AS 2023 630
Legge federale
sull’assicurazione malattie
(LAMal)
(LAMal)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 20191,
decreta:
I
La legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 47c Sorveglianza dei costi
1 Nei settori per i quali devono concludere una convenzione tariffale secondo l’articolo 43 capoverso 4, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori o le loro rispettive federazioni prevedono un monitoraggio congiunto dell’evoluzione delle quantità, dei volumi e dei costi, nonché misure correttive in caso di evoluzione non spiegabile delle quantità, dei volumi e dei costi.
2 Le misure di cui al capoverso 1 vanno integrate:
a. in convenzioni tariffali applicabili a livello cantonale; o
b. in convenzioni tariffali applicabili in tutta la Svizzera; se concernono strutture tariffali uniformi stabilite a livello nazionale, le misure vanno integrate in convenzioni applicabili in tutta la Svizzera.
3 Le convenzioni di cui al capoverso 2 sono sottoposte per approvazione all’autorità competente secondo il loro campo d’applicazione. L’autorità di approvazione considera adeguatamente il rischio di un approvvigionamento insufficiente o eccessivo.
4 Per ciascun settore rilevante per il tipo di fornitore di prestazioni, le misure di cui al capoverso 1 prevedono almeno:
a. la sorveglianza dell’evoluzione quantitativa delle diverse posizioni previste per le prestazioni;
b. la sorveglianza dell’evoluzione dei costi o volumi fatturati.
5 Le convenzioni di cui al capoverso 2 indicano i fattori non influenzabili dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori che possono spiegare un aumento delle quantità e dei costi, segnatamente i progressi medico-tecnici, l’evoluzione socio-demografica e gli sviluppi politici. Prevedono regole per correggere gli aumenti ingiustificati delle quantità, dei volumi o dei costi rispetto al periodo indicato nella convenzione.
6 Tutti i fornitori di prestazioni e gli assicuratori si attengono alle misure convenute secondo il capoverso 1 per il rispettivo settore.
Art. 52 cpv. 1 lett. b e 3, primo periodo
1 Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:
b. l’UFSP appronta un elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti confezionati, con l’indicazione dei prezzi (elenco delle specialità).
3 Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di remunerazione ai sensi del capoverso 1. …
Art. 52a Diritto di sostituzione
1 Se nell’elenco delle specialità figurano più medicamenti con la stessa composizione di principi attivi, a parità di idoneità medica il farmacista può consegnare all’assicurato il medicamento più vantaggioso sotto il profilo economico, salvo che il medico o il chiropratico abbia prescritto esplicitamente la consegna del preparato originale.
2 Se sostituisce il medicamento prescritto con uno più vantaggioso, la persona che consegna il medicamento ne informa la persona che l’ha prescritto.
3 Il Consiglio federale può stabilire condizioni alle quali i medicamenti non sono considerati di pari idoneità medica.
Art. 53 cpv. 1bis
1bis Le organizzazioni degli assicuratori d’importanza nazionale o regionale che, conformemente agli statuti, si dedicano alla tutela degli interessi dei propri membri nell’ambito dell’applicazione della presente legge sono legittimate a ricorrere contro le decisioni prese dai governi cantonali in virtù dell’articolo 39.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022
Le convenzioni concernenti il monitoraggio dei costi e le misure correttive di cui all’articolo 47c capoverso 2 vanno sottoposte per approvazione all’autorità competente entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2022.
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2022 La presidente: Irène Kälin | Consiglio degli Stati, 30 settembre 2022 Il presidente: Thomas Hefti |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 gennaio 2023.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.
25 ottobre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Allegato
(cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici4
Art. 14 cpv. 3
3 Per i medicamenti oggetto di importazioni parallele, nell’ambito della procedura di omologazione l’Istituto prevede agevolazioni per quanto concerne le esigenze in materia di caratterizzazione del prodotto e di informazione sul medicamento.
2. Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità5
Art. 27sexies Misure di gestione strategica dei costi
1 I fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l’UFAS prevedono misure di gestione strategica dei costi nelle convenzioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 applicabili in tutta la Svizzera.
2 Per ciascun settore rilevante per il tipo di fornitori di prestazioni, le misure prevedono almeno:
a. la sorveglianza dell’evoluzione quantitativa delle diverse posizioni previste per le prestazioni;
b. la sorveglianza dell’evoluzione dei costi fatturati.
3 Le convenzioni prevedono regole per correggere gli aumenti ingiustificati delle quantità o dei costi rispetto al periodo indicato nella convenzione. Indicano inoltre i fattori non influenzabili dai fornitori di prestazioni e dall’assicurazione che possono spiegare un aumento delle quantità e dei costi.
4 Il Consiglio federale può definire i settori di cui al capoverso 2.
5 Se i fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l’UFAS non si accordano sulle misure di gestione strategica dei costi di cui al capoverso 1, queste sono stabilite dal Consiglio federale. Su richiesta, i fornitori di prestazioni e le loro federazioni comunicano gratuitamente al Consiglio federale le informazioni necessarie per stabilire le misure.
6 In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 5, il DFI può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni interessati e le loro federazioni. Le sanzioni consistono:
a. nell’ammonimento;
b. nella multa sino a 20 000 franchi.
7 Tutti i fornitori di prestazioni e l’UFAS si attengono alle misure di gestione strategica dei costi convenute secondo il capoverso 1 o stabilite secondo il capoverso 5 per il rispettivo settore.
3. Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni6
Art. 56 cpv. 1, primo periodo
1 Gli assicuratori possono stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali e con le case di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio, al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe e le misure di gestione strategica delle prestazioni assicurative o dei relativi costi. …
4. Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare7
Art. 26 cpv. 1, primo periodo
1 L’assicurazione militare può stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali, con i centri d’accertamento, con i laboratori, con gli stabilimenti di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe e le misure di gestione strategica delle prestazioni assicurative o dei relativi costi. …