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AS 2024 652

Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981
sull’agricoltura (LAgr),

ordina:

Sezione 1 Orientamento della ricerca agronomica

Art. 1

La ricerca della Confederazione nel settore dell’agricoltura e della filiera alimentare persegue gli obiettivi seguenti:

  • a. promuovere un’agricoltura multifunzionale nonché un’agricoltura e una filiera alimentare competitive;

  • b. contribuire alla sicurezza alimentare e alla salute umana, animale e dell’ambiente;

  • c. favorire un utilizzo ecologicamente sostenibile delle risorse nonché contribuire a preservare e a promuovere la biodiversità come pure a sviluppare e curare paesaggi rurali diversificati.

Essa è in particolare orientata alle esigenze:

  • a. delle persone e delle organizzazioni attive nell’agricoltura, nella filiera alimentare, nella formazione e nella consulenza agricola;

  • b. dei consumatori;

  • c. dell’Amministrazione.

La ricerca è svolta tenendo conto del contesto nazionale e internazionale.

Sezione 2 Stazione di ricerca agronomica Agroscope

Art. 2 Agroscope

Agroscope è la stazione di ricerca agronomica di cui all’articolo 114 LAgr.

Art. 3 Compiti

Agroscope ha i seguenti compiti:

  • a. attività nel settore ricerca e sviluppo a favore dell’agricoltura e della filiera alimentare;

  • b. fornitura di basi decisionali in riferimento alla legislazione federale e di perizie, svolgimento di valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca del settore pubblico secondo l’articolo 16 della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione;

  • c. adempimento di compiti esecutivi nell’ambito della legislazione sull’agricoltura e di convenzioni con altri uffici federali.

Sempreché interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano, Agroscope si adopera affinché i risultati della propria attività siano accessibili agli interessati e al pubblico, in particolare mediante la consulenza, la collaborazione in seno alle stazioni sperimentali, l’insegnamento, le pubblicazioni orientate alla pratica e scientifiche, le perizie, le manifestazioni e le offerte di formazione continua.

Art. 4 Organizzazione

Agroscope è attiva nelle seguenti sedi:

  • a. campus di ricerca centrale di Posieux;

  • b. centri di ricerca regionali di Changins e Reckenholz;

  • c. stazioni sperimentali decentrate.

Il campus di ricerca centrale è la sede principale del Consiglio di direzione e il centro per le infrastrutture di laboratorio e la tecnologia di ricerca. È competente per i seguenti settori:

  • a. animali;

  • b. derrate alimentari e alimentazione;

  • c. agroeconomia.

I centri di ricerca regionali sono competenti per i seguenti settori:

  • a. selezione vegetale e sviluppo di varietà;

  • b. agroecologia e risorse naturali;

  • c. protezione dei vegetali;

  • d. sistemi di coltivazione per le colture campicole.

Le stazioni sperimentali decentrate sono competenti per la ricerca orientata all’applicazione e alla pratica nel rispettivo contesto regionale e climatico. Collaborano con servizi cantonali, associazioni di categoria nonché istituzioni di ricerca e di consulenza. Possono essere istituite a tempo determinato.

Il direttore dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) assume la guida strategica di Agroscope.

L’UFAG emana un regolamento interno che disciplina la conduzione, l’organizzazione, i compiti e le competenze di Agroscope.

Art. 5 Consiglio Agroscope

Il Consiglio Agroscope emana raccomandazioni sull’orientamento strategico di Agroscope nel settore ricerca e sviluppo.

Il direttore dell’UFAG presiede il Consiglio Agroscope. Convoca e dirige le riunioni.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) nomina gli altri membri del Consiglio Agroscope. Nel Consiglio Agroscope devono essere rappresentate le cerchie interessate, in particolare la pratica agricola, la ricerca agronomica e l’Amministrazione federale.

I membri del Consiglio Agroscope non hanno diritto a indennizzi.

Il DEFR emana un regolamento che disciplina l’organizzazione, la composizione, i compiti e le competenze del Consiglio Agroscope.

Art. 6 Collaborazione

Agroscope collabora con altre istituzioni, segnatamente con amministrazioni e altre autorità, istituzioni di ricerca pubbliche e private, istituti di formazione, organizzazioni professionali o specializzate, istituzioni di consulenza agricola, nonché con attori dell’agricoltura e della filiera alimentare, degli altri settori dell’economia e della società civile.

Collabora inoltre con la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare nel quadro di progetti di ricerca e sviluppo. A tale scopo si adopera per ottenere i mezzi finanziari necessari presso organi di promozione della ricerca a livello nazionale e internazionale.

Art. 7 Diritti sui beni immateriali

Agroscope decide in merito all’esercizio dei diritti sui beni immateriali che appartengono alla Confederazione.

Qualora Agroscope collabori con terzi, le questioni della proprietà e dell’esercizio dei diritti sui beni immateriali devono essere disciplinate contrattualmente.

Art. 8 Trattamento dei dati

Agroscope può trattare dati personali sempreché ciò sia necessario per l’adempimento dei suoi compiti.

In particolare possono essere effettuati i seguenti trattamenti di dati:

  • a. collegamento e analisi di letteratura rilevante per la ricerca sulla base di dati personali accessibili a chiunque;

  • b. gestione di una banca dati delle pubblicazioni e pubblicazione delle registrazioni.

Le conoscenze nel settore ricerca e sviluppo sono confidenziali finché i risultati non sono resi accessibili al pubblico.

Art. 9 Tasse

Agroscope riscuote tasse per le prestazioni che fornisce e le relative spese.

Le tasse sono stabilite in base all’ordinanza del 16 giugno 20063 sulle tasse UFAG.

Per le pubblicazioni le tasse sono stabilite in base all’ordinanza del 19 novembre 20144 sugli emolumenti per le pubblicazioni.

Sezione 3 Aiuti finanziari

Art. 10 Ambiti d’applicazione

L’UFAG può versare aiuti finanziari nel quadro della ricerca della Confederazione nel settore dell’agricoltura e della filiera alimentare per l’elaborazione di conoscenze scientifiche e basi tecniche per:

  • a. la pratica, la formazione e la consulenza nel settore dell’agricoltura e della filiera alimentare;

  • b. decisioni di politica agricola;

  • c. l’esecuzione di compiti legali.

Art. 11 Aiuti finanziari a istituzioni di ricerca private d’importanza nazionale

L’UFAG può concedere aiuti finanziari a istituzioni di ricerca private, non commerciali, d’importanza nazionale con sede legale in Svizzera.

Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono in particolare:

  • a. la fornitura di prestazioni di ricerca di alta qualità in settori tecnici specifici;

  • b. il contributo alla creazione di valore aggiunto scientifico nei settori tecnici interessati;

  • c. la complementarietà con le attività di ricerca presso le scuole universitarie e Agroscope.

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento della spesa totale per l’esercizio dell’istituzione di ricerca.

Art. 12 Aiuti finanziari per progetti di ricerca

L’UFAG può concedere aiuti finanziari a istituzioni di ricerca pubbliche e private per progetti di ricerca.

Gli aiuti finanziari vengono concessi per progetti di ricerca realizzati da un’istituzione di ricerca o congiuntamente da almeno due istituzioni di ricerca.

Criteri determinanti per la concessione e l’importo degli aiuti finanziari sono in particolare:

  • a. la qualità scientifica del progetto di ricerca proposto;

  • b. le qualifiche scientifiche dei ricercatori;

  • c. il grado dell’interesse pubblico;

  • d. i benefici attesi per la pratica nel settore dell’agricoltura e della filiera alimentare nonché per l’adempimento dei compiti dell’UFAG.

Gli aiuti finanziari per progetto ammontano al massimo al 50 per cento dei costi comprovati computabili. Sono computabili i costi per le spese effettivamente occasionate nell’ambito dei progetti sostenuti e necessarie per la loro adeguata realizzazione.

Art. 13 Aiuti finanziari per progetti pilota e di dimostrazione

L’UFAG può concedere aiuti finanziari a consorzi per progetti pilota e di dimostrazione.

I progetti pilota sono progetti che sfruttano conoscenze scientifiche provenienti dalla ricerca, si svolgono in condizioni simili alla pratica e forniscono conoscenze importanti ai fini dell’applicazione pratica.

I progetti di dimostrazione sono progetti che contribuiscono a rendere noti nuovi prodotti, mettendone in pratica l’applicazione nel quadro del progetto e rendendoli accessibili a un ampio pubblico.

I consorzi secondo il capoverso 1 devono essere composti da più partner attivi all’interno del sistema della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura, le cui competenze e conoscenze si completano a vicenda. Nel caso dei progetti pilota, almeno uno dei partner deve essere un’istituzione di ricerca.

Non vengono concessi aiuti finanziari per misure specifiche delle aziende o per altre misure che potrebbero avere un effetto distorsivo della concorrenza.

Criteri determinanti per la concessione e l’importo degli aiuti finanziari sono in particolare:

  • a. la funzione di modello del progetto;

  • b. la qualità metodologica della procedura;

  • c. il grado dell’interesse pubblico;

  • d. i benefici attesi per la pratica nel settore dell’agricoltura e della filiera alimentare;

  • e. la partecipazione adeguata, anche finanziaria, di utilizzatori finali e moltiplicatori;

  • f. la competenza tecnica dei partner del progetto.

Gli aiuti finanziari per progetto ammontano al massimo al 50 per cento dei costi comprovati computabili. Sono computabili i costi effettivamente cagionati dai progetti sostenuti e necessari per una loro realizzazione conforme all’obiettivo.

Art. 14 Disposizioni comuni

1 Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 11–13 sono concessi entro i limiti del credito stanziato.

Se l’UFAG decide di concedere un aiuto finanziario, stipula un contratto con il beneficiario. Il contratto disciplina l’importo dell’aiuto finanziario, la sua durata e il resoconto.

Le questioni della proprietà e dell’esercizio dei diritti sui beni immateriali sono disciplinate contrattualmente.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

L’UFAG esegue la presente ordinanza.

Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 23 maggio 20125 concernente la ricerca agronomica è abrogata.

Art. 17 Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 14 giugno 19996 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3

La stazione di ricerca agronomica Agroscope è subordinata all’UFAG. Agroscope è il centro di competenza della Confederazione nel settore della ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare. Sostiene gli sforzi dell’agricoltura tesi a produrre prodotti di alta qualità e competitivi in linea con il principio dello sviluppo sostenibile. La sua organizzazione e i suoi compiti sono disciplinati negli articoli 114 e 115 della legge del 29 aprile 19987 sull’agricoltura e nell’ordinanza del 6 novembre 20248 concernente la ricerca agronomica.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

6 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi