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AS 2024 485

Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 novembre 20091 sull’IVA è modificata come segue:

Art. 4a cpv. 44 Se non raggiunge il limite della cifra d’affari e non lo comunica per scritto all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il fornitore della prestazione è considerato assoggettato ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 lettera a LIVA.

Art. 17a Rappresentanza del gruppo (art. 13 LIVA)Può rappresentare il gruppo:a. un membro del gruppo d’imposizione residente in Svizzera; o b. una persona che non sia membro del gruppo d’imposizione e abbia il domicilio o la sede sociale in Svizzera.

Art. 18 Richiesta di applicazione dell’imposizione di gruppo (art. 13, 65a cpv. 1 e 67 cpv. 2 LIVA)1 Su richiesta, l’AFC iscrive il gruppo nel registro dei contribuenti.2 Se le condizioni di cui all’articolo 13 capoverso 1 LIVA per l’imposizione di gruppo sono soddisfatte all’inizio del periodo fiscale, l’AFC iscrive il gruppo nel registro dei contribuenti a partire da tale momento, purché:a. nessuno dei soggetti giuridici interessati abbia presentato un rendiconto per il periodo fiscale per cui viene richiesta l’imposizione di gruppo; eb. il termine per presentare il rendiconto secondo l’articolo 71 capoverso 1 LIVA non sia decorso.3 Se le condizioni di cui all’articolo 13 capoverso 1 LIVA per l’imposizione di gruppo sono soddisfatte solo durante il periodo fiscale in corso, l’AFC iscrive il gruppo nel registro dei contribuenti a partire da tale momento, purché: a. nessuno dei soggetti giuridici interessati abbia presentato un rendiconto per il periodo di rendiconto in cui le condizioni per l’applicazione dell’imposizione di gruppo sono state soddisfatte; eb. il termine per presentare il rendiconto secondo l’articolo 71 capoverso 1 LIVA non sia decorso. 4 La richiesta va corredata delle dichiarazioni scritte con cui i singoli membri del gruppo si dicono d’accordo con l’imposizione di gruppo, gli effetti della stessa e la rappresentanza del gruppo da parte del membro designato o della persona designata nella richiesta.

Art. 19 cpv. 1 e 21 I cambiamenti nella rappresentanza di un gruppo d’imposizione devono essere notificati all’AFC.2 Se, in caso di dimissioni del rappresentante del gruppo, non le è stato notificato il nome del nuovo rappresentante, l’AFC può, previa diffida, designare quale rappresentante uno dei membri del gruppo.

Art. 20 Modifiche nella composizione del gruppo (art. 13 LIVA)1 Se un membro non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 13 capoverso 1 LIVA per partecipare all’imposizione di gruppo, il rappresentante del gruppo ne informa l’AFC.2 Su richiesta, un soggetto giuridico può entrare a far parte di un gruppo esistente all’inizio del periodo fiscale successivo o un membro può uscirne alla fine del periodo fiscale in corso. 3 Se un soggetto giuridico soddisfa le condizioni per partecipare all’imposizione di gruppo di cui all’articolo 13 capoverso 1 LIVA che in precedenza non adempiva, può richiedere di entrare a far parte di un gruppo d’imposizione esistente anche durante il periodo fiscale in corso, a partire dal momento in cui tali condizioni sono soddisfatte, purché:a. né il gruppo d’imposizione né il nuovo soggetto giuridico da includere abbiano presentato un rendiconto per il periodo di rendiconto in cui le condizioni di partecipazione a un’imposizione di gruppo sono state soddisfatte; eb. il termine per presentare il rendiconto secondo l’articolo 71 capoverso 1 LIVA non sia decorso.

Art. 29 cpv. 1, frase introduttiva, e 21 Fatto salvo l’articolo 18 capoverso 3 LIVA, sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico segnatamente i seguenti flussi di mezzi finanziari versati da una collettività pubblica:2 Una collettività pubblica può designare come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari versati al beneficiario fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 72 capoverso 1 LIVA riferito al periodo fiscale in cui avviene il versamento.

