La consegna di informazioni classificate a persone e organi stranieri nonché l’accesso da parte di visitatori stranieri a informazioni militari classificate, a materiale classificato e a impianti militari in Svizzera si fondano sulle corrispondenti prescrizioni in materia di sicurezza delle informazioni, in particolare:
a. il trattato internazionale secondo l’articolo 87 della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni applicabile nel caso concreto;
b. l’ordinanza dell’8 novembre 2023 sulla sicurezza delle informazioni;
c. l’ordinanza dell’8 novembre 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
d. l’ordinanza dell’8 novembre 2023 sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende.
Lo Stato maggiore dell’esercito rilascia l’approvazione unicamente se la persona che intende avviare contatti militari internazionali presenta le autorizzazioni o attestazioni necessarie sulla base delle prescrizioni di cui al capoverso 1.
La consegna di informazioni militari classificate non può in alcun caso essere garantita. Alle persone che sono interessate a queste informazioni può unicamente essere promesso l’esame della loro domanda.
Chi vuole consegnare su supporti d’informazione informazioni non classificate deve inoltrarle al Protocollo militare, per trasmissione, in una busta neutra non chiusa; gli organi di cui all’articolo 5 possono trasmettere direttamente le informazioni corrispondenti.
Chi organizza contatti militari internazionali deve istruire tutte le persone coinvolte che avranno contatti con i visitatori stranieri in merito a quali informazioni militari possono fornire.