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AS 2023 837

Ordinanza del DFI
sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi
(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU)
(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

Concerne soltanto il testo francese

Art. 2 cpv. 3

3 I perni destinati alla prima perforazione, parti di orecchini e piercing introdotti nei lobi perforati degli orecchi o in altre parti del corpo perforate non devono cedere più di 0,2 µg di nichelio per cm2 e settimana. Questo limite massimo si applica parimenti ai dispositivi di chiusura.

Art. 2a cpv. 1

1 Gioielli e gioielli fantasia, come accessori per capelli, braccialetti, collane, anelli, gioielli da piercing, orologi da polso, spille e gemelli per polsini non devono contenere parti metalliche che entrano in contatto con la pelle con un tenore di cadmio pari o superiore allo 0,01 per cento in peso.

Art. 2b cpv. 1

1 Gioielli e gioielli fantasia non devono contenere parti metalliche che entrano in contatto con la pelle con un tenore di piombo pari o superiore allo 0,05 per cento in peso.

Art. 5 Requisiti relativi ai piercing

I piercing non devono provocare colorazioni indelebili della pelle.

Art. 5a Requisiti relativi ai colori per tatuaggi e ai colori per il trucco permanente

1 Nei colori per tatuaggi e nei colori per il trucco permanente le seguenti sostanze possono essere presenti nelle seguenti concentrazioni:

  • a. sostanze di cui all’articolo 54 capoverso 1 ODerr: meno di 0,5 mg/kg;

  • b. coloranti di cui all’articolo 54 capoverso 3 ODerr che:

    1. devono essere utilizzati soltanto nei prodotti da sciacquare: meno di 0,5 mg/kg,

    2. non devono essere utilizzati in prodotti applicati sulle mucose: meno di 0,5 mg/kg, oppure

    3. non devono essere utilizzati nei prodotti per gli occhi: meno di 0,5 mg/kg;

  • c. tutti gli altri coloranti: conformemente all’articolo 54 capoverso 3 ODerr;

  • d. sostanze classificate come cancerogene o mutagene delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20152 sui prodotti chimici (OPChim), nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/20083, escluse le sostanze la cui classificazione si basa su effetti che compaiono solo dopo l’esposizione tramite inalazione: meno di 0,5 mg/kg;

  • e. sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle delle categorie 1, 1A o 1B secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008: meno di 10 mg/kg;

  • f. sostanze classificate come corrosive per la pelle delle categorie 1, 1A 1B o 1C, come irritanti per la pelle della categoria 2, come causanti gravi lesioni oculari della categoria 1 o come causanti irritazione oculare della categoria 2 secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008:

    1. per un utilizzo esclusivamente come regolatore del pH: meno di 1000 mg/kg,

    2. in tutti gli altri casi: meno di 100 mg/kg;

  • g. sostanze classificate come tossiche per la riproduzione delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008, escluse le sostanze la cui classificazione si basa su effetti che compaiono solo dopo l’esposizione per inalazione: meno di 10 mg/kg;

  • h. metalli pesanti e determinate altre sostanze secondo l’allegato XVII, voce 75 appendice 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH dell’UE)4: le concentrazioni di cui al regolamento REACH.

2 Per le sostanze di determinate categorie in merito al valore limite di concentrazione si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

  • a. se una sostanza appartiene a più categorie di cui al capoverso 1 lettere a–f, per essa si applica il valore limite di concentrazione più severo stabilito alla lettera corrispondente;

  • b. se una delle sostanze appartiene a più categorie di cui al capoverso 1 lettere b–g, per essa si applica il valore limite di concentrazione più severo stabilito in tali lettere;

  • c. se una delle sostanze di cui al capoverso 1 lettera a appartiene a una delle categorie di cui al capoverso 1 lettera g, per essa si applica il valore limite di concentrazione stabilito al capoverso 1 lettera g;

  • d. se una delle sostanze di cui al capoverso 1 lettera h appartiene a una delle categorie di cui al capoverso 1 lettere a–g, per essa si applica il valore limite di concentrazione stabilito al capoverso 1 lettera h.

3 I requisiti di cui al capoverso 1 non si applicano per le sostanze che a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa sono allo stato gassoso oppure che a una temperatura di 50 °C generano una pressione di vapore superiore a 300 kPa ad eccezione della formaldeide (N. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).

4 Nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente, nel rispetto delle limitazioni d’uso corrispondenti, possono essere impiegati solamente conservanti che secondo l’articolo 54 capoverso 4 ODerr sono ammessi per prodotti che rimangono sulla pelle e non rilasciano formaldeide.

5 In deroga alle disposizioni dei capoversi 1, 2 e 4, per le sostanze di cui all’allegato 2 si applicano le concentrazioni massime ivi stabilite.

Art. 8 cpv. 1 lett. b, c e f–j

1 Sui contenitori di colori per tatuaggi e per il trucco permanente devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

  • b. la composizione in ordine decrescente di quantità, secondo una nomenclatura corrente (INCI, IUPAC, CAS o CI); se il nome di una sostanza utilizzata deve essere già indicato sull’etichetta ai sensi dell’OPChim5, questo componente non deve essere indicato ai sensi della presente ordinanza;

  • c. un riferimento per l’identificazione del lotto;

  • f. se necessario, le istruzioni per l’uso e le avvertenze, a meno che esse siano già indicate sull’etichetta ai sensi dell’OPChim;

  • g. la dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui all’articolo 5a capoverso 1 lettera f numero 1;

  • h. la dicitura «miscela per tatuaggi o trucco permanente»;

  • i. l’avvertenza «Contiene cromo. Può provocare reazioni allergiche» per i colori per tatuaggi o per il trucco permanente in cui è accertabile una concentrazione di cromo (VI) inferiore al valore massimo ai sensi dell’articolo 5a capoverso 1 lettera h;

  • j. l’avvertenza: «Contiene nichelio. Può causare reazioni allergiche» per i colori per tatuaggi o per il trucco permanente in cui è accertabile una concentrazione di nichelio inferiore al valore massimo ai sensi dell’articolo 5a capoverso 1 lettera h.

Art. 22 cpv. 2

Abrogato

Art. 28b Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2023

Gli oggetti non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 e consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

1 Gli allegati 1, 2, 3–5, 8 e 9 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2 Gli allegati 1a e 2a sono abrogati.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

8 dicembre 2023

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

(art. 2 cpv. 4)

Norme tecniche applicabili agli oggetti che rilasciano nichelio

Numero

Titolo

SN EN 1811:2023

Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da tutte le parti che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle

SN EN 12472:2021

Metodo per la simulazione dell’usura e della corrosione per la determinazione accelerata del rilascio di nichelio da articoli ricoperti

SN EN 16128:2016

Ottica – Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da montature per occhiali da vista e da sole

(art. 5a cpv. 5)

Sostanze con valori limite di concentrazione specifici nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente

Denominazione della sostanza

Numero CAS

Limite massimo di concentrazione (mg/kg)

Fenossietanolo

4129-84-4

1000

Acido benzoico

1694-09-3

1000

Alcol isopropilico

587-98-4

5000

C.I. 51319

569-61-9

1000

C.I. 73900

8004-87-3

1000

C.I. 73915

81-88-9

1000

(art. 10, 11 cpv. 3 e 12 cpv. 1)

Norme tecniche per lenti a contatto cosmetiche afocali

Numero

Titolo

SN EN ISO 14534:2015

Ottica oftalmica – Lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti a contatto – Requisiti fondamentali (ISO 14534:2011)

SN EN ISO 15223-1:2021

Dispositivi medici – Simboli da utilizzare con le informazioni fornite dal produttore – Parte 1: Requisiti generali (ISO 15223-1:2021)

(art. 15)

Norme tecniche concernenti gli oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli

Numero

Titolo

SN EN 1273:2020

Articoli per puericultura – Girelli – Requisiti di sicurezza e metodi di prova

SN EN 1466:2023

Articoli per puericultura – Sacche porta bambini e supporti – Requisiti di sicurezza e metodi di prova

SN EN 13209-1:2022

Articoli per puericultura – Zaini porta-bambini – Requisiti di sicurezza e metodi di prova – Parte 1: Zaini porta-bambini con telaio

SN EN 14350 +A1:2023

Articoli per puericultura – Dispositivi per bere – Requisiti di sicurezza e metodi di prova

(art. 18 cpv. 3)

Norme tecniche per la determinazione del comportamento al fuoco di tessili

Numero

Titolo

SN EN 1101/A1:2005

Tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare l’infiammabilità di prove verticali (piccola fiamma)

SN EN 1102:2016

Tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi –Procedimento dettagliato per determinare la propagazione della fiamma d prove verticali

SN EN 1103:2006

Tessili – Tessuti per abbigliamento – Procedimento dettagliato per determinare il comportamento al fuoco

SN EN 13772:2011

Tessili e prodotti tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi – Misurazione della propagazione della fiamma di provini orientati verticalmente sottoposti all’azione di una grande sorgente di accensione

(art. 21 cpv. 2)

Norme tecniche per la determinazione delle ammine aromatiche

Numero

Titolo

SN EN ISO 14362-1:2017

Tessili – Metodo per la determinazione di particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici – Parte 1: Rilevamento dell’uso di particolari coloranti azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre (ISO 14362-1:2017)

SN EN ISO 14362-3:2017

Tessili – Metodo per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti azoici – Parte 3: Rilevamento dell’uso di particolari coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene (ISO 14362-3:2017)

SN EN ISO 17234-1:2021

Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti – Parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici (ISO 17234-1:2020)

SN EN ISO 17234-2:2011

Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti – Parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene (ISO 17234-2:2011)

(art. 25 cpv. 6)

Norme tecniche per gli accendini

Numero

Titolo

SN EN ISO 9994:2019

Accendini – Specifiche di sicurezza (ISO 9994:2018)

SN EN 13869:2016

Accendini – Requisiti per la sicurezza dei bambini – Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova

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