle aziende detentrici di animali che tengono equidi, ai fini della riscossione della tassa destinata al fondo per la formazione professionale: a. il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali; b. il nome, l’indirizzo, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono del detentore di animali; c. il numero di equidi che si trovano nell’azienda detentrice di animali; d. il numero di equidi di età superiore a 195 giorni che si trovano nell’azienda detentrice di animali; e. il numero di equidi per i quali il proprietario non ha notificato un cambiamento dell’azienda detentrice di animali.
18 RS 916.401 19 RS 916.401 20 RS 812.212.27 21 RS 817.190
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Art. 28 Rilascio dei passaporti per animali nonché dei passaporti di base per equidi, trasmissione dell’autoadesivo per equidi 1 Identitas AG rilascia i passaporti per gli animali della specie bovina, nonché i bufali e i bisonti, destinati all’esportazione. 2 Rilascia i passaporti di base per equidi e, su richiesta, li mette a disposizione dei servizi preposti al rilascio di passaporti di cui all’articolo 15dbis capoverso 2 OFE22. 3 In caso di cambiamento dello scopo d’utilizzo di un equide da animale da reddito ad animale da compagnia, trasmette al proprietario il corrispondente autoadesivo da in- collare sul passaporto.
Sezione 3: Domande per l’ottenimento di quote del contingente per l’importazione di carne e prodotti carnei nonché accertamento dei dati rilevanti
Art. 29 Garanzia della possibilità di presentare domande Identitas AG garantisce che le domande per l’ottenimento di quote del contingente secondo l’articolo 24b OBM23 possano essere presentate tramite la BDTA.
Art. 30 Accertamento dei dati per l’attribuzione di quote del contingente Per ciascun periodo di calcolo, per ogni richiedente, Identitas AG accerta i seguenti dati e li trasmette all’UFAG entro il 7 settembre precedente l’inizio del periodo di contingentamento: a. il numero degli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina macellati b. i numeri dei permessi generali d’importazione di eventuali aventi diritto a quote di contingente secondo l’articolo 14 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 201125 sulle importazioni agricole.
Sezione 4: Risultati della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati
Art. 31 1 Identitas AG elabora i risultati della classificazione neutrale della qualità secondo l’articolo 3 capoverso 3 OBM26.
22 RS 916.401 23 RS 916.341 24 RS 916.341 25 RS 916.01 26 RS 916.341
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2 Fornisce all’organizzazione incaricata di svolgere la classificazione neutrale della qualità secondo l’articolo 3 OBM i risultati di questa classificazione della qualità.
Sezione 5: Pubblicazione di analisi
Art. 32 Identitas AG pubblica in forma anonima analisi dei dati raccolti. I dati sono presentati in modo che non si possa risalire a singole persone o aziende detentrici di animali, a organizzazioni di allevamento, di produttori o di produzione con label, nonché a ser- vizi di sanità animale. Le pubblicazioni sono accessibili al pubblico.
Sezione 6: Diritti di accesso e interfacce con altri sistemi d’informazione
Art. 33 Diritto generale
1 Chiunque può consultare e utilizzare i seguenti dati:
a. dati che lo concernono; b. dati concernenti le aziende detentrici di animali:
1. per le aziende agricole detentrici di animali di cui all’articolo 11 dell’or-
dinanza del 7 dicembre 199827 sulla terminologia agricola (OTerm): l’appartenenza territoriale,
2. per le aziende detentrici di animali della specie bovina, di bufali o di bi-
sonti: lo stato BVD,
3. per le aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo
alla zoppina; c. dati concernenti i singoli animali:
1. storia dell’animale,
2. informazioni dettagliate relative all’animale,
3. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: lo stato BVD, lo
stato della storia dell’animale e la data di nascita,
4. per gli animali delle specie ovina e caprina: lo stato della storia dell’ani-
male e la data di nascita,
5. per gli equidi: lo scopo d’utilizzo giusta l’articolo 15 OMVet28.
2 Il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali funge da codice per la consulta- zione dei dati di cui al capoverso 1 lettera b. Il numero d’identificazione dell’animale o il numero del microchip dell’animale funge da codice per la consultazione dei dati di cui al capoverso 1 lettera c. L’utente deve procurarsi autonomamente tali codici.
27 RS 910.91 28 RS 812.212.27
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Art. 34 Servizi ufficiali nonché aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti L’UFAG, l’USAV, l’Ufficio federale di statistica, l’Ufficio federale per l’approvvi- gionamento economico del Paese, l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale del consumo, l’Amministrazione federale delle dogane, lʼIstituto svizzero per gli agenti terapeutici, i servizi cantonali competenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli organi di controllo coinvolti dagli stessi o dalla Confederazione possono consul- tare e utilizzare tutti i dati, nella misura necessaria per l’adempimento dei rispettivi compiti.
Art. 35 Organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché servizi di sanità animale 1 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi di sanità animale possono consultare e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati: a. numero BDTA, ubicazione e coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali, numero del Comune nonché tipo di azienda detentrice di animali secondo l’articolo 6 lettera o OFE29; b. elenco dei numeri d’identificazione degli animali che sono tenuti o sono stati tenuti in un’azienda detentrice di animali; c. nome, indirizzo e numero cantonale d’identificazione dei detentori di animali; d. numeri d’identificazione sulle marche auricolari fornite da Identitas AG agli affiliati dell’organizzazione interessata; e. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti nonché per gli animali delle specie ovina e caprina: storia dell’animale e informazioni dettagliate re- lative all’animale concernenti tutti gli animali che sono tenuti o sono stati te- nuti nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati; f. per gli animali della specie suina: dati di cui all’allegato 1 numero 3 concer- nenti i gruppi di animali che sono tenuti o sono stati tenuti nelle aziende de- tentrici di animali dei loro affiliati; g. per gli equidi: nome e indirizzo del proprietario nonché informazioni detta- gliate relative all’animale, storia dell’animale e dati di cui all’allegato 1 nu- mero 4 concernenti tutti gli equidi registrati presso l’organizzazione interes- sata. 2 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi di sanità animale possono consultare e utilizzare gli altri dati di cui agli arti- coli 13–21 concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi abbiano dato il loro con- senso nella BDTA.
29 RS 916.401
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Art. 36 Detentori di animali
1 I detentori di animali possono consultare e utilizzare i seguenti dati:
a. dati concernenti la propria azienda detentrice di animali; b. elenco del proprio effettivo di animali con il numero d’identificazione di ogni singolo animale nel momento attuale o in un momento anteriore. 2 I detentori di animali che hanno tenuto un animale nonché un eventuale beneficiario di cessione ai sensi dell’articolo 24 capoverso 3 OBM30 possono consultare e utiliz- zare i seguenti dati: a. risultati della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo 3 ca- poverso 1 OBM; b. indice del rosso nel colore della carne di vitello (valore L*); c. risultati del controllo degli animali da macello e risultati del controllo delle carni che riguardano la commestibilità.
Art. 37 Proprietari di equidi I proprietari di equidi possono consultare e utilizzare i dati concernenti gli equidi di loro proprietà.
Art. 38 Terzi incaricati I terzi incaricati di cui all’articolo 23 possono consultare e utilizzare gli stessi dati della BDTA come le persone da cui sono state incaricate.
Art. 39 Terzi 1 Su richiesta, l’UFAG può autorizzare terzi a consultare e utilizzare dati a fini zoo- tecnici o di ricerca scientifica, sempre che gli stessi si impegnino per scritto a osser- vare le disposizioni sulla protezione dei dati. 2 Se la consultazione e l’utilizzo vertono su dati non anonimizzati, Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all’UFAG prima della firma.
Art. 40 Interfacce con altri sistemi 1 Identitas AG mette a disposizione interfacce elettroniche per lo scambio di dati tra la BDTA e altri sistemi d’informazione. 2 Per svolgere i propri compiti Identitas AG può utilizzare altre interfacce interne con la BDTA. Per le prestazioni commerciali di cui all’articolo 7 essa può accedere esclu- sivamente alle interfacce di cui al capoverso 1. 3 I seguenti sistemi d’informazione possono acquisire i dati dalla BDTA tramite inter- facce:
30 RS 916.341
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a. ASAN; b. sistema d’informazione per i dati di laboratorio; c. sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria; d. sistema d’informazione per i dati concernenti i controlli; e. sistema di valutazione e di analisi della sicurezza alimentare e della salute pubblica veterinaria; f. calcolatore di UBG; g. eTransit; h. Fleko; i. RiBeS.
Capitolo 4: Calcolatore di UBG
Art. 41 Scopo e contenuto del calcolatore di UBG 1 Il calcolatore di UBG consente di calcolare gli effettivi di animali in unità di be- stiame grosso (UBG) a partire dai dati della BDTA. 2 Contiene i dati concernenti le aziende detentrici di animali nonché i dati calcolati di cui agli articoli 42–44.
Art. 42 Dati di altri sistemi d’informazione Il calcolatore di UBG può acquisire i seguenti dati da altri sistemi d’informazione: a. dalla BDTA: i dati concernenti le aziende detentrici di animali, i detentori di animali e gli animali; b. dal sistema IAM: i dati concernenti gli utenti del calcolatore di UBG.
Art. 43 Calcolo dei valori UBG per animali della specie bovina, bufali, bisonti ed equidi 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali, i bisonti e gli equidi Identitas AG calcola annualmente per categoria di animali e azienda detentrice di animali i dati di cui agli articoli 36 e 37 dell’ordinanza del 23 ottobre 201331 sui pagamenti diretti (OPD): a. per le aziende gestite durante tutto l’anno secondo l’articolo 6 OTerm32: l’ef- fettivo di animali determinante e l’effettivo al 1° gennaio, con un elenco di tutti i singoli animali; b. per le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione secondo gli articoli 8 e 9 OTerm, senza bisonti: l’effettivo di animali determinante e l’ef- fettivo al 25 luglio, con un elenco di tutti i singoli animali;
31 RS 910.13 32 RS 910.91
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c. l’evoluzione dell’effettivo durante i periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD in aziende gestite durante tutto l’anno, aziende con pascoli comunitari e aziende d’estivazione.
2 Identitas AG salva i dati di cui al capoverso 1 nel calcolatore di UBG.
3 Li mette a disposizione dei servizi cantonali competenti, dell’UFAG e dell’Ufficio federale di statistica. 4 L’UFAG disciplina il calcolo dei dati e la forma in cui vanno messi a disposizione.
Art. 44 Calcolo dei valori UBG per animali delle specie ovina e caprina 1 Per gli animali delle specie ovina e caprina Identitas AG calcola annualmente per categoria di animali e azienda detentrice di animali i dati di cui agli articoli 36 e 37 a. per le aziende gestite durante tutto l’anno secondo l’articolo 6 OTerm34: l’ef- fettivo di animali determinante e l’effettivo al 1° gennaio, con un elenco di tutti i singoli animali; b. per le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione secondo gli articoli 8 e 9 OTerm: l’effettivo di animali determinante e l’effettivo al 25 lu- glio, con un elenco di tutti i singoli animali; c. l’evoluzione dell’effettivo durante i periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD in aziende gestite durante tutto l’anno, aziende con pascoli comunitari e aziende d’estivazione. 2 Identitas AG effettua un calcolo unico dei dati per gli anni di riferimento di cui all’articolo 41 capoverso 3bis OPD.
