AS 2023 837
Ordinanza del DFI
sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi
(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU)
(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Concerne soltanto il testo francese
Art. 2 cpv. 3
3 I perni destinati alla prima perforazione, parti di orecchini e piercing introdotti nei lobi perforati degli orecchi o in altre parti del corpo perforate non devono cedere più di 0,2 µg di nichelio per cm2 e settimana. Questo limite massimo si applica parimenti ai dispositivi di chiusura.
Art. 2a cpv. 1
1 Gioielli e gioielli fantasia, come accessori per capelli, braccialetti, collane, anelli, gioielli da piercing, orologi da polso, spille e gemelli per polsini non devono contenere parti metalliche che entrano in contatto con la pelle con un tenore di cadmio pari o superiore allo 0,01 per cento in peso.
Art. 2b cpv. 1
1 Gioielli e gioielli fantasia non devono contenere parti metalliche che entrano in contatto con la pelle con un tenore di piombo pari o superiore allo 0,05 per cento in peso.
Art. 5 Requisiti relativi ai piercing
I piercing non devono provocare colorazioni indelebili della pelle.
Art. 5a Requisiti relativi ai colori per tatuaggi e ai colori per il trucco permanente
1 Nei colori per tatuaggi e nei colori per il trucco permanente le seguenti sostanze possono essere presenti nelle seguenti concentrazioni:
a. sostanze di cui all’articolo 54 capoverso 1 ODerr: meno di 0,5 mg/kg;
b. coloranti di cui all’articolo 54 capoverso 3 ODerr che:
devono essere utilizzati soltanto nei prodotti da sciacquare: meno di 0,5 mg/kg,
non devono essere utilizzati in prodotti applicati sulle mucose: meno di 0,5 mg/kg, oppure
non devono essere utilizzati nei prodotti per gli occhi: meno di 0,5 mg/kg;
c. tutti gli altri coloranti: conformemente all’articolo 54 capoverso 3 ODerr;
d. sostanze classificate come cancerogene o mutagene delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20152 sui prodotti chimici (OPChim), nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/20083, escluse le sostanze la cui classificazione si basa su effetti che compaiono solo dopo l’esposizione tramite inalazione: meno di 0,5 mg/kg;
e. sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle delle categorie 1, 1A o 1B secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008: meno di 10 mg/kg;
f. sostanze classificate come corrosive per la pelle delle categorie 1, 1A 1B o 1C, come irritanti per la pelle della categoria 2, come causanti gravi lesioni oculari della categoria 1 o come causanti irritazione oculare della categoria 2 secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008:
per un utilizzo esclusivamente come regolatore del pH: meno di 1000 mg/kg,
in tutti gli altri casi: meno di 100 mg/kg;
g. sostanze classificate come tossiche per la riproduzione delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008, escluse le sostanze la cui classificazione si basa su effetti che compaiono solo dopo l’esposizione per inalazione: meno di 10 mg/kg;
h. metalli pesanti e determinate altre sostanze secondo l’allegato XVII, voce 75 appendice 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH dell’UE)4: le concentrazioni di cui al regolamento REACH.
2 Per le sostanze di determinate categorie in merito al valore limite di concentrazione si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:
a. se una sostanza appartiene a più categorie di cui al capoverso 1 lettere a–f, per essa si applica il valore limite di concentrazione più severo stabilito alla lettera corrispondente;
b. se una delle sostanze appartiene a più categorie di cui al capoverso 1 lettere b–g, per essa si applica il valore limite di concentrazione più severo stabilito in tali lettere;
c. se una delle sostanze di cui al capoverso 1 lettera a appartiene a una delle categorie di cui al capoverso 1 lettera g, per essa si applica il valore limite di concentrazione stabilito al capoverso 1 lettera g;
d. se una delle sostanze di cui al capoverso 1 lettera h appartiene a una delle categorie di cui al capoverso 1 lettere a–g, per essa si applica il valore limite di concentrazione stabilito al capoverso 1 lettera h.
3 I requisiti di cui al capoverso 1 non si applicano per le sostanze che a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa sono allo stato gassoso oppure che a una temperatura di 50 °C generano una pressione di vapore superiore a 300 kPa ad eccezione della formaldeide (N. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).
4 Nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente, nel rispetto delle limitazioni d’uso corrispondenti, possono essere impiegati solamente conservanti che secondo l’articolo 54 capoverso 4 ODerr sono ammessi per prodotti che rimangono sulla pelle e non rilasciano formaldeide.
5 In deroga alle disposizioni dei capoversi 1, 2 e 4, per le sostanze di cui all’allegato 2 si applicano le concentrazioni massime ivi stabilite.
Art. 8 cpv. 1 lett. b, c e f–j
1 Sui contenitori di colori per tatuaggi e per il trucco permanente devono figurare almeno le seguenti indicazioni:
b. la composizione in ordine decrescente di quantità, secondo una nomenclatura corrente (INCI, IUPAC, CAS o CI); se il nome di una sostanza utilizzata deve essere già indicato sull’etichetta ai sensi dell’OPChim5, questo componente non deve essere indicato ai sensi della presente ordinanza;
c. un riferimento per l’identificazione del lotto;
f. se necessario, le istruzioni per l’uso e le avvertenze, a meno che esse siano già indicate sull’etichetta ai sensi dell’OPChim;
g. la dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui all’articolo 5a capoverso 1 lettera f numero 1;
h. la dicitura «miscela per tatuaggi o trucco permanente»;
i. l’avvertenza «Contiene cromo. Può provocare reazioni allergiche» per i colori per tatuaggi o per il trucco permanente in cui è accertabile una concentrazione di cromo (VI) inferiore al valore massimo ai sensi dell’articolo 5a capoverso 1 lettera h;
j. l’avvertenza: «Contiene nichelio. Può causare reazioni allergiche» per i colori per tatuaggi o per il trucco permanente in cui è accertabile una concentrazione di nichelio inferiore al valore massimo ai sensi dell’articolo 5a capoverso 1 lettera h.
Art. 22 cpv. 2
Abrogato
Art. 28b Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2023
Gli oggetti non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 e consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II
1 Gli allegati 1, 2, 3–5, 8 e 9 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2 Gli allegati 1a e 2a sono abrogati.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.
8 dicembre 2023 | Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset |
(art. 2 cpv. 4)
Norme tecniche applicabili agli oggetti che rilasciano nichelio
Numero | Titolo |
|---|---|
SN EN 1811:2023 | Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da tutte le parti che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle |
SN EN 12472:2021 | Metodo per la simulazione dell’usura e della corrosione per la determinazione accelerata del rilascio di nichelio da articoli ricoperti |
SN EN 16128:2016 | Ottica – Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da montature per occhiali da vista e da sole |
(art. 5a cpv. 5)
Sostanze con valori limite di concentrazione specifici nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente
Denominazione della sostanza | Numero CAS | Limite massimo di concentrazione (mg/kg) |
|---|---|---|
Fenossietanolo | 4129-84-4 | 1000 |
Acido benzoico | 1694-09-3 | 1000 |
Alcol isopropilico | 587-98-4 | 5000 |
C.I. 51319 | 569-61-9 | 1000 |
C.I. 73900 | 8004-87-3 | 1000 |
C.I. 73915 | 81-88-9 | 1000 |
(art. 10, 11 cpv. 3 e 12 cpv. 1)
Norme tecniche per lenti a contatto cosmetiche afocali
Numero | Titolo |
|---|---|
SN EN ISO 14534:2015 | Ottica oftalmica – Lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti a contatto – Requisiti fondamentali (ISO 14534:2011) |
SN EN ISO 15223-1:2021 | Dispositivi medici – Simboli da utilizzare con le informazioni fornite dal produttore – Parte 1: Requisiti generali (ISO 15223-1:2021) |
(art. 15)
Norme tecniche concernenti gli oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli
Numero | Titolo |
|---|---|
SN EN 1273:2020 | Articoli per puericultura – Girelli – Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
SN EN 1466:2023 | Articoli per puericultura – Sacche porta bambini e supporti – Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
SN EN 13209-1:2022 | Articoli per puericultura – Zaini porta-bambini – Requisiti di sicurezza e metodi di prova – Parte 1: Zaini porta-bambini con telaio |
SN EN 14350 +A1:2023 | Articoli per puericultura – Dispositivi per bere – Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
(art. 18 cpv. 3)
Norme tecniche per la determinazione del comportamento al fuoco di tessili
Numero | Titolo |
|---|---|
SN EN 1101/A1:2005 | Tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare l’infiammabilità di prove verticali (piccola fiamma) |
SN EN 1102:2016 | Tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi –Procedimento dettagliato per determinare la propagazione della fiamma d prove verticali |
SN EN 1103:2006 | Tessili – Tessuti per abbigliamento – Procedimento dettagliato per determinare il comportamento al fuoco |
SN EN 13772:2011 | Tessili e prodotti tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi – Misurazione della propagazione della fiamma di provini orientati verticalmente sottoposti all’azione di una grande sorgente di accensione |
(art. 21 cpv. 2)
Norme tecniche per la determinazione delle ammine aromatiche
Numero | Titolo |
|---|---|
SN EN ISO 14362-1:2017 | Tessili – Metodo per la determinazione di particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici – Parte 1: Rilevamento dell’uso di particolari coloranti azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre (ISO 14362-1:2017) |
SN EN ISO 14362-3:2017 | Tessili – Metodo per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti azoici – Parte 3: Rilevamento dell’uso di particolari coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene (ISO 14362-3:2017) |
SN EN ISO 17234-1:2021 | Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti – Parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici (ISO 17234-1:2020) |
SN EN ISO 17234-2:2011 | Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti – Parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene (ISO 17234-2:2011) |
(art. 25 cpv. 6)
Norme tecniche per gli accendini
Numero | Titolo |
|---|---|
SN EN ISO 9994:2019 | Accendini – Specifiche di sicurezza (ISO 9994:2018) |
SN EN 13869:2016 | Accendini – Requisiti per la sicurezza dei bambini – Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova |