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AS 2023 749

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim)

Preambolo

L’Ufficio federale dell’ambiente,

visti gli allegati 1.17 numero 5 capoverso 2, 2.16 numero 5.5 capoverso 1 e 2.18 numero 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,

ordina:

I

Gli allegati 1.17, 2.16 e 2.18 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

27 novembre 2023

Ufficio federale dell’ambiente:

Katrin Schneeberger

(art. 3)

Titolo, nota a piè di pagina

Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006

N. 3 cpv. 1bis, frase introduttiva

1bis Chi utilizza un composto di cromo(VI) di cui al numero 5 capoverso 1 numeri 16–18 per la cromatura dura, decorativa e nera o in un processo il cui prodotto finale non contiene cromo in forma esavalente notifica annualmente all’organo di notifica entro il 31 marzo dell’anno civile precedente:

N. 5 cpv. 1 n. di registrazione 4–7, 16–18 e 55–59, cpv. 1quater e 1quinquies

5 Elenco delle sostanze di cui al numero 1 e disposizioni transitorie

1 Il numero 1 si applica alle sostanze elencate qui di seguito con le disposizioni previste nelle colonne «Periodo di transizione», «Impieghi o categorie di impiego esentati» e «Periodi di revisione».

N. di registrazione

Sostanza

Proprietà intrinseche alla base dei divieti

Periodo di transizione

Impieghi o categorie di impiego esentati

Periodi di revisione

4.

Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
n. CE 204-211-0 n. CAS 117-81-7

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

Proprietà di interferenza endocrina

21 febbraio 2015

5.

Benzil-butil-ftalato (BBP)
n. CE 201-622-7 n. CAS 85-68-7

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

Proprietà di interferenza endocrina

21 febbraio 2015

6.

Dibutil ftalato
(DBP)
n. CE 201-557-4
n. CAS 84-74-2

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

Proprietà di interferenza endocrina

21 febbraio 2015

7.

Diisobutil ftalato
(DIBP)
n. CE 201-553-2 n. CAS 84-69-5

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

Proprietà di interferenza endocrina

21 febbraio 2015

16.

Triossido di cromo n. CE 215‑607-8 n. CAS 1333-82-0

Cancerogeno (categoria 1A) Mutageno (categoria 1B)

1° giugno 2021

Cromatura dura, d corativa e nera

17.

Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri

Gruppo contenente:

Acido cromico n. CE 231-801-5 n. CAS 7738-94-5

Acido dicromico n. CE 236-881-5 n. CAS 13530-68-2

Oligomeri dell’acido cromico e dell’acido dicromico
n. CE non ancora assegnato
n. CAS non ancora assegnato

Cancerogeno (categoria 1B)

1° giugno 2021

Cromatura dura, d corativa e nera

18.

Dicromato di sodio n. CE 234-190-3 n. CAS 7789-12-0
10588-01-9

Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

1° giugno 2021

Cromatura dura, d corativa e nera

55.

Piombo tetraetile n. CE 201-075-4 n. CAS 78-00-2

Tossico per la riproduzione (categoria 1A)

1° gennaio 2027

56.

Alcol 4,4’-bis
(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler
(n. CAS 202-959-2))

n. CE 209-218-2 n. CAS 561-41-1

Cancerogeno (categoria 1B)

1° gennaio 2027

57.

Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 %)

n. CE —
n. CAS —

Proprietà di interferenza endocrina

1° gennaio 2027

58.

10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-
4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE)

n. CE 239-622-4 n. CAS 15571-58-1

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

1° gennaio 2027

59.

Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa,3,5-ditia-
4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE)

n. CE —
n. CAS —

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

1° gennaio 2027

1quater Per le sostanze di cui ai numeri di registrazione 4–7 sono inoltre fissati i periodi di transizione seguenti:

  • a. 1° gennaio 2027 per i numeri di registrazione 4–7 per impieghi in preparati con tenore di sostanza inferiore allo 0,3 per cento;

  • b. 1° gennaio 2027 per i numeri di registrazione 4–6 per impieghi nel confezionamento primario dei medicinali;

  • c. 1° gennaio 2027 per il numero di registrazione 4 per impieghi in oggetti d’uso soggetti all’ordinanza del 16 dicembre 20163 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;

  • d. 1° luglio 2027 per il numero di registrazione 4 per impieghi in dispositivi medici soggetti all’ordinanza del 1° luglio 20204 relativa ai dispositivi medici.

1quinquies Per le sostanze di cui ai numeri di registrazione 16–18 è inoltre fissato un periodo di transizione fino al 1° gennaio 2026 per impieghi in processi il cui prodotto finale non contiene cromo in forma esavalente.

(art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

N. 5.3 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina

5.3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica:

  • a. ai materiali e ai componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE5, alle condizioni ivi specificate;

(art. 3)

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

N. 3, nota a piè di pagina

3 Deroghe

I divieti di cui al numero 2 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e alle parti di ricambio che contengono le sostanze menzionate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE6 per le applicazioni ivi riportate.