3 Salva i dati di cui al capoverso 1 nel calcolatore di UBG.
4 Li mette a disposizione dei servizi cantonali competenti, dell’UFAG e dell’Ufficio federale di statistica. 5 L’UFAG disciplina il calcolo dei dati e la forma in cui vanno messi a disposizione.
Art. 45 Allestimento dell’elenco di UBG per animali della specie bovina, bufali, bisonti ed equidi Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD 35, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco dei rispettivi animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti e degli equidi. Tale elenco contiene: a. i dati di cui all’articolo 43 capoverso 1; b. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: i dati concernenti il tipo di utilizzazione di cui all’allegato 1 numero 1 lettera h numero 3;
33 RS 910.13 34 RS 910.91 35 RS 910.13
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c. per gli equidi: i dati concernenti lo scopo d’utilizzo di cui all’articolo 15
Art. 46 Allestimento dell’elenco di UBG per animali delle specie ovina e caprina Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD37, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco dei rispettivi animali delle specie ovina e caprina. Tale elenco contiene i dati di cui all’articolo 44 capoverso 1 e i dati concernenti il tipo di utilizzazione di cui all’alle- gato 1 numero 2 lettera h numero 3.
Art. 47 Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali della specie bovina, bufali, bisonti ed equidi Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali, nonché dei servizi ufficiali e di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all’articolo 34 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono calco- lare: a. l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, di bisonti e di equidi per categoria di animali in unità di bestiame grosso; b. per l’alpeggio e l’estivazione: l’effettivo di animali della specie bovina, di bu- fali e di equidi per categoria di animali in carichi normali.
Art. 48 Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali delle specie ovina e caprina Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali, nonché dei servizi ufficiali e di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all’articolo 34 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono calco- lare: a. l’effettivo di animali delle specie ovina e caprina per categoria di animali in unità di bestiame grosso; b. per l’alpeggio e l’estivazione: l’effettivo di animali delle specie ovina e ca- prina per categoria di animali in carichi normali.
Art. 49 Diritti di accesso e interfacce con altri sistemi 1 I detentori di animali possono consultare e utilizzare i dati del calcolatore di UBG concernenti la propria azienda detentrice di animali. 2 Per svolgere i loro compiti, l’UFAG, l’USAV, l’Ufficio federale di statistica, l’Uf- ficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese, i servizi cantonali com- petenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli organi di controllo coinvolti dagli
36 RS 812.212.27 37 RS 910.13
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stessi o dalla Confederazione possono consultare e utilizzare tutti i dati del calcolatore di UBG, nella misura necessaria per l’adempimento dei rispettivi compiti. 3 La BDTA, eTransit, Fleko e RiBeS possono acquisire i dati dal calcolatore di UBG tramite interfacce.
Capitolo 5: eTransit
Art. 50 Scopo e contenuto di eTransit 1 eTransit è un sistema d’informazione per il rilascio e l’elaborazione di certificati d’accompagnamento elettronici per animali ad unghia fessa di cui all’articolo 12 2 Contiene i dati di cui all’articolo 12 capoverso 2 OFE e l’articolo 152 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza del 23 aprile 200839 sulla protezione degli animali.
Art. 51 Assegnazione del numero d’identificazione Identitas AG assegna a ciascun certificato d’accompagnamento elettronico un numero d’identificazione.
Art. 52 Dati provenienti da altri sistemi d’informazione eTransit può acquisire i seguenti dati dai sistemi d’informazione indicati qui appresso: a. dalla BDTA: i dati concernenti le aziende detentrici di animali e gli animali; b. dal sistema IAM: i dati concernenti gli utenti di eTransit.
Art. 53 Utilizzo di eTransit 1 Chi intende utilizzare eTransit e non è ancora registrato nel sistema IAM deve regi- strarvisi e trasmettere i dati di cui all’articolo 14.
2 Il
certificato d’accompagnamento elettronico può essere rilasciato mediante la BDTA, applicazioni mobili o le interfacce di cui all’articolo 55 capoverso 1.
Art. 54 Diritti di accesso 1 I detentori di animali possono rilasciare certificati d’accompagnamento elettronici.
2 I detentori di animali, i trasportatori e le imprese del commercio di animali possono consultare e utilizzare i certificati d’accompagnamento elettronici; durante la loro du- rata di validità secondo l’articolo 12a OFE40 possono completarli.
38 RS 916.401 39 RS 455.1 40 RS 916.401
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3 Per svolgere i loro compiti, l’UFAG, l’USAV e i servizi cantonali competenti se- condo la legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli ani- mali e di derrate alimentari possono consultare e utilizzare i certificati d’accompagna- mento elettronici. 4 Gli organi di polizia, come pure gli organi di controllo che controllano il trasporto di animali su incarico di terzi, possono chiedere all’UFAG l’accesso a eTransit. Dopo l’approvazione della domanda, possono consultare e utilizzare i certificati d’accom- pagnamento elettronici. 5 Il numero d’identificazione di cui all’articolo 51 funge da codice per la consulta- zione del certificato d’accompagnamento elettronico. L’utente deve procurarsi auto- nomamente tale codice.
Art. 55 Interfacce con altri sistemi 1 Identitas AG mette a disposizione interfacce elettroniche per lo scambio di dati tra eTransit e altri sistemi d’informazione. 2 La BDTA, il calcolatore di UBG, Fleko e RiBeS possono acquisire i dati da eTransit tramite interfacce.
Capitolo 6: Ulteriori compiti di Identitas AG
Art. 56 Supporto
1 Identitas AG fornisce il supporto tecnico per HODUFLU.
2 Fornisce il supporto per l’accesso degli utenti al portale Internet Agate.
3 Provvede affinché il supporto per il portale Internet Agate sia compatibile con il supporto tecnico secondo l’articolo 3 capoverso 3.
Art. 57 Fornitura di marche auricolari 1 Identitas AG riceve le ordinazioni di marche auricolari dei detentori di animali.
2 Fornisce ai detentori di animali, direttamente o tramite terzi, marche auricolari con- formi agli standard internazionali vigenti. 3 Prima di indire un bando pubblico per l’acquisto di marche auricolari, presenta l’elenco degli obblighi alll’USAV per un esame tecnico.
Art. 58 Versamento dei contributi di eliminazione Identitas AG versa i contributi di eliminazione ai sensi dell’ordinanza del 10 novem- bre 200441 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sot- toprodotti di origine animale.
41 RS 916.407
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Art. 59 Tassa di macellazione Identitas AG riscuote la tassa di macellazione di cui all’articolo 38a OFE42 e la versa all’USAV.
Art. 60 Conservazione e archiviazione dei dati
1 Identitas AG conserva i dati della BDTA per almeno 18 anni.
2 Conserva i dati di eTransit relativi ai certificati d’accompagnamento elettronici per 3 anni. 3 L’archiviazione dei dati è retta dalle disposizioni della legge del 26 giugno 199843 sull’archiviazione. 4 Non appena cessa di svolgere un compito per la Confederazione, Identitas AG con- segna i dati all’Archivio federale. 5 I dati che secondo la valutazione dell’Archivio federale non hanno valore archivi- stico sono consegnati all’UFAG.
Capitolo 7: Finanziamento ed emolumenti
Art. 61 Finanziamento da parte dell’UFAG e dell’USAV
1 I seguenti compiti di Identitas AG sono finanziati dall’UFAG:
a. supporto per il portale Internet Agate; b. supporto per HODUFLU; c. versamento dei contributi di eliminazione.
2 I seguenti compiti di Identitas AG sono finanziati dall’USAV:
a. messa a disposizione dell’infrastruttura e dei servizi informatici per Fleko e RiBeS; b. compiti di cui all’articolo 3 capoversi 3 e 4 che riguardano Fleko e RiBeS; c. riscossione della tassa di macellazione.
Art. 62 Emolumenti 1 Gli emolumenti di cui all’articolo 45b capoverso 3 LFE servono esclusivamente per il finanziamento dei seguenti compiti: a. gestione della BDTA; b. gestione del calcolatore di UBG e di eTransit;
42 RS 916.401 43 RS 152.1
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c. compiti di cui all’articolo 3 capoversi 3 e 4 che riguardano la BDTA, il calco- latore di UBG ed eTransit; d. fornitura delle marche auricolari per animali a unghia fessa.
2 Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote secondo l’allegato 2.
3 Se nell’allegato 2 non è definita alcuna aliquota, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 75–200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale incaricato. 4 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200444 sugli emolumenti.
Art. 63 Fatturazione e decisione sugli emolumenti
1 Gli emolumenti sono fatturati e riscossi da Identitas AG.
2 In caso di contenzioso sulla fattura si può chiedere all’UFAG, entro 30 giorni dalla fatturazione, di emettere una decisione sugli emolumenti.
Art. 64 Conto settoriale Per dimostrare l’utilizzo degli emolumenti, Identitas AG tiene un conto settoriale con la voce Mandato di base Confederazione.
Art. 65 Riserve di utili 1 Identitas AG costituisce riserve di utili adeguate per mantenere la solvibilità, per finanziare investimenti futuri, per coprire i rischi di un’epizoozia e per compensare eventuali perdite. 2 L’ammontare delle riserve di utili della voce Mandato di base Confederazione si calcola in base al fabbisogno finanziario derivante dai compiti di cui all’articolo 3 capoversi 1, 3, 4 e 5 lettera b. Identitas AG tiene conto segnatamente del fabbisogno finanziario per: a. lo sviluppo ulteriore e il rinnovamento della BDTA, del calcolatore di UBG e di eTransit; b. la compensazione delle fluttuazioni degli introiti provenienti dagli emolu- menti; c. il finanziamento di crediti insoluti; d. la garanzia dell’adempimento dei compiti in caso di epizoozia. 3 Le riserve di utili della voce Mandato di base Confederazione vanno limitate al mi- nimo necessario all’esercizio aziendale e possono ammontare al massimo a 9 milioni di franchi.
44 RS 172.041.1
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Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 66 Esecuzione L’UFAG esegue la presente ordinanza.
Art. 67 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 3.
Art. 68 Disposizione transitoria 1 Gli animali della specie ovina non ancora marchiati con una marca auricolare doppia con microchip devono essere marchiati entro il 31 dicembre 2022 con una marca au- ricolare complementare con microchip. 2 Prima della notifica di un’uscita secondo l’allegato 1 numero 2 lettera d, gli animali della specie ovina devono essere marchiati con una marca auricolare complementare con microchip.
Art. 69 Entrata in vigore 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2 Gli articoli 44, 46 e 48 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.
3 L’articolo 33 capoverso 1 lettera b numero 3 entra in vigore il 1° gennaio 2023.
3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 11 cpv. 1 lett. e ed f, 16–19, 21, 23 cpv. 1, 25 cpv. 1, 2 e 4, 27 cpv. 2 lett. b, 35 cpv. 1 lett. f e g, 45 lett. b, 46 e 68 cpv. 2)
Dati da trasmettere alla BDTA
1. Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti
Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti devono essere trasmessi i se- guenti dati: a. alla nascita di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero d’identificazione dell’animale, nonché della madre e, se dispo-
nibile, del padre,
3. data di nascita dell’animale,
4. razza, colore e sesso dell’animale,
5. parti gemellari,
6. data della notifica;
b. all’importazione di un animale:
1. Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’animale nel Paese
di provenienza,
2. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
3. numero d’identificazione dell’animale,
4. data di nascita dell’animale,
5. razza, colore e sesso dell’animale,
6. per una madre, il tipo di utilizzazione:
– vacca da latte – altra vacca,
7. data d’importazione,
8. data della notifica;
c. all’entrata di un animale da un’altra azienda detentrice di animali all’interno del Paese:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali di provenienza,
3. numero d’identificazione dell’animale,
4. per una madre, il tipo di utilizzazione:
– vacca da latte – altra vacca,
5. data d’entrata,
6. data della notifica;
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d. all’uscita di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero d’identificazione dell’animale,
3. data d’uscita,
4. tipo d’uscita,
5. data della notifica;
e. alla macellazione di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2 numero BDTA dell’azienda detentrice di animali di provenienza,
3. numero d’identificazione dell’animale,
4. data di macellazione,
5. data della notifica;
6. risultato della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo
3 capoverso 1 OBM45, se rilevato,
7. numero BDTA del richiedente, se si intende far valere la macellazione
nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contingente di cui all’articolo 24b OBM; f. alla morte di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero d’identificazione dell’animale,
3. data di morte,
4. data della notifica;
g. all’esportazione di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero d’identificazione dell’animale,
3. Paese di destinazione,
4. data d’esportazione,
5. data della notifica;
h. al cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero d’identificazione della madre,
3. il tipo di utilizzazione della madre:
– vacca da latte – altra vacca,
4. data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,
5. data della notifica.
45 RS 916.341
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2. Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina
Per gli animali delle specie ovina e caprina devono essere trasmessi i seguenti dati: a. alla nascita di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero d’identificazione dell’animale, nonché della madre e, se dispo-
nibile, del padre,
3. data di nascita dell’animale,
4. razza e sesso dell’animale,
5. parti gemellari,
6. data della notifica;
b. all’importazione di un animale:
1. Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’animale nel Paese
di provenienza,
2. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
3. numero d’identificazione dell’animale,
4. data di nascita dell’animale,
5. razza, colore e sesso dell’animale,
6. per una madre, il tipo di utilizzazione:
– pecora da latte o capra da latte – altra pecora o altra capra,
7. data d’importazione,
8. data della notifica;
c. all’entrata di un animale da un’altra azienda detentrice di animali all’interno del Paese:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali di provenienza,
3. numero d’identificazione dell’animale,
4. per una madre, il tipo di utilizzazione:
– pecora da latte o capra da latte – altra pecora o altra capra,
5. data d’entrata,
6. data della notifica;
d. all’uscita di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero d’identificazione dell’animale,
3. data d’uscita,
4. tipo d’uscita,
5. data della notifica;
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e. alla macellazione di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali di provenienza,
3. numero d’identificazione dell’animale,
4. data di macellazione,
5. data della notifica,
6. risultato della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo
3 capoverso 1 OBM, se rilevato,
7. numero BDTA del richiedente, se si intende far valere la macellazione
nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contingente di cui all’articolo 24b OBM; f. alla morte di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero d’identificazione dell’animale,
3. data di morte,
4. data della notifica;
g. all’esportazione di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero d’identificazione dell’animale,
3. Paese di destinazione,
4. data d’esportazione,
5. data della notifica;
h. al cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero d’identificazione della madre,
3. il tipo di utilizzazione della madre:
– pecora da latte o capra da latte – altra pecora o altra capra,
4. data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,
5. data della notifica.
3. Dati concernenti gli animali della specie suina
Per gli animali della specie suina devono essere trasmessi i seguenti dati: a. all’importazione di animali:
1. Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’azienda detentrice
di animali nel Paese di provenienza,
2. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
3. numero di animali,
4. data d’importazione,
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5. data della notifica;
b. all’entrata di animali da un’altra azienda detentrice di animali all’interno del Paese:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali di provenienza,
3. numero di animali,
4. data d’entrata,
5. se disponibile, la categoria:
– suinetto svezzato – mezzanotto da ingrasso – suino da macello – scrofa – verro – rimonta,
6. data della notifica;
c. alla macellazione di animali:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali di provenienza,
3. numero di animali,
4. data di macellazione,
5. data della notifica,
6. risultato della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 OBM, se rilevato; d. all’esportazione di animali:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero di animali,
3. Paese di destinazione,
4. data d’esportazione,
5. data della notifica.
4. Dati concernenti gli equidi
Per gli equidi devono essere trasmessi i seguenti dati: a. alla nascita di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. nome dell’animale,
3. se disponibile, UELN della madre,
4. in caso di trasferimento embrionale: UELN della madre genetica,
5. data di nascita dell’animale,
6. parti gemellari,
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7. razza, colore e sesso dell’animale,
8. specie:
– cavallo – asino – mulo – bardotto,
9. segnalazione rudimentale verbale,
10. statura finale dell’animale attesa:
– altezza al garrese fino a 148 cm – altezza al garrese superiore a 148 cm,
11. data della notifica;
b. all’importazione di un animale:
1. Paese di provenienza dell’animale,
2. UELN dell’animale, se disponibile, conformemente al passaporto per
equide,
3. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
4. nome dell’animale conformemente al passaporto per equide,
5. data di nascita dell’animale,
6. razza, colore e sesso dell’animale conformemente al passaporto per
equide,
7. eventuale castrazione conformemente al passaporto per equide,
8. data d’importazione,
9. scopo d’utilizzo di cui all’articolo 15 OMVet46:
– animale da reddito – animale da compagnia conformemente al passaporto per equide,
10. specie:
– cavallo – asino – mulo – bardotto,
11. statura finale dell’animale attesa o effettiva:
– altezza al garrese fino a 148 cm – altezza al garrese superiore a 148 cm,
12. data della notifica;
c. al cambiamento dell’azienda detentrice di animali all’interno del Paese:
1. numero BDTA della nuova azienda detentrice di animali,
2. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali di provenienza,
3. UELN dell’animale,
4. data del cambiamento dell’azienda detentrice di animali,
5. data della notifica;
46 RS 812.212.27
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d. alla morte o eutanasia di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. UELN dell’animale,
3. data di morte o dell’eutanasia,
4. data della notifica;
e. all’esportazione di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. UELN dell’animale,
3. Paese di destinazione,
4. data d’esportazione,
5. data della notifica;
f. al cambiamento dello scopo d’utilizzo ai sensi dell’articolo 15 OMVet:
1. UELN dell’animale,
2. data del cambiamento,
3. data della notifica;
g. alla castrazione di un animale maschio:
1. UELN dell’animale,
2. data della castrazione,
3. data della notifica;
h. al cambiamento del proprietario (cessione di proprietà):
1. numero Agate del precedente proprietario,
2. numero Agate del nuovo proprietario, se conosciuto,
3. UELN dell’animale,
4. data del cambiamento del proprietario,
5. data della notifica;
i. al cambiamento del proprietario (ripresa di proprietà):
1. numero Agate del nuovo proprietario,
2. numero Agate del precedente proprietario,
3. UELN dell’animale,
4. data del cambiamento del proprietario,
5. data della notifica;
j. alla macellazione di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali di provenienza,
3. UELN dell’animale,
4. data di macellazione,
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5. numero BDTA del richiedente, se si intende far valere la macellazione
nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contingente di cui all’articolo 24b OBM,
6. data della notifica;
k. all’identificazione di un animale:
1. UELN dell’animale,
2. numero di microchip,
3. numero Agate della persona che ha effettuato l’identificazione,
4. data dell’identificazione,
5. luogo dell’identificazione,
6. data della notifica;
l. al rilascio di un passaporto per equide:
1. UELN dell’animale,
2. data del rilascio del passaporto,
3. tipo di passaporto:
– primo rilascio – passaporto di sostituzione – duplicato,
4. nome del servizio che ha rilasciato il passaporto per equide,
5. data della notifica.
5. Dati concernenti il pollame da cortile
Per il pollame da cortile devono essere trasmessi i seguenti dati: a. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali; b. tipo di utilizzazione:
1. animali da allevamento delle razze ovaiole,
2. animali da allevamento delle razze da ingrasso,
3. galline ovaiole,
4. polli da ingrasso,
5. tacchini da ingrasso;
c. numero di animali stabulati; d. data d’inizio della stabulazione; e. età in settimane di vita all’inizio della stabulazione; f. data della notifica.
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Allegato 2 (art. 62 cpv. 2 e 3)
Emolumenti Franchi
1 Fornitura di marche auricolari
1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane,
per esemplare:
1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti: marca auricolare
doppia 3.60
1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina:
1.1.2.1 marca auricolare doppia senza microchip –.75
1.1.2.2 marca auricolare doppia con microchip 1.75
1.1.2.3 marca auricolare singola per marchiatura complementare senza
microchip –.25
1.1.2.4 marca auricolare singola per marchiatura complementare con mi-
crochip 1.25
1.1.2.5 marca auricolare doppia per razze di piccola taglia senza micro-
chip 2.10
1.1.2.6 marca auricolare doppia per razze di piccola taglia con micro-
chip 3.10
1.1.3 per animali della specie suina –.25
1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi –.25
1.2 Sostituzione di marche auricolari, con un termine di consegna di
cinque giorni feriali, per esemplare:
1.2.1 marche auricolari senza microchip per animali delle specie bo-
vina, bufali e bisonti nonché per animali delle specie ovina e ca- prina 1.80
1.2.2 marche auricolari con microchip per animali delle specie ovina e
caprina 2.80
1.3 Spese di spedizione, per invio:
1.3.1 costi forfettari 1.50
1.3.2 spese di spedizione secondo la
tariffa postale
1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore 7.50
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Franchi
2 Registrazione di equidi
2.1 Registrazione di un equide 28.50
2.2 Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la
prima volta prima del 1° gennaio 2011 43.–
3 Notifica di animali macellati
Notifica della macellazione di un animale:
3.1 animali della specie bovina, bufali e bisonti 3.60
3.2 animali delle specie ovina e caprina –.40
3.3 animali della specie suina –.07
3.4 equidi 3.60
4 Mancate notifiche o indicazioni lacunose
4.1 Animali della specie bovina, bufali e bisonti:
mancata notifica dei dati di cui all’articolo 16 5.–
4.2 Animali delle specie ovina e caprina:
mancata notifica dei dati di cui all’articolo 17 2.–
4.3 Animali della specie suina:
mancata notifica dei dati di cui all’articolo 18 5.–
4.4 Equidi:
4.4.1 mancata notifica dei dati di cui all’articolo 19 capoversi 1, 2,
4.4.2 mancata notifica della nascita o della prima importazione di
equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011 10.–
5 Consegna di dati
5.1 Elenco dei numeri d’identificazione degli animali di un effettivo;
costi forfettari per anno civile, azienda detentrice di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l’importo totale è inferiore a 20 franchi per anno civile 2.–
6 Emolumenti per solleciti
Sollecito per ogni mancato pagamento 20.–
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Allegato 3 (art. 67)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi I Sono abrogate:
1. l’ordinanza BDTA del 26 ottobre 201147;
2. l’ordinanza del 28 ottobre 201548 sugli emolumenti per il traffico di animali.
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 28 giugno 200049 sull’organizzazione del Dipartimento
federale dell’interno
Art. 3 cpv. 2 lett. d
2 Altri compiti particolari assunti dalla Segreteria generale sono:
d. tutela, nei settori di competenza del Dipartimento e d’intesa con la Segreteria generale del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), degli interessi del proprietario nei confronti di Identitas AG (art. 7a della legge del 1° luglio 196650 sulle epizoozie).
Art. 4 cpv. 2 2 In linea di principio, la preparazione di atti legislativi federali e di accordi interna- zionali spetta ai singoli Uffici in ragione del loro settore d’attività; nel caso di atti internazionali, la preparazione avviene in accordo con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e con il DEFR (economia esterna).
47 RU 2011 5453; 2012 6859; 2013 1753, 3867, 3999; 2014 1389, 2243; 2015 4255, 4573; 2016 3401; 2017 6145; 2018 2085, 4275, 4353, 4543; 2019 3673; 2020 2441; 2021 219 48 RU 2015 4577; 2017 6153; 2018 2091, 4697; 2019 3673; 2020 5757 49 RS 172.212.1 50 RS 916.40
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2. Ordinanza del 14 giugno 199951 sull’organizzazione del Dipartimento
federale dell’economia, della formazione e della ricerca
Art. 4 cpv. 1 lett. f 1 La Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all’articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali: f. tutela, nei settori di competenza del dipartimento, degli interessi del proprie- tario nei confronti del settore dei politecnici federali (art. 15a–c), dell’Agen- zia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse, art. 15d), dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (art. 15e), dell’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (art. 15f), di SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets, art. 15i) nonché – d’intesa con la Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno – di Identitas AG (art. 7a della legge del 1° luglio 196652 sulle epizoozie). Il di- partimento disciplina la collaborazione tra il servizio preposto in seno alla Se- greteria generale e gli uffici specializzati coinvolti.
3. Ordinanza del 18 agosto 200453 sui medicamenti veterinari
Art. 23 cpv. 3
3 Queste indicazioni devono figurare:
a. nel caso di animali ad unghia fessa: nel certificato d’accompagnamento di cui all’articolo 12 dell’ordinanza del 27 giugno 199554 sulle epizoozie; b. nel caso di equidi considerati animali da reddito:
1. nel passaporto per equide,
2. nell’attestato di registrazione di cui all’articolo 27 capoverso 2 dell’ordi-
nanza del 3 novembre 202155 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, se l’equide è macellato prima del 31 dicembre dell’anno di nascita.
51 RS 172.216.1 52 RS 916.40 53 RS 812.212.27 54 RS 916.401 55 RS 916.404.1
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4. Ordinanza del 31 ottobre 201856 concernente il sistema
d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria
Art. 3 cpv. 3 3 I detentori di animali da reddito possono accedere online ai dati sull’uso di cui all’ar- ticolo 2 capoverso 1 lettera b numero 1 che li concernono tramite la banca dati sul traffico di animali (BDTA) ai sensi dell’ordinanza del 3 novembre 202157 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali. I detentori di animali da reddito senza accesso alla BDTA possono ottenere i dati dall’USAV.
5. Ordinanza del 27 maggio 202058 sul piano di controllo nazionale
pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso
Art. 10 cpv. 1 lett. f 1 Le disposizioni delle sezioni 3 e 4 si applicano ai controlli nella produzione primaria secondo le seguenti ordinanze: f. ordinanza del 3 novembre 202159 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.
6. Ordinanza del 16 dicembre 201660 concernente la macellazione
e il controllo delle carni
Art. 24 cpv. 3 lett. b e 5 3 La dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile deve essere effettuata da 72 a 12 ore prima della macellazione e contenere le seguenti indicazioni aggiuntive: b. il nome e l’indirizzo del detentore di animali nonché il numero RIS dell’a- zienda detentrice di animali, ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera c del- l’ordinanza del 30 giugno 199361 sul Registro delle imprese e degli stabili- menti, oppure il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali ai sensi del- l’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 novembre 202162 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA); 5 Se è prescritto un certificato d’accompagnamento secondo l’articolo 12 OFE, la di- chiarazione sanitaria effettuata dal detentore di animali deve figurare su tale docu- mento. Per gli equidi deve figurare sul passaporto per equide. Per gli equidi macellati
56 RS 812.214.4 57 RS 916.404.1 58 RS 817.032 59 RS 916.404.1 60 RS 817.190 61 RS 431.903 62 RS 916.404.1
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prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno ripor- tate nell’attestato di registrazione di cui all’articolo 27 capoverso 2 OIBDTA.
7. Ordinanza del 22 settembre 199763 sull’agricoltura biologica
Allegato 1, n. 3.3, parte introduttiva Qualsiasi detentore di animali deve tenere un registro degli animali dell’azienda de- tentrice di animali, inteso a dare una descrizione completa del sistema di gestione del bestiame. Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, per gli equidi nonché per gli animali delle specie ovina e caprina, questo registro può essere sostituito me- diante l’elenco della banca dati sul traffico di animali ai sensi dell’articolo 36 capo- verso 1 lettera b dell’ordinanza del 3 novembre 202164 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali. Il registro deve essere reso accessibile all’ente di certificazione. Deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
8. Ordinanza del 26 novembre 200365 sul bestiame da macello
Art. 3 cpv. 3 3 I macelli riportano l’esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati in forma scritta sul documento di pesatura e trasmettono i risultati a Identitas AG. I risultati della classificazione della qualità degli animali della specie equina non devono essere trasmessi.
Art. 24a Assegnazione del contingente doganale parziale n. 5.7 Per l’assegnazione delle quote del contingente doganale parziale n. 5.7 sono determi- nanti i seguenti numeri: a. per le categorie di carne e prodotti carnei 5.71 e 5.72: numero di animali ma- cellati della specie bovina; b. per la categoria di carne e prodotti carnei 5.73: numero di animali macellati della specie equina; c. per la categoria di carne e prodotti carnei 5.74: numero di animali macellati della specie ovina; d. per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.75: numero di animali macellati della specie caprina.
63 RS 910.18 64 RS 916.404.1 65 RS 916.341
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1 Nella domanda per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di ani- mali macellati vanno indicati il numero di PGI e il numero BDTA del richiedente di cui all’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 novembre 202166 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.
9. Ordinanza del 27 giugno 199567 sulle epizoozie
Abrogato
Art. 12 cpv. 2 lett. a
2 Il certificato d’accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:
a. l’indirizzo dell’azienda detentrice di animali da cui l’animale proviene e il numero BDTA attribuitole da Identitas AG ai sensi dell’articolo 15 capoverso
1 dell’ordinanza del 3 novembre 202168 concernente Identitas AG e la banca
dati sul traffico di animali (OIBDTA);
4 Sino al rilascio del passaporto, l’attestato di registrazione di cui all’articolo 27 capo- verso 2 OIBDTA69 vale quale documento di identificazione.
1 Il passaporto per equide è allestito a partire dal passaporto di base. Il modello di passaporto con i dati di cui all’articolo 15d capoverso 1 lettere a, b, d numeri 1, 3, 4 e
6 nonché lettera e costituisce il passaporto di base.
6 Prima di ordinare un passaporto di base a Identitas AG, il servizio preposto al rilascio del passaporto verifica i dati concernenti l’equide registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA). Se ritiene che i dati nella BDTA non sono corretti e se è in pos- sesso dell’autorizzazione del proprietario ai sensi dell’articolo 20 OIBDTA70, il ser- vizio preposto al rilascio del passaporto può modificare i dati di cui all’articolo 15d capoverso 1 lettera d numeri 1, 3, 4, 6 e 7 della presente ordinanza nonché l’indica- zione sulla razza. Il proprietario è immediatamente informato della modifica da Iden- titas AG.
66 RS 916.404.1 67 RS 916.401 68 RS 916.404.1 69 RS 916.404.1 70 RS 916.404.1
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Art. 15e cpv. 1, frase introduttiva, nonché 3, 4, 6 e 7 1 Il proprietario deve notificare a Identitas AG i seguenti eventi entro i termini indicati qui appresso, conformemente all’articolo 19 OIBDTA71: 3 Il macello deve notificare a Identitas AG la macellazione di un equide entro tre giorni. 4 La persona di cui all’articolo 15a capoverso 2 che identifica un equide deve notifi- care entro 30 giorni a Identitas AG i dati rilevati all’atto dell’identificazione di cui all’allegato 1 numero 4 lettera k OIBDTA. 6 I servizi preposti al rilascio dei passaporti devono notificare a Identitas AG entro 30 giorni dal rilascio del passaporto per equide i dati di cui all’allegato 1 numero 4 let- tera l OIBDTA.
7 Abrogato
10. Ordinanza del 10 novembre 200472 concernente l’assegnazione
di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Art. 2 cpv. 1 lett. b n. 2, cpv. 1bis lett. b, frase introduttiva e n. 2, nonché cpv. 4 1 Trattandosi di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, i contributi sono assegnati: b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale e se all’atto della notifica di macellazione:
2. la storia dell’animale di cui all’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del
3 novembre 202173 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK». 1bis Trattandosi di animali delle specie ovina e caprina i contributi sono assegnati:
b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale e se all’atto della notifica della macellazione:
2. la storia dell’animale di cui all’articolo 11 capoverso 2 OIBDTA ha lo
stato «OK» o «provvisoriamente OK». 4 Trattandosi di pollame, i contributi sono assegnati se Identitas AG ha ricevuto la domanda. La domanda deve essere presentata elettronicamente.
Art. 3 Versamento e compensazione dei contributi 1 Identitas AG stila un conteggio e versa i contributi. Li fattura mensilmente all’Uffi- cio federale dell’agricoltura.
71 RS 916.404.1 72 RS 916.407 73 RS 916.404.1
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2 Può compensare i contributi con gli emolumenti esigibili secondo l’allegato 2
OIBDTA74 e con le tasse di macellazione di cui all’articolo 38a dell’ordinanza del 27 giugno 199575 sulle epizoozie.
11. Ordinanza del 6 giugno 201476 concernente i sistemi dʼinformazione
per il servizio veterinario pubblico
Art. 3 rubrica, cpv. 1 lett. f e 2 Compiti dell’USAV 1 L’USAV:
f. conclude per ASAN, ALIS e Fleko accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l’infrastruttura e i servizi informatici.
2 Abrogato
Art. 12 lett. c I dati di ASAN sono accessibili per il tramite dei sistemi d’informazione seguenti: c. banca dati sul traffico di animali (BDTA) secondo lʼordinanza del 3 novembre
202177 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
(OIBDTA);
Art. 20 lett. a I dati di ALIS sono accessibili per il tramite dei sistemi d’informazione seguenti: a. BDTA secondo lʼOIBDTA78;
Art. 20fbis Accesso da parte di macelli, altri detentori di animali e altri soggetti autorizzati L’accesso dei macelli, di altri detentori di animali e di altri soggetti autorizzati è retto
74 RS 916.404.1 75 RS 916.401 76 RS 916.408 77 RS 916.404.1 78 RS 916.404.1 79 RS 916.404.1
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12. Ordinanza del 25 maggio 201180 concernente i sottoprodotti
di origine animale
Art. 36 cpv. 2 2 Chi svolge attività di macellazione o di trasformazione delle carni e affida a terzi l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è tenuto a dimostrare al Cantone, presentando accordi scritti, che l’eliminazione è garantita per almeno due anni. Gli accordi devono specificare le quantità e le condizioni di recesso. Il Cantone registra la prova nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi dell’ordinanza del 6 giugno 201481 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico.
80 RS 916.441.22 81 RS 916.408