AS 2022 835
Ordinanza
concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
(Ordinanza sulle epidemie, OEp)
(Ordinanza sulle epidemie, OEp)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 aprile 20151 sulle epidemie è modificata come segue:
Art. 64a Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti
1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti sulle seguenti persone:
a. persone assicurate secondo l’articolo 3 della legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal);
b. persone assicurate contro le malattie secondo la legge federale del 19 giugno 19923 sull’assicurazione militare (LAM);
c. persone non assicurate secondo l’articolo 3 LAMal né assicurate contro le malattie secondo la LAM, che però appartengono a una delle seguenti categorie:
persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera,
persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera come frontalieri.
2 I farmacisti devono:
a. aver conseguito un certificato nel quadro del programma di formazione complementare FPH Vaccinazione e prelievo di sangue del 1° dicembre 20114;
b. essere stati incaricati dal Cantone di effettuare vaccinazioni anti-COVID-19; e
c. adempiere le prescrizioni del Cantone sull’impiego del software prescritto per la fissazione degli appuntamenti, la registrazione dei dati, la documentazione e la stesura dei rapporti per il monitoraggio della vaccinazione.
3 La Confederazione assume un importo forfettario di 29 franchi per ogni vaccinazione effettuata secondo il capoverso 1.
4 Con l’importo di cui al capoverso 3 sono indennizzate tutte le prestazioni fornite in relazione alla vaccinazione, ovvero:
a. la somministrazione del vaccino;
b. la verifica dello stato vaccinale e l’anamnesi vaccinale;
c. la verifica delle controindicazioni;
d. la documentazione;
e. il rilascio dell’attestato di vaccinazione e del certificato di vaccinazione COVID‑19.
5 I farmacisti non possono addebitare alle persone vaccinate ulteriori costi nell’ambito della vaccinazione.
Art. 64b Procedura per l’assunzione dei costi delle vaccinazioni anti‑COVID‑19 effettuate dai farmacisti
1 Alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, i farmacisti inviano all’autorità cantonale competente una fattura collettiva per le vaccinazioni che hanno effettuato nei due o tre mesi precedenti secondo l’articolo 64a capoverso 1. Sulla fattura devono essere indicati:
a. il numero di vaccinazioni effettuate nel periodo di fatturazione;
b. l’importo forfettario per ogni vaccinazione effettuata;
c. l’importo complessivo di tutte le vaccinazioni effettuate.
2 La fattura può comprendere soltanto le prestazioni fornite in relazione alle vaccinazioni. Deve essere trasmessa per via elettronica.
3 L’autorità cantonale competente controlla la plausibilità delle fatture in base alle dosi di vaccino distribuite nel Cantone, ne verifica la completezza e le trasmette per via elettronica all’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal5 (istituzione comune) entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione.
4 L’istituzione comune invia all’UFSP, entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, una fattura per tutte le fatture pervenute dai Cantoni per le vaccinazioni effettuate secondo l’articolo 64a capoverso 1. L’UFSP versa all’istituzione comune l’importo fatturato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura.
5 L’istituzione comune versa ai farmacisti, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento dell’UFSP, l’importo forfettario di cui all’articolo 64a capoverso 3 per ogni vaccinazione effettuata.
6 L’istituzione comune fattura trimestralmente all’UFSP le spese amministrative in base all’onere effettivo. L’aliquota oraria è di 95 franchi e comprende le spese salariali, le prestazioni sociali e le spese infrastrutturali. Le spese per eventuali revisioni e adeguamenti del sistema e gli interessi negativi non compresi nelle spese amministrative vengono rimborsati in base ai costi effettivi.
Art. 64c Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate su persone senza assicurazione malattie secondo la LAMal o la LAM
1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate sulle seguenti persone:
a. persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera;
b. persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera come frontalieri.
2 Assume i costi soltanto se le persone di cui al capoverso 1 non sono assicurate contro le malattie né secondo l’articolo 3 LAMal6 né secondo la LAM7.
3 Assume i costi soltanto se i fornitori di prestazioni:
a. sono stati incaricati dal Cantone di effettuare vaccinazioni anti-COVID-19; e
b. adempiono le prescrizioni del Cantone sull’impiego del software prescritto per la fissazione degli appuntamenti, la registrazione dei dati, la documentazione e la stesura dei rapporti per il monitoraggio della vaccinazione.
4 Assume i seguenti importi forfettari per ogni vaccinazione effettuata secondo il capoverso 1:
a. 20 franchi per le vaccinazioni effettuate in centri di vaccinazione, in ospedali o da équipe mobili;
b. 29 franchi per le vaccinazioni effettuate in studi medici;
c. 40.45 franchi per le vaccinazioni effettuate in studi medici a bambini di età inferiore agli 11 anni compiuti.
5 Con l’importo di cui al capoverso 4 sono indennizzate tutte le prestazioni fornite in relazione alla vaccinazione, segnatamente:
a. la somministrazione del vaccino;
b. la verifica dello stato vaccinale e l’anamnesi vaccinale;
c. la verifica delle controindicazioni;
d. la documentazione;
e. il rilascio dell’attestato di vaccinazione e del certificato di vaccinazione COVID‑19.
6 I fornitori di prestazioni non possono addebitare alle persone vaccinate ulteriori costi nell’ambito della vaccinazione.
7 Alla procedura per l’assunzione dei costi si applica per analogia l’articolo 64b.
Art. 64d Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 per la protezione indiretta di persone particolarmente a rischio
1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19, compresi i richiami, di persone che non sono particolarmente a rischio, ma la cui vaccinazione serve a proteggere indirettamente le persone particolarmente a rischio.
2 L’articolo 64c capoversi 3–7 è applicabile.
Art. 64dbis Sistema di paganti in proprio per le vaccinazioni anti-COVID-19
1 La Confederazione può mettere a disposizione dietro pagamento i vaccini acquistati per le vaccinazioni anti-COVID-19 secondo l’articolo 44 capoverso 1 LEp, compresi i richiami, per la vaccinazione delle persone secondo l’articolo 64a capoverso 1, se la consegna dei vaccini non è raccomandata dalle autorità e non serve per lottare contro le malattie trasmissibili. Se è garantita una disponibilità sufficiente per la vaccinazione delle persone di cui all’articolo 64a capoverso 1, la Confederazione può mettere i vaccini a disposizione di altre persone dietro pagamento.
2 Le strutture di vaccinazione versano alla Confederazione un importo forfettario per il vaccino, la logistica, il materiale di vaccinazione e le spese amministrative supplementari. L’importo forfettario ammonta a 30 franchi per vaccinazione.
3 Alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, le strutture di vaccinazione inviano all’autorità cantonale competente un elenco delle vaccinazioni effettuate secondo il capoverso 1.
4 L’autorità cantonale competente controlla la plausibilità dell’elenco in base alle dosi distribuite alla struttura di vaccinazione, ne verifica la completezza e lo trasmette per via elettronica all’istituzione comune entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione.
5 L’istituzione comune invia alle strutture di vaccinazione, entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, una fattura per l’importo forfettario di cui al capoverso 2.
6 Una volta ricevuti i pagamenti delle strutture di vaccinazione, versa trimestralmente alla Confederazione l’importo complessivo.
7 L’UFSP rimborsa all’istituzione comune le spese amministrative conformemente all’articolo 64b capoverso 6.
II
La modifica del 3 dicembre 20218 è modificata come segue:
N. III cpv. 3
3 La durata di validità del numero II è prorogata fino al 31 dicembre 2023.
III
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2023.
16 dicembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |