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AS 2021 891

Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)

Modifica del 17 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 novembre 20091 sull’IVA è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 2 lett. o 2 Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo 21 capo- verso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di: o. persone autorizzate a eseguire analisi per il SARS-CoV-2 secondo l’ordi- nanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202 per l’esecuzione di tali analisi;

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2 Si applica fino al 31 dicembre 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa conte- nute decadono.

17 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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