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AS 2023 149

Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Preambolo

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,

visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1702.3029, 1702.3038 e 1702.3048

Voce di tariffa

Designazione della merce

Impiego

Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1702.

  • 30 29

    30 38

Glucosio, allo stato solido, chimicamente puro o no

per usi tecnici

1.10

1702.

  • 30 48

Sciroppo di glucosio

utilizzato come sostanza nutritiva per i batteri nell’ambito della fabbricazione di prodotti farmaceutici

—.20

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2023.

22 marzo 2023

Ufficio federale della dogana
e della sicurezza dei confini:

Christian Bock

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