Lexipedia

AS 2021 814

Ordinanza sui provvedimenti per combattere lʼepidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per combattere lʼepidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)

Modifica del 3 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 20211 è mo- dificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 41 capoversi 1 e 3 nonché 79 capoverso 1 della legge del 28 settembre

20122 sulle epidemie (LEp),

Art. 2 cpv. 1 1 Per la classificazione come Stato o regione con una variante preoccupante del virus sono determinanti l’attestazione o il sospetto che in tale Stato o regione sia diffusa una variante del virus che: a. presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso grave della malattia rispetto alle varianti del virus presenti in Svizzera; oppure b. sfugge al riconoscimento e alla difesa offerti dall’immunità già acquisita con- tro le varianti del virus presenti in Svizzera (immunoevasiva).

Art. 4 cpv. 1 lett. b 1 Le persone di cui all’articolo 3 devono registrare i loro dati di contatto prima dell’en- trata come segue:

2021-4004 RU 2021 814

Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2021 814

b. su carta mediante le schede di contatto messe a disposizione dall’UFSP, in duplice copia.

Art. 6 cpv. 1 1 L’UFSP provvede a elaborare i dati di contatto per l’esecuzione delle disposizioni sull’obbligo di test secondo l’articolo 8 e sulla quarantena secondo l’articolo 9 e a trasmetterli immediatamente ai Cantoni competenti per le persone in entrata.

Art. 7 cpv. 1, 2, 4 lett. c-e e 5 1 Le imprese di trasporto aereo e le imprese di autobus che offrono viaggi a lunga percorrenza devono informare i passeggeri che, prima della partenza per la Svizzera, devono sottoporsi a un test per il SARS-CoV-2 e che sono ammessi sul velivolo o sull’autobus soltanto se possono presentare un risultato negativo del test. 2 Prima della partenza, devono verificare l’esistenza di un risultato negativo del test basato su un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2. I requisiti relativi al test e all’attestato del test sono disciplinati nell’allegato 2a. 4 Possono trasportare i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del test:

c. le persone che provengono da Stati o regioni che non figurano nell’allegato 1 numero 1 e sono in transito in un aeroporto svizzero e non escono dall’aero- porto prima di proseguire il viaggio; d. Abrogata e. Abrogata 5 In caso di entrata in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all’allegato 1 nu- mero 1, le persone a partire dai 6 anni devono poter presentare un risultato negativo del test secondo il capoverso 2.

Art. 8 cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. b, 2bis, 3 e 4 1 Le persone che entrano in Svizzera devono presentare un risultato negativo di un test basato su un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2. 2 Le persone che all’entrata in Svizzera non possono presentare un test con risultato negativo devono, immediatamente dopo l’entrata in Svizzera, sottoporsi: b. a un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’arti- colo 24a capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20203, sem- preché il test non sia basato solo sul prelievo di un campione dalla cavità na- sale o su un campione salivare. 2bis Le persone di cui ai capoversi 1 e 2 devono inoltre sottoporsi a un test tra il quarto e il settimo giorno dopo l’entrata in Svizzera. I requisiti relativi ai test e gli attestati dei test sono disciplinati nell’allegato 2a.

3 RS 818.101.24

Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2021 814

3 Chi risulta negativo al test tra il quarto e il settimo giorno dopo l’entrata in Svizzera deve presentare al Cantone un certificato di test COVID-19 secondo l’ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 20214. Chi risulta positivo al test deve dichiarare al Cantone il risultato del test. 4 In caso di entrata in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all’allegato 1 nu- mero 1, il capoverso 1 vige anche per le persone a partire dai 6 anni.

1 Le persone che negli ultimi dieci giorni hanno soggiornato in uno Stato o una regione di cui all’allegato 1 devono recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l’entrata in Svizzera e soggiornarvi ininter- rottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena per le persone in entrata). 3 Le persone sottoposte alla quarantena per le persone in entrata che sono entrate in Svizzera da uno Stato o una regione che non figurano nell’allegato 1 numero 1 pos- sono concluderla anticipatamente se si sottopongono a un’analisi di biologia moleco- lare o a un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’articolo 24a capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20205 e se il risultato del test è negativo. Il test può essere effettuato non prima del settimo giorno di quarantena. In casi motivati l’autorità cantonale competente può escludere la conclusione antici- pata della quarantena per le persone in entrata. 3bis Le persone di cui al capoverso 3 possono lasciare la quarantena per sottoporsi al test. Nel fare ciò, devono portare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone.

