AS 2021 884
Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)
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Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)
Modifica del 17 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 20201 è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 9 lettere a e c, 12 nonché 19 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 20202,
Art. 10 Quadro temporale 1 Per i mutui, le fideiussioni o le garanzie per i quali il Cantone può chiedere la parte- cipazione della Confederazione alle eventuali perdite, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 31 marzo 2022. 2 Per i contributi non rimborsabili per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione ai costi, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 31 marzo 2022.
Art. 16 cpv. 3 3 Il Cantone che chiede contributi supplementari di cui all’articolo 15 stipula con la SECO al più tardi entro il 30 aprile 2022 un complemento al contratto relativo all’uti- lizzo.
2021-3296 RU 2021 884
Ordinanza COVID-19 casi di rigore RU 2021 884
1 I Cantoni versano alle imprese l’importo totale garantito e successivamente emet- tono una fattura alla Confederazione. Possono essere presi in considerazione i cali della cifra d’affari registrati al massimo sino al 31 dicembre 2021.
2 I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone:
c. nel caso dei contributi non rimborsabili: al più tardi entro la fine di dicembre del 2022 oppure, se il Cantone non può emettere la fattura in tempo utile a causa di un procedimento pendente dinanzi ad autorità amministrative o giu- diziarie, entro 15 mesi dalla conclusione del procedimento. 2bis Per i contributi non rimborsabili, il Cantone emette una fattura alla Confedera- zione al più tardi entro il 31 agosto 2022 oppure, se è pendente un procedimento dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro nove mesi dalla conclusione del procedimento. 4 I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false e i rimborsi volontari di contributi non rimborsabili nonché altri rimborsi sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in proporzione alla loro effettiva partecipazione ai costi.
Art. 18 cpv. 2 2 I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Sino al 31 dicembre 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 1° gennaio 2022 trimestralmente e dal 1° luglio 2022 semestralmente.
Art. 23 cpv. 2 e 5 2 Fatti salvi i capoversi 3 e 5, la presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicem- bre 2021. 5 Gli articoli 9, 11, 13, 17 capoversi 2 lettere a e b e 3 nonché gli articoli 18 capo- verso 1 e 19 hanno effetto sino al 31 dicembre 2031.
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II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 18 dicembre 2021 alle ore 00.00 e, fatti salvi i capoversi 2 e 3, ha effetto sino al 31 dicembre 20313. 2 L’articolo 16 capoverso 3 entra retroattivamente in vigore il 1° ottobre 2021 con effetto sino al 30 aprile 2022.
3 L’articolo 10 ha effetto sino al 31 marzo 2022.
17 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 Pubblicazione urgente del 17 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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