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AS 2022 460

Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 1, frase introduttiva

1 L’allontanamento non è deciso se il richiedente l’asilo:

Inserire dopo il titolo della sezione 2

Art. 52abis Informazione sul meccanismo di denuncia all’Agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen

(art. 102g cpv. 3 LAsi)

1 Durante il soggiorno nei centri della Confederazione o all’aeroporto, i richiedenti l’asilo vengono informati, nel quadro della consulenza secondo l’articolo 102g LAsi, in merito alle possibilità di presentare una denuncia all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia) rispetto a violazioni dei diritti fondamentali nel quadro degli interventi di quest’ultima.

2 L’informazione comprende in particolare il meccanismo di denuncia all’Agenzia secondo l’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/18962 e l’accertamento di possibili violazioni dei diritti fondamentali secondo la Carta dei diritti fondamentali del­l’Unione europea3.

3 I fornitori di prestazioni incaricati provvedono affinché l’informazione sia adeguata alle esigenze delle persone interessate e avvenga il prima possibile dopo la presentazione della domanda d’asilo.

Art. 52b cpv. 6, frase introduttiva

6 Oltre ai compiti di cui all’articolo 102k capoverso 1 lettere a–g LAsi, la rappresen­tanza legale all’aeroporto svolge segnatamente i compiti seguenti:

Art. 52bbis Consulenza e sostegno nel quadro della presentazione di una denuncia all’Agenzia

(art. 102k cpv. 1 lett. g LAsi)

1 Il richiedente l’asilo che fa valere una violazione dei propri diritti fondamentali dovuta ad azioni od omissioni del personale che partecipa a un intervento dell’Agenzia riceve consulenza e sostegno da parte della rappresentanza legale assegnata presso i centri della Confederazione e l’aeroporto per la presentazione di una denuncia scritta secondo l’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/18964.

2 La consulenza e il sostegno di cui al capoverso 1 durano fino al momento della definitiva trasmissione della denuncia all’Agenzia.

Art. 52f, rubrica e cpv. 2bis

Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata

(art. 102l cpv 1, 1bis e 3 LAsi)

2bis Dopo l’attribuzione al Cantone, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e il sostegno di cui all’articolo 52bbis.

II

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alle modifiche del 1° ottobre 20215 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sulle dogane e del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.

29 giugno 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr