Lexipedia

AS 2022 634

Ordinanza dell’UFAG
concernente il coefficiente per il calcolo
del contributo di transizione per il 2022
del 26 ottobre 2022

Preambolo

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),

visto l’articolo 87 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 ottobre 20131
sui pagamenti diretti,

ordina:

Art. 1 Coefficiente

Il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione individuale per il 2022 ammonta a 0,1003.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza dell’UFAG del 22 ottobre 2021 concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2021 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2022.

26 ottobre 2022

Ufficio federale dell’agricoltura:

Christian Hofer

Ordinanza dell’UFAG<br />concernente il coefficiente per il calcolo<br />del contributo di transizione per il 2022<br />del 26 ottobre 2022 | Lexipedia | Lexipedia