AS 2022 226
Legge federale sul materiale bellico
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Legge federale sul materiale bellico (LMB)
Modifica del 1° ottobre 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20211, decreta:
I La legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1, 107 capoverso 2 e 123 della Costituzione federale3,
Art. 22a Criteri per l’autorizzazione di affari con l’estero 1 Nella valutazione di una domanda per l’autorizzazione di affari con l’estero secondo l’articolo 22 e per la conclusione di contratti secondo l’articolo 20 occorre conside- rare: a. il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale; b. la situazione all’interno del Paese destinatario; occorre tener conto in parti- colare del rispetto dei diritti dell’uomo e della rinuncia all’impiego di bam- bini-soldato; c. le iniziative della Svizzera nell’ambito della cooperazione allo sviluppo; occorre tener conto in particolare dell’eventualità che il Paese destinatario figuri tra i Paesi meno sviluppati nell’elenco in vigore dei Paesi beneficiari