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AS 2022 643

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del vaiolo degli ovini e dei caprini dalla Spagna
Modifica del 3 novembre 2022

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

ordina:

I

L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 12 ottobre 20221 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del vaiolo degli ovini e dei caprini dalla Spagna è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 5 novembre 20222.

3 novembre 2022

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

Allegato

(art. 2–7)

Zone soggette a restrizioni

Le zone soggette a restrizioni sono definite nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1913

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione, del 4 ottobre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna, GU L 261 del 7.10.2022, pag. 53; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/2004 GU L 274 del 24.10.2022, pag. 69

Ordinanza dell’USAV<br />che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del vaiolo degli ovini e dei caprini dalla Spagna<br />Modifica del 3 novembre 2022 | Lexipedia | Lexipedia