AS 2023 143
Ordinanza sull’energia (OEn)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia è modificata come segue:
Titolo dopo l’art. 6
Capitolo 3: Guichet unique, progetti nel settore idroelettrico e piani direttori cantonali, interesse nazionale, costruzioni e impianti non soggetti ad autorizzazione edilizia nonché grandi impianti fotovoltaici secondo l’articolo 71a LEne
Titolo dopo l’art. 9b
Sezione 4: Grandi impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a LEne
Inserire dopo il titolo della sezione 4
Art. 9c Campo d’applicazione materiale
I grandi impianti fotovoltaici e le linee di allacciamento di cui all’articolo 71a capoverso 1 LEne comprendono anche gli impianti e le installazioni necessari per la realizzazione e l’esercizio di un grande impianto fotovoltaico.
Art. 9d Campo d’applicazione territoriale
Le aree di esclusione secondo l’articolo 71a capoverso 1 lettera e LEne comprendono anche le superfici per l’avvicendamento delle colture.
Art. 9e Soglia della produzione complessiva annua supplementare di 2 TWh
1 Determinante per il calcolo ai fini della produzione complessiva annua di 2 TWh di cui all’articolo 71a capoverso 1 LEne è la produzione annua attesa degli impianti autorizzati con decisioni passate in giudicato.
2 Le autorizzazioni, che sono state concesse sulla base dell’articolo 71a LEne, possono essere utilizzate solo se, nel momento del passaggio in giudicato della decisione, non è stata già raggiunta la produzione complessiva annua di 2 TWh attesa da parte degli impianti autorizzati con decisioni passate in giudicato.
Art. 9f Consenso del Comune
Se il diritto cantonale o comunale non stabilisce una competenza diversa, il consenso del Comune deve essere ottenuto con la stessa procedura che è determinante per la promulgazione delle leggi comunali.
Art. 9g Competenza dei Cantoni
Se il diritto cantonale non prevede altre competenze, l’autorizzazione cantonale è rilasciata dall’autorità secondo l’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio.
Art. 9h Notifiche da parte dei Cantoni e dei servizi federali
1 I Cantoni e i servizi federali notificano immediatamente per iscritto all’UFE:
a. il deposito pubblico di una domanda;
b. la concessione di un’autorizzazione di prima istanza;
c. il passaggio in giudicato di un’autorizzazione;
d. la messa in esercizio di un impianto o di parti di un impianto;
e. il ritiro di una domanda e la rinuncia a un’autorizzazione.
2 La notifica deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni:
a. l’ubicazione del grande impianto fotovoltaico;
b. la produzione di elettricità annua attesa, la produzione di elettricità attesa nel semestre invernale e la potenza prevista o realizzata del grande impianto fotovoltaico.
3 L’UFE allestisce un elenco accessibile al pubblico con le informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 e lo aggiorna costantemente.
II
L’allegato 2 è modificato come segue:
N. 3.5.2
3.5.2 I tassi d’interesse calcolatori del capitale si ottengono moltiplicando il capitale necessario all’esercizio per il tasso d’interesse calcolatorio secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20173 sulla promozione dell’energia.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2023.
17 marzo 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |