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AS 2022 278

Ordinanza del 4 maggio 2022 sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (OOSG)

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (OOSG)

del 4 maggio 2022

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), ordina:

Art. 1 Compiti dell’ASIG 1 L’Associazione svizzera dell’industria del gas (ASIG) adotta i preparativi necessari in vista di una situazione di grave penuria nei settori dell’acquisto, dello stoccaggio, del trasporto, della distribuzione e del consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili. 2 Elabora una strategia da sottoporre al settore specializzato Energia sul genere e l’en- tità dei dati necessari per: a. monitorare la situazione in materia di approvvigionamento; b. preparare e attuare le misure volte a garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili. 3 Nell’esercizio delle sue funzioni tutela gli interessi dei consumatori di gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.

Art. 2 Organizzazione d’intervento in caso di crisi 1 L’ASIG istituisce un’organizzazione d’intervento in caso di crisi per garantire l’ap- provvigionamento del Paese in gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili ed eseguire le misure approntate. 2 Chiama i consumatori di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili che non sono membri dell’ASIG, ovvero le comunità di interessi esi- stenti, a partecipare all’organizzazione d’intervento in caso di crisi.

RS 531.81 1 RS 531

2022-1277 RU 2022 278

Organizzazione del settore del gas per garantire RU 2022 278 l’approvvigionamento economico del Paese. O

3 Le imprese che non sono membri dell’ASIG possono assoggettarsi volontariamente

all’organizzazione d’intervento in caso di crisi.

Art. 3 Compiti del settore specializzato Energia 1 Il settore specializzato Energia decide il genere e l’entità dei preparativi dell’ASIG.

2 Vigila sui lavori dell’ASIG e della sua organizzazione d’intervento in caso di crisi e impartisce istruzioni a entrambe.

Art. 4 Collaborazione In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l’ASIG collaborano con l’Ufficio federale dell’energia, l’Ufficio federale della protezione della popola- zione, l’esercito nonché altri organi federali e cantonali competenti.

Art. 5 Compenso Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati il compenso dell’ASIG per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 1.

Art. 6 Esecuzione Il settore specializzato Energia esegue la presente ordinanza.

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 9 maggio 20222.

2 Ha effetto fino al 31 maggio 2023.

4 maggio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente del 6 maggio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giu- gno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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