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AS 2024 109

Ordinanza dell’Assemblea federale
sui posti di giudice presso
il Tribunale amministrativo federale
del 15 marzo 2024

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 1 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale amministrativo federale;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 12 ottobre 20232;
visto il parere del Consiglio federale del 22 novembre 20233,

decreta:

Art. 1 Posti di giudice

L’organico del Tribunale amministrativo federale comprende al massimo 65 posti di giudice a tempo pieno.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza dell’Assemblea federale del 17 marzo 20174 sui posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale è abrogata.

Art. 3 Disposizione transitoria

Fino al 31 dicembre 2029 possono essere provvisoriamente occupati al massimo 70 posti di giudice a tempo pieno. Dopo questa data i giudici uscenti per raggiunti limiti di età non sono sostituiti fintanto che il numero dei posti a tempo pieno non è ridotto a 65.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° aprile 2024.

Consiglio degli Stati, 15 marzo 2024

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 15 marzo 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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