AS 2024 465
Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 novembre 19951 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è modificata come segue:
Art. 7 EstinzioneIl diritto al rimborso si estingue con la morte dell’avente diritto.
Art. 8 cpv. 1 e 21 La domanda di rimborso è presentata presso la Cassa svizzera di compensazione.2 Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
28 agosto 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |