AS 2023 292
Ordinanza del DFI sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2bis
Abrogato
Art. 4 cpv. 1 e 2
1 L’aggiunta di vitamine, sali minerali o altre sostanze deve essere dosata in modo che sia contenuta una quantità significativa di tali sostanze. La quantità è considerata significativa quando soddisfa i requisiti di cui all’allegato 10 parte A numero 2 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID).
2 Per l’aggiunta di vitamine e sali minerali valgono per ogni razione giornaliera di cui all’allegato 7 le quantità massime di cui all’allegato 1.
II
Gli allegati 1 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1»
(art. 2 cpv. 2 lett. a e 5 nonché 4 cpv. 2)
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 7»
(art. 4 cpv. 2, 3 e 5)
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.
9 giugno 2023 | Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset |