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AS 2023 484

Ordinanza dell’Assemblea federale
concernente la legge sulle indennità parlamentari
(Congedo di paternità: importo sostitutivo della diaria)
Modifica del 17 marzo 2023

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 27 gennaio 20221;
visto il parere del Consiglio federale del 16 febbraio 20222,

decreta:

I

L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

Art. 8a cpv. 3

3 I parlamentari in congedo maternità o in congedo paternità hanno diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa.

II

La Conferenza di coordinamento determina l’entrata in vigore della presente ordinanza dell’Assemblea federale.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2023

Il presidente: Martin Candinas
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller
La segretaria: Martina Buol

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 4 dicembre 2023.

28 agosto 2023

Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale

Ordinanza dell’Assemblea federale<br />concernente la legge sulle indennità parlamentari<br />(Congedo di paternità: importo sostitutivo della diaria)<br />Modifica del 17 marzo 2023 | Lexipedia | Lexipedia