AS 2022 700
Ordinanza del DEFR concernente l’ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI-DEFR)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:
I
L’ordinanza del DEFR del 9 dicembre 20131 concernente l’ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 9, 19, 20 capoverso 3, 42 capoverso 3 e 52 capoverso 5 dell’ordinanza del 29 novembre 20132 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI);
visto l’articolo 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 gennaio 20213 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione,
Art. 1 cpv. 3 e 4
3 La SEFRI pubblica su Internet4 i termini e i requisiti per la presentazione delle proposte.
4 Abrogato
Art. 2 cpv. 1 e 2 lett. a
1 Per ogni selezione la SEFRI predispone un elenco delle priorità delle proposte tematiche. Su questa base elabora alcune proposte di programma.
2 Ogni proposta di programma illustra:
a. le questioni e le problematiche prioritarie sulle quali ci si aspetta dalla scienza un nuovo contributo utile per la pratica (mandato di ricerca);
Art. 3 cpv. 1 lett. b
1 Il Fondo nazionale svizzero (FNS) verifica la fattibilità delle proposte di programma, segnatamente:
b. se il potenziale di ricerca necessario è disponibile o attivabile in Svizzera;
Art. 3a Elaborazione dei concetti di programma da parte del FNS
Sulla base dei risultati dello studio di fattibilità, per le proposte considerate realizzabili il FNS formula nel concetto di programma il mandato di ricerca sotto forma di quesiti e problematiche da elaborare scientificamente. Tiene conto dei seguenti elementi principali dell’eventuale programma:
a. gli obiettivi e le priorità;
b. la durata delle ricerche correlate;
c. la ripartizione sommaria dei mezzi finanziari per le singole priorità;
d. l’ambiente di ricerca nazionale e internazionale;
e. i destinatari e l’utilità pratica.
Art. 4 cpv. 2
2 La SEFRI può chiedere il parere delle cerchie interessate a livello politico e sociale, segnatamente dei Cantoni, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di categoria.
Art. 5 cpv. 2–4
2 Una volta disponibili gli studi di fattibilità, il termine per l’elaborazione dei concetti di programma da parte del FNS è di nove mesi al massimo.
3 Dopo la decisione del Consiglio federale il FNS sottopone per approvazione alla SEFRI la documentazione del bando di concorso entro quattro mesi al massimo.
4 In singoli casi, la SEFRI stabilisce i termini esatti d’intesa con il FNS.
Art. 6 cpv. 3
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 7 cpv. 1 lett. dbis
1 Quando è bandito un concorso per nuovi poli di ricerca nazionali (PRN) la SEFRI comunica alle cerchie interessate:
dbis il requisito di presentare soltanto schizzi e domande supportati nella pianificazione strategica dell’istituzione ospitante o che vi saranno inclusi in un secondo momento; e
Art. 8 cpv. 1 lett. d ed f
1 Per l’esame scientifico e strutturale dei progetti il FNS applica principalmente i seguenti criteri:
d. la plausibilità di obiettivi e misure riguardo al trasferimento di sapere e di tecnologie e alla promozione delle nuove leve e delle pari opportunità;
f. la qualità della gestione del PRN e l’idoneità del responsabile del PRN e del suo sostituto;
Art. 9 cpv. 1 e 5
1 I responsabili designati di un PRN devono presentare al FNS gli schizzi di PRN conformemente ai requisiti stabiliti nel bando di concorso.
5 Comunica l’esito della valutazione ai responsabili designati di un PRN.
Art. 10 cpv. 2
2 Le domande di PRN devono essere presentate al FNS dai responsabili designati di un PRN.
Art. 11 cpv. 2
2 La valutazione di singoli PRN in scadenza o già conclusi deve accertare, nell’interesse dello sviluppo del sistema universitario e della ricerca svizzero, se il PRN ha raggiunto l’obiettivo di istituire strutture stabili nel contesto nazionale.
Art. 14 cpv. 1
1 Le strutture di ricerca d’importanza nazionale presentano annualmente alla SEFRI un rapporto concernente attività, spese e finanziamenti; le prestazioni in natura devono essere quantificate in denaro. In aggiunta al loro rapporto, le strutture di ricerca presentano il rapporto di verifica dell’organo di revisione esterno.
Art. 15 cpv. 2
2 La SEFRI è autorizzata, nell’ambito delle competenze di cui al capoverso 1, a concludere dichiarazioni d’intenti per la promozione della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione.
Art. 16 Comitato direttivo nazionale
La SEFRI stabilisce i rappresentanti all’interno del comitato direttivo nazionale. Il comitato si riunisce a livello operativo almeno una volta all’anno, un’ulteriore riunione a livello strategico ha luogo almeno una volta per ogni periodo ERI. Il rappresentante della SEFRI assume la presidenza.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
7 novembre 2022 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |