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AS 2024 253

Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (OSiti)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 26 agosto 19981 sui siti contaminati è modificata come segue:

Sostituzione di espressioniIn tutta l’ordinanza «PAK» è sostituito con «PAH» e «Ufficio federale» con «UFAM».

Art. 18 cpv. 33 L’autorità può, eccezionalmente e previo accordo dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), autorizzare il ricollocamento di materiale di scavo inquinato che non soddisfa i requisiti per il riciclaggio di materiale di scavo di cui all’articolo 19 dell’ordinanza del 4 dicembre 20152 sui rifiuti nel sito da cui proviene il materiale se:a. in tal modo si riduce nel complesso l’inquinamento ambientale;b. è dimostrato che il materiale di scavo ricollocato non provoca effetti dannosi o molesti e che non vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano; ec. il sito viene sorvegliato a lungo termine.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

31 maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi