AS 2022 570
Ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 aprile 20051 sul servizio sanitario coordinato è modificata come segue:
Ingresso
visto l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 20192 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza, «incaricato SSC» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UFPP».
Art. 3 Direzione del SSC
La direzione del SSC compete all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).
Art. 4 rubrica e frase introduttiva
Compiti dell’UFPP in relazione al SSC
L’UFPP in relazione al SSC ha seguenti compiti:
Art. 5
Abrogato
Art. 11 Ufficio SSC
1 L’UFPP dirige l’Ufficio SSC.
2 L’Ufficio SSC dirige il segretariato della Conferenza direttiva SSC, dell’OCSAN e dei gruppi specialistici.
Titolo prima dell’art. 12
Sezione 3:
Istruzione nell’ambito della medicina d’urgenza e di catastrofe
Art. 12
1 L’UFPP promuove e coordina la cooperazione in materia d’istruzione nell’ambito della medicina d’urgenza e di catastrofe.
2 Per la cooperazione con organi esterni all’Amministrazione federale l’incaricato SSC può concludere contratti di prestazione.
Art. 13
Abrogato
II
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 2 marzo 20183 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione
Art. 7 cpv. 1 lett. e
1 Nella conferenza dei direttori sono rappresentati:
e. il delegato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.
Allegato 1, n. 5.3
Abrogato
2. Ordinanza del 26 novembre 20084 sugli esami LPMed
Art. 25 cpv. 2
2 Su richiesta, essa comunica all’Ufficio federale della protezione della popolazione, all’attenzione del Servizio sanitario coordinato, il cognome, il nome, l’indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato l’esame federale di medicina umana, odontoiatria, chiropratica o farmacia.
3. Ordinanza del 29 aprile 20155 sulle epidemie
Art. 94 cpv. 1 lett. c
1 Se necessario all’adempimento dei loro compiti prescritti della LEp, le seguenti persone hanno accesso al modulo «gestione dei contatti»:
c. mediante procedura di richiamo: i collaboratori del Servizio sanitario coordinato e del Servizio medico militare.
4. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20206
Art. 12 cpv. 2
2 Il rappresentante del SSC dirige il Gruppo di lavoro.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 settembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |