AS 2022 863
Ordinanza
sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per il finanziamento supplementare dell’AVS
del 9 dicembre 2022
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 130 capoverso 3ter della Costituzione federale1;
visto l’articolo 115 capoverso 1 della legge del 12 giugno 20092 sull’IVA,
ordina:
I
La legge del 12 giugno 2009 sull’IVA è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 1, 2, frase introduttiva, e 4, primo periodo
1 L’imposta ammonta al 8,1 per cento (aliquota normale); sono fatti salvi i capoversi 2 e 3.
2 L’imposta ammonta al 2,6 per cento (aliquota ridotta):
4 L’imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,8 per cento (aliquota speciale). …
Art. 28 cpv. 2
2 Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,6 per cento dell’importo fatturatogli se ha acquistato, nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all’imposta.
Art. 37 cpv. 1
1 Il contribuente che realizza una cifra d’affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all’aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.
Art. 55 Aliquote d’imposta
1 Fatto salvo il capoverso 2, l’imposta sull’importazione di beni ammonta al 8,1 per cento.
2 Sull’importazione di beni ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 lettere a e abis l’imposta ammonta al 2,6 per cento.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
9 dicembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |