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AS 2023 834

Ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (OREI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 25 gennaio 20231 sulla riserva invernale è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3 lett. c

3 D’intesa con la ElCom, il DATEC può:

  • c. ordinare alla società di rete di svolgere bandi pubblici per gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione (art. 14 cpv. 2).

Art. 8 cpv. 2, 4 e 5

2 Per il raggiungimento della potenza di cui all’articolo 6 capoverso 1, l’UFE può includere nella riserva complementare, tramite bandi pubblici, ulteriori gestori di centrali elettriche di riserva esistenti. Inoltre può svolgere bandi pubblici per nuove centrali elettriche di riserva, affinché i relativi gestori possano in un secondo tempo, se necessario, essere inclusi nella riserva complementare.

4 L’UFE può escludere le offerte con compensi per la disponibilità eccessivamente elevati e annullare il bando pubblico.

5 Se non è possibile includere nella riserva nuove centrali elettriche di riserva a causa della mancanza di una base legale, ai promotori che avevano in precedenza ottenuto l’aggiudicazione sono rimborsate le spese necessarie per la pianificazione dei progetti e per le necessarie prestazioni preliminari. L’UFE decide in merito su richiesta. Se le prestazioni preliminari e le attività di pianificazione dei progetti mantengono a medio termine un valore per i promotori nonostante la mancata inclusione nella riserva, in sede di rimborso se ne tiene conto in misura adeguata.

Art. 10 cpv. 5

5 Il compenso per la disponibilità è ridotto pro rata temporis se un gestore utilizza la centrale elettrica di riserva per scopi operativi propri (art. 11 cpv. 2bis).

Art. 11 cpv. 2–2ter

2 Al di fuori del periodo di disponibilità i gestori con centrali elettriche di riserva possono fornire prestazioni di servizio relative al sistema se rispettano i valori limite di emissioni e le prescrizioni cantonali. Il periodo di disponibilità va dal 1° dicembre al 31 maggio; sono fatte salve:

  • a. una durata più breve stabilita dalla ElCom per l’inverno in questione;

  • b. una durata diversa se essa è concordata nell’accordo raggiunto prima dell’inizio della riserva complementare secondo l’articolo 8 capoverso 1.

2bis Le centrali di riserva integrate in un’attività aziendale possono essere utilizzate dal gestore per scopi operativi propri durante e al di fuori del periodo di disponibilità e anche in caso di grave penuria, a condizione che vengano rispettati i valori limite di emissioni e le prescrizioni cantonali.

2ter Sono fatte salve disposizioni derogatorie fondate sulla LAP.

Art. 13

Abrogato

Art. 16 cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. a, nonché 3

1 Nel periodo di disponibilità, i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione devono potere essere pronti all’impiego in qualsiasi momento per la riserva complementare (art. 17 cpv. 3). Il periodo di disponibilità va dal 15 febbraio al 30 aprile.

2 Un impiego da parte del gestore durante il periodo di disponibilità al di fuori della riserva è possibile, fatte salve disposizioni derogatorie fondate sulla LAP:

  • a. per scopi operativi propri in caso di interruzione della rete o di grave penuria, a condizione che vengano rispettati i valori limite di emissioni e le prescrizioni cantonali;

3 Con il compenso per la disponibilità sono coperti i costi fissi dei gestori indipendenti dall’impiego come la disponibilità del gruppo elettrogeno di emergenza o dell’impianto di cogenerazione e i necessari investimenti nell’impianto. In caso di utilizzo per scopi operativi propri, il compenso per la disponibilità è ridotto pro rata temporis. Se gli impianti sono raggruppati attraverso aggregatori, i gestori ricevono tale compenso in forma forfettaria.

Art. 20 cpv. 1

1 In caso di prelievo, i gestori ricevono un indennizzo per il prelievo dalla società di rete.

Art. 22 cpv. 1 lett. e–g, 3, 4, 6 e 7

1 I costi per la riserva di energia elettrica sono costituiti da:

  • e. la quota dei costi dell’energia di compensazione di cui la Confederazione ha convenuto l’assunzione con i gestori o gli aggregatori;

  • f. i costi necessari per la riserva complementare di cui la Confederazione ha convenuto l’assunzione con terzi;

  • g. il rimborso delle spese secondo l’articolo 8 capoverso 5.

3 La società di rete gestisce i fondi di cui al capoverso 2 in un conto distinto. Essa effettua i pagamenti ai partecipanti alla riserva, agli aggregatori e ad altri operatori collegati alla riserva di energia elettrica. Effettua i pagamenti su incarico dell’UFE e in sua vece anche nei casi in cui, in base a contratti o alla presente ordinanza, la debitrice è la Confederazione.

4 L’onere di esecuzione, in particolare quello della società di rete, inclusi i lavori preparatori, è pure finanziato con le entrate di cui al capoverso 2. Sino alla fine dell’esercizio 2023 il calcolo si basa sui costi effettivi.

6 Se per la riserva di energia elettrica la società di rete sostiene costi di finanziamento effettivi, ad essa non imputabili, che non sono interamente computabili sulla base del capoverso 5, la ElCom può, su richiesta, dichiarare computabili tali costi non coperti e quindi compensarli. Il finanziamento avviene in analogia al capoverso 4.

7 Per la decisione di cui al capoverso 6, la ElCom si accerta che i costi di finanziamento che la società di rete imputa alla riserva di energia elettrica corrispondano alla relativa quota e siano complessivamente adeguati. Essa include nella valutazione anche gli interessi di cui al capoverso 5 che negli anni precedenti hanno superato i costi di finanziamento effettivi.

Art. 24 cpv. 3

3 I partecipanti alla riserva comunicano tempestivamente all’autorità cantonale preposta al controllo dell’inquinamento atmosferico gli impianti della riserva complementare con cui si sono impegnati a partecipare.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

22 dicembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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