AS 2023 770
Regolamento del Tribunale federale (RTF)
Preambolo
Il Tribunale federale
adotta il regolamento seguente:
I
Il regolamento del 20 novembre 20061 del Tribunale federale è modificato come segue:
Art. 33 cpv. 1 lett. g e i, nonché 2
1 La prima Corte di diritto civile tratta i ricorsi in materia civile e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
g. arbitrato nazionale e internazionale;
i. rigetto provvisorio e definitivo.
2 La prima Corte di diritto civile tratta su azione le controversie di diritto civile tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF), nonché, nel suo campo di competenza per materia, i ricorsi in materia di diritto pubblico contro atti normativi cantonali (art. 82 lett. b LTF).
Art. 34 cpv. 1 lett. c
1 La seconda Corte di diritto civile tratta i ricorsi in materia civile e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
c. esecuzione e fallimenti (senza rigetto provvisorio e definitivo);
Art. 41
Abrogato
Titolo prima dell’art. 57
4. Titolo: Informazione e protezione dei dati
Art. 64 cpv. 7
7 Il consulente ai sensi dell’articolo 20 dell’ordinanza del 24 maggio 20062 sulla trasparenza è l’incaricato della protezione dei dati del Tribunale federale. È pure di sua competenza la redazione del rapporto.
Art. 64a Incaricato della protezione dei dati
(art. 10 LPD)
1 L’incaricato della protezione dei dati è il consulente per la protezione dei dati ai sensi dell’articolo 10 della legge federale del 25 settembre 20203 sulla protezione dei dati e dell’articolo 26 dell’ordinanza del 31 agosto 20224 sulla protezione dei dati.
2 Esercita la sua funzione in modo indipendente e senza ricevere istruzioni.
3 I servizi scientifici e amministrativi del Tribunale federale concedono al consulente per la protezione dei dati l’accesso a qualsiasi informazione, documento, registro delle attività di trattamento e dato personale necessario all’adempimento dei suoi compiti.
4 Informano il consulente per la protezione dei dati in merito a qualsiasi violazione della sicurezza dei dati.
5 Per il resto si applica per analogia l’ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati.
II
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
9 ottobre 2023 | In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Yves Donzallaz |