Art. 35 cpv. 2 lett. dbis, p e q2 Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:dbis. psicologi;p. farmacisti;q. optometristi.

Art. 38 cpv. 33 L’esclusione dall’imposta si estende:a. alle prestazioni effettuate tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e: 1. le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali società, o 2. gli istituti e le fondazioni di cui tali società sono i fondatori o i responsabili esclusivi;b. alle prestazioni effettuate tra gli istituti o le fondazioni i cui fondatori o responsabili sono esclusivamente collettività pubbliche e: 1. le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali istituti o fondazioni, o 2. gli istituti e le fondazioni di cui tali istituti o fondazioni sono i fondatori o i responsabili esclusivi.

Art. 43a Rinuncia alla fornitura esente dall’imposta a piattaforme (art. 23 cpv. 2 n. 13 LIVA)1 Il venditore può, previo consenso del fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA, indicare l’imposta nella fattura per la fornitura fittizia di beni sul territorio svizzero. Il consenso non è necessario se nei confronti del fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA è stata disposta una misura amministrativa di cui all’articolo 79a LIVA.2 Il fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA può dedurre l’imposta a titolo d’imposta precedente.

Art. 44Abrogato

Art. 48e Imposizione dei margini per piattaforme elettroniche (art. 24a LIVA)Chi è considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA può applicare l’imposizione dei margini solo se il venditore del bene fornito è residente sul territorio svizzero e non è iscritto nel registro dei contribuenti.

Art. 61Abrogato

Art. 63 cpv. 3 lett. e ed e nonché cpv. 53 La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa se:c. sono stati acquistati beni di cui all’articolo 23 capoverso 2 numero 12 LIVA;e. il contribuente ha acquistato il bene da un beneficiario di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospite.5 Chi è considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA può applicare la deduzione dell’imposta precedente fittizia solo se il venditore del bene fornito è residente sul territorio svizzero e non è iscritto nel registro dei contribuenti.

Art. 75 cpv. 33 Se i mezzi di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono versati per coprire un disavanzo d’esercizio, l’imposta precedente va ridotta complessivamente in ragione del rapporto tra questi mezzi e le entrate complessive. Le entrate complessive comprendono il totale della cifra d’affari, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, e le entrate che non sono considerate controprestazioni.

Titolo dopo l’art. 76Sezione 1a: Rendiconto annuale

Art. 76a Rendiconto annuale all’inizio dell’assoggettamentobis (art. 35 cpv. 1 lett. b, 35a e 86a LIVA)1 I nuovi contribuenti iscritti nel registro dei contribuenti che intendono applicare il rendiconto annuale devono farne richiesta presso l’AFC entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA.2 L’AFC autorizza l’applicazione del rendiconto annuale se la cifra d’affari preventivata nei primi 12 mesi con l’imposta sul valore aggiunto non supera il limite di cui all’articolo 35 capoverso 1bis lettera b LIVA.3 Trascorso il termine di cui al capoverso 1, il contribuente può richiedere di applicare il rendiconto annuale al più presto dopo un periodo fiscale.

Art. 76b Passaggio al rendiconto annualebis (art. 35 cpv. 1 lett. b, 35a e 86a LIVA)1 I contribuenti che intendono passare al rendiconto annuale devono farne richiesta entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio.2 L’AFC autorizza il rendiconto annuale se il contribuente:a. nel periodo fiscale precedente non ha superato il limite della cifra d’affari di cui all’articolo 35 capoverso 1bis lettera b LIVA; eb. nei tre periodi fiscali precedenti o, in caso di durata inferiore dell’assoggettamento, dall’inizio dell’assoggettamento ha presentato tutti i rendiconti entro i termini e ha versato l’integralità dei crediti fiscali entro i termini.

Art. 76c Fine del rendiconto annualebis (art. 35 cpv. 1 lett. b, 35a, 86 cpv. 2 e 86a LIVA)1 I contribuenti che non intendono più applicare il rendiconto annuale devono notificarlo all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. 2 L’AFC revoca l’autorizzazione ad applicare il rendiconto annuale:a. all’inizio del periodo fiscale successivo, se nel corso di tre periodi fiscali consecutivi il contribuente ha superato il limite della cifra d’affari stabilito nell’articolo 35 capoverso 1bis lettera b LIVA;b. all’inizio del secondo periodo fiscale successivo, se:1. il contribuente ha richiesto una riduzione degli acconti in seguito alla quale, nel periodo fiscale in corso, il totale degli acconti in rapporto all’ammontare d’imposta indicato nel rendiconto scende al di sotto del valore seguente:– in caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo o del metodo delle aliquote forfetarie: 50 per cento– in caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo: 35 per cento, 2. a causa della mancata presentazione del rendiconto, in virtù dell’articolo 86 capoverso 2 secondo periodo LIVA l’AFC ha determinato l’ammontare d’imposta dovuto, nei limiti del suo potere d’apprezzamento, o3. in virtù dell’articolo 86 capoverso 2 primo periodo, l’AFC ha promosso l’esecuzione dei crediti.

Art. 76d Adeguamento degli accontibis (art. 35 cpv. 1 lett. b, 35a e 86a LIVA)Gli acconti possono essere adeguati soltanto prima della loro scadenza.

Art. 77 cpv. 2 lett. g e h nonché 32 Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che:g. sono considerati fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a LIVA; h. hanno la loro sede all’estero.3 I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo non possono optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24 e 27–31 LIVA. Se l’imposta viene comunque menzionata nella fattura, l’importo indicato è versato all’AFC fatto salvo l’articolo 27 capoverso 2 LIVA.

Art. 78 Metodo delle aliquote saldo all’inizio dell’assoggettamento (art. 37 cpv. 1–4 LIVA)1 I nuovi contribuenti iscritti nel registro dei contribuenti che intendono aderire al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo all’AFC entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA.2 L’AFC autorizza l’applicazione del metodo delle aliquote saldo se nei primi 12 mesi sia la cifra d’affari preventivata sia le imposte previste non superano i limiti di cui all’articolo 37 capoverso 1 LIVA.3 Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso 1, il contribuente applica il metodo di rendiconto effettivo per almeno tre periodi fiscali interi prima di poter aderire al metodo delle aliquote saldo. Il passaggio anticipato è possibile in concomitanza con ogni adeguamento dell’aliquota saldo corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.4 I capoversi 1–3 si applicano per analogia in caso di iscrizione retroattiva.5 L’imposta che, all’inizio dell’assoggettamento, grava i beni e le prestazioni di servizi è considerata applicando il metodo delle aliquote saldo. Uno sgravio fiscale successivo non è ammesso.

Art. 79 Passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo (art. 37 cpv. 1–4 LIVA)1 I contribuenti che intendono passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. 2 L’AFC autorizza l’applicazione del metodo delle aliquote saldo se nel periodo fiscale precedente non è stato superato alcuno dei limiti di cui all’articolo 37 capoverso 1 LIVA.3 L’imposta precedente dedotta, comprese le relative quote corrette a titolo di sgravio fiscale successivo, deve essere restituita all’AFC in funzione del valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi al momento del passaggio. La dichiarazione deve avvenire nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio. L’articolo 31 capoverso 3 LIVA e gli articoli 69 capoversi 1–3, 70 e 71 si applicano per analogia.4 Se, simultaneamente all’adesione al metodo delle aliquote saldo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l’articolo 39 LIVA, vanno inoltre effettuate le seguenti correzioni alla data del passaggio:a. se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve annullare:1. l’imposta dichiarata sulle prestazioni imponibili da lui fatturate ma non ancora incassate (posizioni debitori), e2. la deduzione dell’imposta precedente sulle prestazioni imponibili fatturategli ma non ancora pagate (posizioni creditori), a condizione che si tratti di imposte precedenti che non devono già essere corrette in virtù del capoverso 3;b. se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve:1. dichiarare l’imposta sulle posizioni debitori esistenti applicando l’aliquota legale corrispondente, e2. dedurre l’imposta gravante le posizioni creditori a titolo di imposta precedente.

Art. 81 Passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo (art. 37 cpv. 1–4 LIVA)1 I contribuenti che intendono passare dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo devono notificarlo all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. 2 Il passaggio è ammesso prima della scadenza dell’intero periodo fiscale, se il conteggio è effettuato con almeno un’aliquota saldo autorizzata adeguata dall’AFC, senza che l’adeguamento sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. Il passaggio avviene al momento della modifica dell’aliquota saldo.3 Chi, nel corso di tre periodi fiscali consecutivi, supera uno o entrambi i limiti fissati all’articolo 37 capoverso 1 LIVA deve passare al metodo di rendiconto effettivo all’inizio del periodo fiscale successivo.4 L’imposta gravante beni e prestazioni di servizi può essere dedotta a titolo d’imposta precedente nel primo periodo di rendiconto dopo il passaggio in funzione del valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi al momento del passaggio. L’articolo 32 capoverso 2 LIVA e gli articoli 72 capoversi 1–3, 73 e 74 si applicano per analogia.5 Se, simultaneamente al passaggio al metodo di rendiconto effettivo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l’articolo 39 LIVA, vanno inoltre effettuate le seguenti correzioni alla data del passaggio:a. se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve dedurre l’imposta che aveva dichiarato sulle posizioni debitori; va inoltre applicata l’imposta sulle posizioni creditori per le quali è ammesso uno sgravio fiscale successivo in virtù del capoverso 4; b. se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve dichiarare l’imposta sulle posizioni debitori applicando le aliquote saldo autorizzate; sulle posizioni creditori non vanno effettuate correzioni.

Art. 82 cpv. 2 e 3Abrogati

Art. 83 Assunzione di un patrimonio nell’ambito della procedura di notifica (art. 37 cpv. 1–4 LIVA)1 Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo assume un patrimonio o parte di esso oppure altri valori patrimoniali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo, occorre effettuare una correzione ai sensi dell’articolo 79 capoverso 3; è fatto salvo il capoverso 2.2 Non vanno effettuate correzioni se il patrimonio o parte di esso oppure gli altri valori patrimoniali sono stati utilizzati dall’alienante per un’attività che non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Art. 84 cpv. 33 I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo.

Art. 85Abrogato

Art. 86 Autorizzazione all’applicazione delle aliquote saldo (art. 37 cpv. 1–4 LIVA)1 Per ogni attività che costituisce oltre il 10 per cento della cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili è autorizzata l’applicazione dell’aliquota saldo corrispondente.2 Per accertare se il limite del 10 per cento sia superato sono determinanti:a. per i nuovi contribuenti e le persone che iniziano una nuova attività: le cifre d’affari presumibili nei primi 12 mesi;b. per gli altri contribuenti: le cifre d’affari realizzate negli ultimi tre periodi fiscali; in ognuno di questi periodi fiscali l’attività in questione deve avere costituito oltre il 10 per cento della cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili.3 Nell’accertare se il limite del 10 per cento sia superato, le cifre d’affari di attività cui si applica la stessa aliquota saldo vanno cumulate.4 Se, nel corso di tre periodi fiscali consecutivi, la cifra d’affari di un’attività o di più attività per le quali è stabilita la stessa aliquota saldo non supera più il limite del 10 per cento, l’autorizzazione all’applicazione dell’aliquota saldo in questione decade all’inizio del quarto periodo fiscale.

Art. 87Abrogato

Art. 88 Imposizione delle singole attività (art. 37 cpv. 1–4 LIVA)1 Le cifre d’affari delle attività del contribuente autorizzato ad applicare più aliquote saldo vanno conteggiate all’aliquota saldo autorizzata stabilita per l’attività in questione.2 Se per un’attività non è stata autorizzata l’applicazione dell’aliquota saldo corrispondente, le relative cifre d’affari vanno conteggiate:a. all’aliquota saldo autorizzata immediatamente inferiore, se non è stata autorizzata un’aliquota più alta;b. all’aliquota saldo autorizzata immediatamente superiore, negli altri casi.3 Nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 LIVA la controprestazione complessiva può essere conteggiata all’aliquota saldo autorizzata determinante per la prestazione preponderante secondo gli articoli 84 e 86 e i capoversi 1 e 2.4 Se le prestazioni sono tutte soggette alla medesima aliquota di cui all’articolo 25 LIVA, le singole prestazioni parziali vanno conteggiate alle aliquote saldo autorizzate corrispondenti. 5 Se il contribuente non è in grado di dimostrare quali percentuali siano relative alle singole prestazioni parziali, la controprestazione complessiva va conteggiata all’aliquota saldo massima autorizzata per le prestazioni in questione.6 Il contribuente può decidere volontariamente di conteggiare la cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili all’aliquota saldo massima autorizzata.

Art. 89Abrogato

Art. 90 Procedure speciali (art. 37 cpv. 1–4 LIVA)L’AFC mette a disposizione delle aziende e delle manifestazioni secondo l’articolo 55 capoverso 3 una regolamentazione forfetaria per la ripartizione delle cifre d’affari tra prestazioni della ristorazione e prestazioni derivanti dalla vendita di derrate alimentari destinate ad essere asportate secondo l’articolo 55 capoverso 2.

Art. 91I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo e acquistano prestazioni secondo l’articolo 45 capoverso 1 LIVA devono versare l’imposta sull’acquisto all’aliquota legale applicabile nel periodo di rendiconto corrispondente.

Art. 92Il consumo proprio è considerato mediante l’applicazione del metodo delle aliquote saldo.

Art. 93Abrogato

Art. 94 Prestazioni a persone strettamente vincolate e al personale (art. 37 cpv. 1–4 LIVA)1 Le prestazioni a persone strettamente vincolate e al personale vanno conteggiate all’aliquota saldo autorizzata determinante per la prestazione in questione secondo gli articoli 84, 86 e 88.2 Le prestazioni che devono figurare nel certificato di salario ai fini delle imposte dirette sono sempre considerate come eseguite a titolo oneroso. L’imposta è calcolata sulla base dell’importo determinante anche per le imposte dirette.

Art. 95 Vendita di mezzi d’esercizio, beni d’investimento e prestazioni di servizi attivabili (art. 37 cpv. 1–4 LIVA)La vendita di mezzi d’esercizio, beni d’investimento e prestazioni di servizi attivabili che non sono stati impiegati esclusivamente per l’esecuzione di prestazioni escluse dall’imposta è conteggiata all’aliquota saldo autorizzata determinante per la prestazione in questione secondo gli articoli 84, 86 e 88.

Art. 97 cpv. 1 e 31 Le istituzioni affini di cui all’articolo 37 capoverso 5 LIVA sono segnatamente:a. i consorzi comunali e gli altri raggruppamenti di collettività pubbliche;b. le parrocchie; c. le scuole e gli internati privati; d. gli ospedali privati e i centri medici; e. i centri di riabilitazione e i centri per le cure di convalescenza; f. le organizzazioni private Spitex; g. le case di riposo, le case di cura e le residenze per anziani; h. le imprese attive nel sociale come i laboratori per disabili, le residenze e le scuole speciali; i. i gestori di impianti sportivi e centri culturali sussidiati da collettività pubbliche; j. le assicurazioni cantonali di edifici; k. le cooperative idriche; l. le imprese di trasporto pubblico; m. le corporazioni di diritto privato sussidiate da collettività pubbliche; n. gli organizzatori di manifestazioni non ricorrenti nei settori della cultura e dello sport; o. le associazioni secondo gli articoli 60–79 del Codice civile (CC)3; e p. le fondazioni ai sensi degli articoli 80–89bis CC. 3 I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie non possono optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27 e 29–31 LIVA. Se l’imposta viene comunque fatturata, l’importo indicato deve essere versato all’AFC, fatto salvo l’articolo 27 capoverso 2 LIVA.

Art. 98 Adesione al metodo delle aliquote forfetarie e cambiamento del metodo di rendiconto (art. 37 cpv. 5 LIVA)1 Le collettività pubbliche e le istituzioni affini di cui all’articolo 97 capoverso 1 che intendono applicare il metodo delle aliquote forfetarie devono notificarlo all’AFC.2 Il metodo delle aliquote forfetarie è mantenuto per almeno un intero periodo fiscale. Se il contribuente sceglie il metodo di rendiconto effettivo, può passare al metodo delle aliquote forfetarie soltanto dopo un intero periodo fiscale. 3 Il passaggio anticipato al metodo di rendiconto effettivo o al metodo delle aliquote forfetarie è ammesso in concomitanza con ogni adeguamento dell’aliquota forfetaria corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote d’imposta di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.4 Il passaggio a un altro metodo di rendiconto è ammesso per l’inizio di un periodo fiscale. Deve essere notificato all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio.

Art. 99 cpv. 33 Il contribuente deve conteggiare ognuna delle sue attività all’aliquota forfetaria determinante, indipendentemente dall’importo della relativa cifra d’affari. Può anche decidere volontariamente di conteggiare la cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili all’aliquota forfetaria massima autorizzata.

Art. 99aAbrogato

Art. 107 cpv. 1 e 21 Se passa dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio, il contribuente deve conteggiare le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio applicando le aliquote saldo o forfetarie autorizzate determinanti secondo gli articoli 84, 86 e 88 per le attività da cui derivano dette posizioni.2 Se passa dal rendiconto secondo le controprestazioni convenute al rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio, il contribuente deve dedurre le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio dalle controprestazioni ricevute in tale periodo di rendiconto provenienti dalle attività corrispondenti.

Art. 111a Trasferimento di diritti di emissione e di diritti analoghi (art. 45 cpv. 1 lett. e LIVA)1 Il trasferimento di diritti di emissione e di altri diritti di cui all’articolo 45 capoverso 1 lettera e LIVA non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.2 Se, in occasione del trasferimento, è fatturata l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, tale imposta non può essere dedotta a titolo di imposta precedente, salvo che l’imposta sia stata conteggiata e pagata.

Titolo dopo l’art. 111aTitolo quarto: Imposta sull’importazioneCapitolo 1:
Impresa di vendita per corrispondenza anziché piattaforma quale persona assoggettata all’imposta sull’importazione (art. 51 LIVA)

Art. 111bIn caso di importazione di beni, l’impresa di vendita per corrispondenza può concordare con il fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA di effettuare l’importazione a proprio nome, purché l’impresa di vendita per corrispondenza soddisfi almeno uno dei due requisiti di cui all’articolo 7 capoverso 3 LIVA.

Titolo prima dell’art. 112Capitolo 1a:
Pluralità di prestazioni ed esenzione dall’imposta sull’importazione

Art. 113, rubrica e lett. g Esenzione dall’imposta sull’importazione (art. 53 cpv. 2 LIVA)Sono esenti dall’imposta sull’importazione:g. Abrogata

Art. 118 cpv. 1bis1bis L’autorizzazione all’applicazione della procedura di riporto del pagamento può essere rilasciata, su richiesta, ai fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a LIVA nei confronti dei quali è stata disposta una misura amministrativa di cui all’articolo 79a LIVA a partire dal giorno successivo alla revoca della relativa decisione.

Art. 120 Revoca dell’autorizzazione (art. 63 LIVA)1 L’autorizzazione è revocata se il contribuente non offre più le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.2 L’autorizzazione rilasciata ai fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a LIVA nei confronti dei quali è disposta una misura amministrativa di cui all’articolo 79a LIVA è revocata con effetto a partire dal giorno successivo all’emanazione della relativa decisione.

Titolo quinto, capitolo 1, sezione 1 (art. 121a)Abrogato

Art. 123 Procedure elettroniche (art. 65a LIVA)1 Se è prescritta la procedura elettronica, tutti gli atti all’AFC devono essere trasmessi per via elettronica tramite l’apposito portale. 2 La procedura elettronica è prescritta per:a. l’imposizione di gruppo (art. 13 LIVA);b. il rendiconto annuale (art. 35a e 86a LIVA);c. il metodo delle aliquote saldo (art. 37 cpv. 1–4 LIVA);d. il metodo delle aliquote forfetarie (art. 37 cpv. 5 LIVA);e. l’annuncio di inizio dell’assoggettamento (art. 66 cpv. 1 LIVA);f. l’annuncio di fine dell’assoggettamento (art. 66 cpv. 2 LIVA);g. la presentazione del rendiconto (art. 71 LIVA);h. le correzioni successive del rendiconto (art. 72 LIVA).

Art. 127 cpv. 1 lett. e–g1 Il contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie deve indicare in modo adeguato i valori seguenti nel rendiconto con l’AFC:e. Abrogataf. Abrogatag. le correzioni di cui agli articoli 79 capoversi 3 e 4, 81 capoversi 5 e 6 e 83 capoverso 1.

Titolo prima dell’art. 140Sezione 2: Garanzia della corretta riscossione delle imposte

Art. 140, rubrica Controllo (art. 78 cpv. 2 LIVA)

Art. 140a Spese per la distruzione (art. 79a cpv. 4 LIVA)Le spese per la distruzione dei beni ordinata dall’AFC sono a carico dell’AFC.

Art. 150 Imposizione volontaria di prestazioni escluse dall’imposta (art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)Le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA, al netto del valore del terreno, possono essere assoggettate volontariamente all’imposta, purché siano effettuate a favore di beneficiari istituzionali secondo l’articolo 143 capoverso 2 lettera a, indipendentemente dal fatto che il beneficiario istituzionale sia assoggettato all’imposta in territorio svizzero. Tale opzione è limitata a fondi e parti di fondi:a. destinati a scopi amministrativi, segnatamente uffici, sale per conferenze, depositi e parcheggi; o b. utilizzati esclusivamente per la residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di un’altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di un posto consolare.

Art. 151 cpv. 22 Il diritto al rimborso dell’imposta è salvaguardato se il richiedente:a. è esentato dall’assoggettamento conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA;b. non rinuncia a questa esenzione; e c. l’esenzione non è riconducibile esclusivamente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 1bis LIVA.

Art. 153 cpv. 22 Le agenzie di viaggio con sede all’estero non hanno diritto al rimborso delle imposte loro fatturate in Svizzera per forniture e prestazioni di servizi ricevute che esse rifatturano ai loro clienti.

Art. 155 cpv. 11 La richiesta di rimborso dell’imposta deve essere indirizzata all’AFC unitamente alle fatture del fornitore di prestazioni o alle decisioni d’imposizione dell’UDSC. Le fatture devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 26 capoverso 2 LIVA ed essere intestate al richiedente.

Art. 166d Disposizione transitoria della modifica del 21 agosto 2024bis (art. 35 cpv. 1 lett. b LIVA)Per accertare se superano il limite della cifra d’affari di cui all’articolo 35 capoverso 1bis lettera b LIVA, i contribuenti che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 agosto 2024 sono iscritti nel registro dei contribuenti da meno di un anno devono riportare su un anno intero la cifra d’affari realizzata.

Art. 166e Disposizione transitoria della modifica del 21 agosto 2024 (art. 37 LIVA)1 Con l’entrata in vigore della modifica del 21 agosto 2024 decorrono nuovamente i termini di cui all’articolo 37 capoverso 4 LIVA per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo e viceversa.2 Con l’entrata in vigore della modifica del 21 agosto 2024 decorrono nuovamente i termini di cui all’articolo 98 capoverso 2 per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote forfetarie e viceversa.

II.

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2 L’articolo 123 capoverso 2 lettere a, c, d e f entrano in vigore il 1° gennaio 2027.

21 agosto 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi