AS 2022 176
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
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Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS)
Modifica del 4 marzo 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 giugno 19931 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti è mo- dificata come segue:
Art. 1 Scopo Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici nonché a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone, segnatamente alla messa a dispo- sizione di dati di base delle imprese alle unità amministrative di Confederazione, Can- toni e Comuni, come pure a privati per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
Inserire prima del titolo della sezione 2
Art. 2a Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. unità locale: uno stabilimento o una struttura come un laboratorio, una fab- brica, un negozio, un ufficio, una cava o un deposito in un determinato luogo; un’unità locale ha un numero RIS e fa sempre parte di un’unità legale; b. unità legale: persona giuridica o persona fisica che esercita un’attività econo- mica come indipendente soggetta alla LIDI e iscritta nel registro IDI; c. impresa: una combinazione di unità legali; d. dati di base delle imprese: dati che servono a identificare e categorizzare im- prese, unità locali e unità legali.
1 RS 431.903
2022-0725 RU 2022 176
Registro delle imprese e degli stabilimenti. O RU 2022 176
Titolo prima dell’art. 3 Sezione 2: Contenuto, accesso alle fonti dei dati ed elaborazione dei dati
Art. 3, rubrica e cpv. 1, 3 lett. g e k e 4 Dati registrati e dati di base delle imprese 1 Il RIS si estende a tutte le unità locali, unità legali e imprese di diritto pubblico e privato che hanno sede in Svizzera o che devono essere identificate in applicazione del diritto svizzero o per scopi amministrativi.
3 Il RIS può contenere i seguenti dati:
g. la struttura dell’impresa (sede principale, filiale, gruppo di imprese); k. partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale (gruppo di imprese);
4 Sono considerati dati di base delle imprese:
a. i dati del RIS conformemente ai capoversi 2 lettere a, c, e–f, h e o–q nonché 3 lettere b, c, f–h e k–m; b. la classe di grandezza in funzione delle persone occupate calcolata sulla base dell’articolo 3 capoverso 2 lettera d.
Art. 4 lett. l, m e p I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti: l. sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per l’imposta sul valore aggiunto; m. sistemi d’informazione dell’AFC per i dati concernenti l’imposta preventiva e le tasse di bollo; p. sistema dell’Amministrazione federale delle finanze per la gestione dei dati di base per i processi di supporto Master Data Governance.
Art. 5 Accesso alle fonti dei dati da parte dell’UST L’accesso dell’UST alle fonti dei dati di cui all’articolo 4 avviene attraverso un’inter- faccia tra il RIS e il sistema di fonti interessato.
Art. 9 cpv. 1, 4 e 5 1 Per consentire ai servizi definiti nell’articolo 2 capoverso 2 lettera a come pure a Cantoni, Comuni e privati l’esecuzione di lavori statistici, conformemente all’arti- colo 19 capoverso 2 della legge sulla statistica federale l’UST può rendere noti i dati contenuti nel RIS, ad eccezione della cifra d’affari.
4 e 5 Abrogati
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Art. 9a Comunicazione dei dati di base delle imprese a scopi amministrativi 1 I dati di base delle imprese possono essere resi noti a tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a privati, sempre che i dati siano necessari per l’adempimento dei rispettivi compiti legali. 2 L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati.
Art. 10 Comunicazione dei dati ad altri scopi 1 L’UST può rendere noti in generale i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica nonché la struttura dell’impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente.
2 I dati sono resi noti su richiesta, attraverso un’interfaccia.
3 L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.
Art. 11 Servizi autorizzati ad accedere ai dati 1 I servizi statistici cantonali e comunali, per scopi statistici, sono collegati al sistema attraverso un’interfaccia.
2 L’accesso ai dati di base delle imprese avviene attraverso un’interfaccia.
3 L’UST tiene un elenco dei servizi aventi diritto d’accesso.
II L’allegato è abrogato.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.
4 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 235.1 3 RS 235.1
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