1 Sono esentate dall’obbligo di test di cui allʼarticolo 8 e dallʼobbligo di quarantena di cui allʼarticolo 9 le persone che: c. Abrogata e. Abrogata f. Abrogata

2 Sono inoltre esentate dall’obbligo di test di cui all’articolo 8:

a. le persone di età inferiore ai 16 anni, a meno che non entrino da uno Stato o da una zona elencata nell’allegato 1 numero 1; 2bis Sono esentate dallʼobbligo di quarantena di cui allʼarticolo 9 le persone che:

a. svolgono un’attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere:

1. il funzionamento del settore sanitario,

2. la sicurezza e l’ordine pubblici,

4 RS 818.102.2 5 RS 818.101.24

Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2021 814

3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 ca-

poverso 1 della legge sullo Stato ospite,

4. le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera;

b. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione di cui all’allegato 1 per meno di 24 ore come passeggeri in transito; c. rientrano in Svizzera dopo aver partecipato a una manifestazione in uno Stato o in una regione di cui all’allegato 1 numero 1, se viene fornita la prova che la partecipazione e il soggiorno sono avvenuti nel rispetto di un piano di pro- tezione specifico; per partecipazione a una manifestazione s’intende segnata- mente la partecipazione, di norma professionale, a una gara sportiva, un evento culturale o un congresso specialistico per professionisti; d. entrano in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all’allegato 1 numero 1 per partecipare a una manifestazione. Per partecipazione a una manifestazione s’intende segnatamente la partecipazione, di norma professionale, a una gara sportiva, un evento culturale o un congresso specialistico per professionisti; e. entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell’allegato 1 numero

1 e possono attestare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le per-

sone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell’allegato 2; f. entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell’allegato 1 numero 1, possono attestare di essersi contagiate con il SARS-CoV-2 e sono conside- rate guarite; la durata della deroga e i tipi di attestazione ammessi sono disci- plinati nell’allegato 2. 3 Le deroghe di cui ai capoversi 1–2bis non si applicano alle persone che presentano sintomi di COVID-19, a meno che la persona interessata non possa attestare mediante un certificato medico che i sintomi sono riconducibili ad altra causa.

Art. 11b Obbligo di controllo per i privati 1 Chi fornisce alloggio a livello professionale a persone che soggiornano in Svizzera per turismo o per affari deve verificare l’esistenza dei risultati negativi dei test di cui all’articolo 8 capoversi 1, 2bis e 4. 2 Le persone che non sono in grado di presentare un risultato negativo del test devono essere notificate all’autorità cantonale competente.

II Gli allegati 1 e 2a sono modificati secondo la versione qui appresso.

III L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20206 è modificata come segue:

6 RS 818.101.24

Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2021 814

Allegato 1 n. 1 «Hong Kong» e «Indonesia» sono inseriti.

Allegato 1 n. 2 «Hong Kong» e «Israele» sono stralciati.

Allegato 3 Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone Questo allegato attualmente non contiene voci.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 4 dicembre 2021 alle ore 00.007.

3 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7 Pubblicazione urgente del 3 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2021 814

Allegato 1

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1» lett. a e c e 2bis lett. b–f, nonché 12 cpv. 1)

Elenco degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante del virus8

N. 1

1. Stati e regioni con una variante preoccupante del virus

immunoevasiva o la cui immunoevasività non è ancora stata chiarita (art. 2 cpv. 1 e 2) Questo elenco attualmente non contiene voci.

8 Uno Stato che figura nell’elenco comprende tutte le sue regioni, isole e regioni d’oltremare, anche se queste non sono elencate separatamente.

Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2021 814

Allegato 2a

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2a» (art. 7 cpv. 2, 8 cpv. 1 e 2bis, nonché 12 cpv. 3)

Requisiti relativi ai test e attestati dei test

N. 1 lett. b

1 Il risultato del test deve basarsi su una procedura che corrisponde allo stato

della scienza e della tecnica. Vige il principio che il prelievo dei campioni per: b. un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale deve essere stato effettuato non più di 24 ore prima.

Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2021 814

Ordinanza sui provvedimenti per combattere lʼepidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori) | Lexipedia | Lexipedia