AS 2022 467
Ordinanza
concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
(Ordinanza sulle epidemie, OEp)
(Ordinanza sulle epidemie, OEp)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 aprile 20151 sulle epidemie è modificata come segue:
Art. 64g Assunzione dei costi delle vaccinazioni contro il vaiolo delle scimmie
1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni contro il vaiolo delle scimmie effettuate sulle seguenti persone conformemente alle raccomandazioni dell’UFSP e della Commissione federale per le vaccinazioni del 1° settembre 20222:
a. persone assicurate secondo l’articolo 3 LAMal3;
b. persone assicurate contro le malattie secondo la LAM4;
c. persone non assicurate secondo l’articolo 3 LAMal né assicurate contro le malattie secondo la LAM, che però appartengono a una delle seguenti categorie:
persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera,
persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera come frontalieri.
2 Assume i costi soltanto se i fornitori di prestazioni:
a. sono stati incaricati dal Cantone di effettuare vaccinazioni contro il vaiolo delle scimmie; e
b. adempiono le prescrizioni del Cantone sull’impiego del software prescritto per la fissazione degli appuntamenti, la registrazione dei dati, la documentazione e la stesura dei rapporti per il monitoraggio della vaccinazione.
3 Per ogni vaccinazione effettuata secondo il capoverso 1, la Confederazione assume un importo forfettario di 40 franchi.
4 Con l’importo di cui al capoverso 3 sono indennizzate tutte le prestazioni fornite in relazione alla vaccinazione.
5 I fornitori di prestazioni non possono addebitare alle persone vaccinate ulteriori costi nell’ambito della vaccinazione.
Art. 64h Procedura per l’assunzione dei costi delle vaccinazioni contro il vaiolo delle scimmie
1 Alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, i fornitori di prestazioni inviano all’autorità cantonale competente una fattura collettiva per le vaccinazioni che hanno effettuato nei tre mesi precedenti secondo l’articolo 64g capoverso 1. Sulla fattura devono essere indicati:
a. il numero di vaccinazioni effettuate nel periodo di fatturazione;
b. l’importo forfettario per ogni vaccinazione effettuata;
c. l’importo complessivo di tutte le vaccinazioni effettuate.
2 La fattura può comprendere soltanto le prestazioni fornite in relazione alle vaccinazioni. Deve essere trasmessa per via elettronica.
3 L’autorità cantonale competente controlla la plausibilità delle fatture in base alle dosi di vaccino distribuite nel Cantone, ne verifica la completezza e, dopo averle saldate, le trasmette per via elettronica all’UFSP entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione.
4 La Confederazione versa ai Cantoni, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura, l’importo forfettario di cui all’articolo 64g capoverso 3 per ogni vaccinazione effettuata.
Art. 64i Assunzione dei costi dei medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale o ospedaliero di pazienti affetti da vaiolo delle scimmie
1 La Confederazione assume i costi dei medicamenti di cui all’allegato 2 numero 1 soltanto se:
sono adempiute le condizioni di cui all’allegato 2 numero 1; e
i fornitori di prestazioni sono stati incaricati dal Cantone di effettuare il trattamento e di consegnare il medicamento.
2 Il DFI può inserire ulteriori medicamenti nell’allegato 2 numero 1, purché siano adempiute le seguenti condizioni:
a. sono impiegati per il trattamento ambulatoriale o ospedaliero di pazienti affetti da vaiolo delle scimmie;
b. non figurano nell’elenco delle specialità secondo la LAMal5;
c. al fine di garantire l’approvvigionamento della popolazione con questi medicamenti, la Confederazione ha stipulato un contratto con il titolare dell’omologazione.
3 In caso di consegna di un medicamento da parte di un farmacista autorizzato quale fornitore di prestazioni secondo la LAMal, la Confederazione assume 24 franchi per gli oneri associati alla consegna.
Art. 64j Procedura per l’assunzione dei costi per la consegna di un medicamento contro il vaiolo delle scimmie da parte dei farmacisti
1 Alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, i farmacisti inviano all’autorità cantonale competente una fattura collettiva per le consegne che hanno effettuato nei tre mesi precedenti secondo l’articolo 64i capoverso 3. Sulla fattura devono essere indicati:
a. il numero di consegne effettuate nel periodo di fatturazione;
b. l’importo forfettario per ogni consegna effettuata;
c. l’importo complessivo di tutte le consegne effettuate.
2 La fattura può comprendere soltanto le prestazioni fornite in relazione alle consegne. Deve essere trasmessa per via elettronica.
3 L’autorità cantonale competente controlla la plausibilità delle fatture in base alle consegne effettuate nel Cantone, ne verifica la completezza e, dopo averle saldate, le trasmette per via elettronica all’UFSP entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione.
4 La Confederazione versa ai Cantoni l’importo dovuto entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle fatture di cui al capoverso 3.
Art. 108a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 24 agosto 2022
Le fatture collettive di cui all’articolo 64h capoverso 1 e 64j capoverso 1 devono essere trasmesse per la prima volta alle autorità cantonali competenti entro la fine di dicembre 2022.
capoverso 1 e 64j capoverso 1 devono essere trasmesse per la prima volta alle autorità cantonali competenti entro la fine di dicembre 2022.
II
Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.
III
L’ordinanza del 27 giugno 19956 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 71f Assunzione dei costi dei medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale o ospedaliero di pazienti affetti da vaiolo delle scimmie
Gli articoli 71a–71d non si applicano all’assunzione dei costi dei medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale o ospedaliero di pazienti affetti da vaiolo delle scimmie.
IV
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2022.
2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2023.
24 agosto 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
(art. 64i cpv. 1 e 2)
Medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale o ospedaliero di pazienti affetti da vaiolo delle scimmie
La Confederazione assume i costi per i seguenti medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale o ospedaliero di pazienti affetti da vaiolo delle scimmie:
Medicamento |
|---|
Tecovirimat |
Assume i costi dei medicamenti soltanto per le persone che:
a. sono sintomatiche; e
b. sono trattate come segue:
nel quadro dell’indicazione omologata, o
prima dell’omologazione del medicamento, ma applicando le raccomandazioni delle società specializzate responsabili e tenendo conto dei dati epidemiologici.