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AS 2023 3

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 47a Controllo delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio

1 I Cantoni rilevano e controllano almeno una volta nell’arco di quattro anni le aree di riempimento e i piazzali di lavaggio professionale o commerciale degli utenti di prodotti fitosanitari in cui vengono riempiti o puliti irroratrici e nebulizzatori.

2 Si assicurano che eventuali lacune riscontrate siano colmate immediatamente, ma al più tardi entro due anni, a seconda della gravità del pericolo per le acque.

3 Ogni quattro anni i Cantoni presentano un rapporto all’UFAM sullo stato dei rilevamenti e dei controlli e sulle lacune riscontrate e la loro eliminazione.

Art. 48 cpv. 3

3 Entro il 1° giugno di ogni anno, i Cantoni comunicano all’UFAM, secondo le modalità prescritte da quest’ultimo, i risultati delle analisi e degli accertamenti sulla presenza di pesticidi nelle acque.

Art. 48a Segnalazione del superamento di valori limite

1 L’UFAM segnala ai servizi di omologazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi i pesticidi ai fini della revisione dell’omologazione se:

  • a. questi o i loro prodotti di degradazione superano ripetutamente e ampiamente il valore limite di 0,1 µg/l nelle acque che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile o previste per questo scopo (art. 9 cpv. 3 lett. a LPAc); o

  • b. questi superano ripetutamente e ampiamente i valori limite ecotossicologici nelle acque superficiali (art. 9 cpv. 3 lett. b LPAc).

2 Come valori limite ecotossicologici si applicano le esigenze relative alla qualità delle acque espresse in valori numerici secondo l’allegato 2 numero 11 capoverso 3 numero 4 nella tabella che divergono dal valore generale di 0,1 µg/l.

3 Un valore limite secondo l’articolo 9 capoverso 3 LPAc è considerato superato ripetutamente e ampiamente per le acque che servono o sono previste per l’utilizzo come acqua potabile se:

  • a. nel corso di un anno è superato in almeno tre Cantoni;

  • b. è superato almeno nel 5 per cento delle acque analizzate; e

  • c. i superamenti di cui alle lettere a e b sono misurati durante almeno due di cinque anni consecutivi.

4 Un valore limite secondo l’articolo 9 capoverso 3 LPAc è considerato superato ripetutamente e ampiamente per le acque superficiali se:

  • a. nel corso di un anno è superato in almeno tre Cantoni;

  • b. è superato almeno nel 10 per cento delle acque analizzate; e

  • c. i superamenti di cui alle lettere a e b sono misurati durante almeno due di cinque anni consecutivi.

II

Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2022

I Cantoni effettuano un rilevamento e un controllo delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio secondo l’articolo 47a per la prima volta entro il 31 dicembre 2026. Le lacune riscontrate devono essere colmate immediatamente, ma al più tardi entro il 31 dicembre 2028, a seconda della gravità del pericolo per le acque. Fino alla conclusione di questo primo controllo, la presentazione del rapporto (art. 47a cpv. 2) avviene annualmente.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2023.

16 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr