AS 2024 182
Ordinanza
concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti
(OIET)
(OIET)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 dicembre 20141 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti è modificata come segue:
Ingressovisti gli articoli 15a capoverso 1, 15b capoverso 6, 15c capoverso 2 e 95 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr);
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 25 settembre 20153 sul trasporto di merci;
visto l’articolo 5 capoversi 1 e 2 della legge federale del 23 settembre 19534 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera;
visti gli articoli 25 capoversi 1 e 4, 26 capoverso 6 e 26a capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 19485 sulla navigazione aerea (LNA);
in esecuzione del regolamento (UE) n. 996/20106, del regolamento (UE) 2018/11397 e della direttiva (UE) 2016/7988,
Art. 20 cpv. 1 e 1bis1 Il SISI esamina gli eventi imprevisti per i quali vi è l’obbligo di notifica al servizio notifiche, purché l’inchiesta abbia quale scopo la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti o vi sia un obbligo in tal senso secondo accordi internazionali.1bis Decide, immediatamente e in ogni caso entro due mesi dalla ricezione della notifica concernente l’evento imprevisto, se aprire un’inchiesta, purché le informazioni necessarie a questo scopo siano disponibili.
Art. 47 cpv. 4bis4bis Trasmette la bozza di rapporto finale per parere alle autorità estere competenti e ad altre persone e organizzazioni, se previsto da accordi internazionali.
Art. 48 cpv. 1bis1bis Rivolge raccomandazioni di sicurezza ad autorità estere, se previsto da accordi internazionali.
Art. 52 cpv. 44 Se è concesso un secondo termine, l’ufficio d’inchiesta decide se pubblicare, all’anniversario dell’evento imprevisto, un rapporto sullo stato dei lavori che espone i progressi dell’inchiesta e gli eventuali problemi di sicurezza. A tal fine tiene conto delle prescrizioni internazionali e della portata dell’evento imprevisto.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.
10 aprile 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |