AS 2023 828
Ordinanza del DFI
sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari
(Ordinanza sugli aromi)
(Ordinanza sugli aromi)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l’articolo 11 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sugli aromi,
ordina:
I
L’ordinanza del 16 dicembre 2016 sugli aromi è modificata come segue:
Art. 11c Disposizione transitoria relativa alla modifica dell’8 dicembre 2023
Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II
1 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024
8 dicembre 2023 | Ufficio federale della sicurezza alimentare Hans Wyss |
(art. 4 cpv. 2 e 3 lett. b, 5 cpv. 2 e 6 cpv. 1)
Elenco delle sostanze aromatizzanti ammesse
(art. 4 cpv. 4, 5 cpv. 1)
Elenco delle sostanze vietate e quantità massime ammesse
2 Quantità massime ammesse di sostanze naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti in talune derrate alimentari composte e pronte al consumo a cui sono stati aggiunti aromi o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
Elenco 2, numero 2.5
Abrogato