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AS 2024 686

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (OPD)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Titolo dopo l’art. 10Sezione 1a: Copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio

Art. 10a Requisito1 I coniugi o i partner registrati dei gestori devono disporre di una copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio se:a. al 1° gennaio dell’anno di contribuzione sono sposati o vivono in un’unione domestica registrata con i gestori; b. al 1° gennaio dell’anno di contribuzione non hanno ancora compiuto 65 anni; ec. nell’anno precedente quello di contribuzione non hanno conseguito un reddito proprio superiore al salario annuo minimo di cui all’articolo 7 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.2 Per collaborazione regolare e considerevole nell’azienda ai sensi dell’articolo 70a capoverso 1 lettera i LAgr s’intende una collaborazione che nella dichiarazione d’imposta è stata fatta valere con una deduzione per coniugi con doppio reddito ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta (LIFD).

Art. 10b Deroghe al requisito1 Non è necessaria una copertura assicurativa se: a. nell’anno precedente quello di contribuzione i gestori dimostrano che i coniugi o i partner registrati hanno conseguito un reddito proprio superiore al salario annuo minimo di cui all’articolo 7 della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;b. nella dichiarazione d’imposta i gestori non hanno fatto valere alcuna deduzione per coniugi con doppio reddito ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 LIFD5; c. negli ultimi due anni precedenti quello di contribuzione la coppia di gestori ha conseguito, in media, un reddito imponibile ai sensi della LIFD di 12 000 franchi al massimo;d. l’azienda è gestita da una persona giuridica ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3; oe. l’azienda è un’azienda d’estivazione o un’azienda con pascoli comunitari.2 Per la prova che non è stata fatta valere alcuna deduzione per coniugi con doppio reddito ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 LIFD è determinante l’ultimo anno fiscale oggetto di una tassazione cresciuta in giudicato prima dell’anno di contribuzione. Se questo risale a più di quattro anni prima, ci si basa sulla tassazione provvisoria.3 Per la prova del reddito imponibile della coppia di gestori secondo il capoverso 1 lettera c sono determinanti i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione cresciuta in giudicato entro la fine dell’anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, ci si basa sulla tassazione provvisoria. 4 Dopo il matrimonio o dopo la registrazione dell’unione domestica le ultime dichiarazioni d’imposta presentate da entrambe le persone sono considerate una prova ai sensi dei capoversi 2 e 3 finché non è disponibile una tassazione congiunta cresciuta in giudicato.

Art. 10c Portata della copertura assicurativaLa copertura assicurativa deve comprendere:a. un’assicurazione d’indennità giornaliera che copre il rischio di incapacità lavorativa per malattia o infortunio, esclusa la maternità;b. una previdenza contro i rischi d’invalidità e decesso per malattia e infortunio.

Art. 10d Esigenze relative all’assicurazione d’indennità giornaliera 1 L’indennità giornaliera deve ammontare almeno a 100 franchi al giorno.2 Deve essere versata al più tardi dopo un termine di attesa di 60 giorni per la durata dell’incapacità lavorativa. Può essere versata per un massimo di due anni.

Art. 10e Esigenze relative alla previdenza contro i rischi1 La previdenza contro i rischi deve prevedere:a. una rendita per un importo di almeno 24 000 franchi all’anno; ob. una prestazione in capitale per un importo di almeno 300 000 franchi.2 Se si sceglie una combinazione di rendita e prestazione in capitale, gli importi minimi di cui al capoverso 1 si applicano proporzionalmente.

Art. 10f Deroghe al requisito di una copertura assicurativa a causa dello stato di salute della persona da assicurare1 Se non è possibile assicurare uno o più rischi di cui all’articolo 10c perché un’assicurazione ha rifiutato la persona da assicurare a causa del suo stato di salute o ha applicato una riserva, non vi è alcun obbligo di una copertura assicurativa.2 La riserva può risalire al massimo a cinque anni prima.

Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva e 52 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n e p nonché 71b e all’allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi: 5 Abrogato

Art. 14a e 22 cpv. 2 lett. dAbrogati

Art. 41 cpv. 1 lett. d e 2, frase introduttiva1 Il Cantone adegua il carico usuale di un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari se:d. la superficie di pascolo o la resa della superficie di pascolo ha subito una variazione considerevole a seguito della costruzione di grandi impianti fotovoltaici.2 Esso riduce il carico usuale se:

Art. 55 cpv. 1 lett. qAbrogata

Art. 57 cpv. 1 lett. c bisAbrogata

Art. 58 cpv. 2 e 4 lett. e2 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce sulla superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d’estivazione è ammessa una concimazione conformemente all’allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi.4 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:e. Abrogata

Art. 68 cpv. 2 lett. d2 Non è versato alcun contributo per:d. superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55, fatta eccezione per i cereali in file distanziate quali superficie per la promozione della biodiversità specifica di una regione;

Art. 71a cpv. 2 lett. a2 Non è versato alcun contributo di cui al capoverso 1 per:a. le superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55, fatta eccezione per i cereali in file distanziate quali superficie per la promozione della biodiversità specifica di una regione e i vigneti con biodiversità naturale;

Art. 98 cpv. 3 lett. h3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:h. una dichiarazione che non vi è alcun obbligo di una copertura assicurativa ai sensi degli articoli 10a–10f o che è stata stipulata una copertura assicurativa ai sensi degli articoli 10a–10f.

Art. 101 cpv. 22 I gestori, su richiesta dell’autorità preposta all’esecuzione, devono comprovare i dati di cui all’articolo 98 capoverso 3 lettera h. La copertura assicurativa va dimostrata con una conferma da parte di un assicuratore.

Art. 102 cpv. 33 I Cantoni controllano annualmente, a campione e in funzione del rischio, se esiste la copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio richiesta secondo gli articoli 10a–10f. Controllano inoltre ogni azienda secondo l’articolo 3 capoverso 1 OCoC.

Art. 109a Deduzione all’atto del versamento dei contributiAll’atto del versamento nel 2025, l’importo da versare per i pagamenti diretti secondo l’articolo 2 lettere a, b, c numero 1, e ed f è ridotto dell’1,7 per cento.

Art. 115h Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 20241 Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.9a lettera d, i pagamenti diretti per il 2025 e il 2026 non vengono ridotti.2 Per le persone di cui all’articolo 10a capoverso 1 nate nel 1972 o prima non vi è alcun obbligo di una copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio.

II

Gli allegati 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2 L’allegato 1 numero 2.1.3 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024 con effetto sino al 31 dicembre 2026.

3 Gli articoli 10a–10f, 98 capoverso 3 lettera h, 101 capoverso 2, 102 capoverso 3 e 115h capoverso 2, l’allegato 1 numeri 1.1 lettera d, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3a, 2.1.3b e 2.1.8 nonché l’allegato 8 numeri 2.1a e 2.2.3 lettera a entrano in vigore il 1° gennaio 2027.

6 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25,
58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4,
115d cpv. 4, 115e cpv. 1 nonché 115f cpv. 1)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

N. 1.1 lett. d1.1 Il gestore deve tenere con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell’azienda. Le registrazioni devono presentare in modo comprensibile i processi rilevanti dell’azienda. Devono essere conservate per almeno sei anni. Devono comprendere in particolare i seguenti dati:d. il bilancio delle sostanze nutritive calcolato e condiviso per l’esecuzione nel servizio web centrale messo a disposizione dall’UFAG nonché la documentazione necessaria secondo la Guida «Suisse-Bilanz»6;

N. 2.1.1–2.1.3b, 2.1.8, 2.1.9b lett. b, 2.1.10, 2.1.132.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l’apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida «Suisse-Bilanz» dell’UFAG. I gestori possono applicare la versione della Guida in vigore dal 1° gennaio dell’anno di contribuzione o quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno precedente. 2.1.2 Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati dell’anno civile precedente l’anno di contribuzione. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All’atto del controllo è determinante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell’anno precedente. Il calcolo e la condivisione del bilancio delle sostanze nutritive per l’esecuzione devono essere effettuati elettronicamente nel servizio web centrale messo a disposizione dall’UFAG.2.1.3 Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio all’interno e fuori dell’agricoltura nonché tra le aziende devono essere registrati nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive di cui all’articolo 14 OSIAgr7 nell’applicazione Internet Hoduflu. Soltanto i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio ivi registrati sono riconosciuti per l’adempimento di Suisse-Bilanz. Il Cantone può respingere tenori in sostanze nutritive non plausibili. Su richiesta del Cantone, il fornitore deve comprovare a sue spese la plausibilità dei tenori in sostanze nutritive indicati.2.1.3a Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i seguenti trasferimenti di sostanze nutritive:a. i trasferimenti di concimi e di alimenti concentrati per animali registrati nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive di cui all’articolo 14 OSIAgr;b. i trasferimenti di foraggio di base.2.1.3b Il Cantone può respingere tenori in sostanze nutritive non plausibili utilizzati nel calcolo di cui al numero 2.1.3a. Su richiesta del Cantone, il fornitore deve comprovare a sue spese la plausibilità dei tenori in sostanze nutritive indicati. 2.1.8 Il riporto di sostanze nutritive sul bilancio delle sostanze nutritive dell’anno seguente è consentito come segue: a. al massimo il 5 per cento sia di fosforo sia di azoto calcolato in kg del fabbisogno di sostanze nutritive può essere riportato nel bilancio delle sostanze nutritive dell’anno seguente sempreché non sia stato effettuato alcun riporto nell’anno precedente;b. in viticoltura e in frutticoltura il concime fosforico sparso può essere ripartito su cinque anni al massimo; c. nelle altre colture il fosforo apportato sotto forma di compost e calce può essere ripartito su tre anni al massimo. 2.1.9b Le UBG per ettaro di superficie fertilizzabile sono calcolate sommando:b. i quantitativi totali di azoto e fosforo dei concimi impiegati, in UBG. 2.1.10 In casi particolari, segnatamente per aziende con colture speciali o allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni possono richiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite di cui ai numeri 2.1.9 e 2.1.9a.2.1.13 Per i trasferimenti dei concimi aziendali registrati nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive le aziende con convenzioni sulla correzione lineare secondo il modulo complementare 6 o sul bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» devono utilizzare tenori in sostanze nutritive specifici dell’azienda.

N. 6.1.1 lett. iAbrogata

N. 6.1a.4 parte introduttiva6.1a.4 In caso di applicazioni effettuate con prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF8 devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni del servizio d’omologazione dei prodotti fitosanitari dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del 4 giugno 20249 concernenti misure per la riduzione dei rischi nell’utilizzo di prodotti fitosanitari. Sono esclusi i trattamenti pianta per pianta nonché le applicazioni in serre chiuse e l’utilizzo di sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF con funzione «sostanza a basso rischio». Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni:

N. 6.2.2 lett. b e tabella, lett. a6.2.2 L’impiego di erbicidi è disciplinato come segue: b. gli erbicidi possono essere impiegati in pre-emergenza soltanto nei seguenti casi, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1: Coltura Erbicidi in pre-emergenza a. Cereali Trattamento parziale o su un’ampia porzione della superficie.

N. 6.2.3 lett. e6.2.3 Per le seguenti colture, una volta raggiunta la soglia nociva di cui all’articolo 18 capoverso 2, contro i seguenti agenti patogeni possono essere impiegati insetticidi contenenti i principi attivi seguenti: Coltura Principi attivi che possono essere impiegati nel quadro della PER, per parassita e. Piselli proteici, favette, tabacco e girasoli Afidi: Pirimicarb, Spirotetramat e Flonicamid.

(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)

Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione d’estivazione

N. 4.1.9 e 4.1.104.1.9 Le reti in materiale sintetico possono essere impiegate soltanto durante il pascolo. Devono essere immediatamente rimosse dopo ogni avvicendamento di parco o di superficie di pascolo. Il Cantone può vincolare la recinzione a condizioni e, all’occorrenza, limitare il suo impiego ai rifugi per la notte al fine di tenere adeguatamente conto della protezione degli animai selvatici.4.1.10 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all’articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga ai numeri 4.1.4 e 4.1.6. nonché dispensarlo dall’obbligo di rimuovere le reti di materiale sintetico di cui al numero 4.1.9. L’autorizzazione a lasciare le reti in materiale sintetico oltre la durata di permanenza è concessa soltanto se si tiene adeguatamente conto della protezione degli animali selvatici.

N. 4.2.94.2.9 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all’articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga al numero 4.2.4 nonché dispensarlo dall’obbligo di rimuovere le reti di materiale sintetico di cui al numero 4.1.9. L’autorizzazione a lasciare le reti in materiale sintetico oltre la durata di permanenza è concessa soltanto se si tiene adeguatamente conto della protezione degli animali selvatici.

(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 1.1.41.1.4 Su superfici con composizione floristica insoddisfacente il Cantone può autorizzare un’adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.

N. 10.1.1, frase introduttiva e lett. a 10.1.1 Definizione: superfici di colture campicole gestite in modo estensivo: a. predisposte a strisce sull’intera lunghezza delle colture campicole o su tutta la superficie; e

N. 17Abrogato

(art. 71g cpv. 1 e 4)

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)

N. 1.61.6 I prodotti di cui al numero 1.1.3 sono computabili complessivamente come foraggio di base fino a concorrenza del 5 per cento al massimo della razione totale.

(art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1, nonché 115d cpv. 1)

Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali

A Esigenze dei contributi SSRA

N. 2.5, frase introduttiva2.5 La stabulazione individuale o in gruppi in un box ad area unica o ad aree multiple con un’area di riposo di cui al numero 2.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:

(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi

N. 1.6.3 lett. c1.6.3 Il contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno: c. per le capre 250 fr. per CN

N. 3.1.1, n. 14Abrogato

N. 3.2.1 lett. a3.2.1 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti contributi per anno: a. per ettaro di pascoli estensivi e pascoli boschivi 500 fr.

(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2 e 115g cpv. 2)

Riduzione dei pagamenti diretti

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 8».(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2,
115g cpv. 2 e 115h cpv. 2)

N. 2.1a2.1a Copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio2.1a.1 Se la copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio è insufficiente o mancante, la riduzione alla prima infrazione è pari al 10 per cento di tutti i pagamenti diretti, tuttavia almeno 500 franchi e al massimo 2000 franchi all’anno.La riduzione percentuale nonché gli importi minimo e massimo della riduzione sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

N. 2.2.3 lett. a e b Lacuna per il punto di controllo Riduzione a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, registrazioni alimenti NPr, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1a.1) 50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d’inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente b. Bilancio delle sostanze nutritive, inclusi i giustificativi necessari, incompleto, mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 1) 200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo di 10 giorni al massimo: 110 punti

N. 2.2.4 lett. c e 2.2.6 lett. gAbrogate

N. 2.2.6 lett. h–l Lacuna per il punto di controllo Riduzione h. Lotta senza considerare o senza superare la soglia nociva (art. 18 cpv. 2, all. 1 n. 6.2.3) i. Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati (art. 18 cpv. 3) j. Impiego di prodotti fitosanitari tra il 15 novembre e il 15 febbraio senza autorizzazione speciale (all. 1 n. 6.2.1)k. Impiego non corretto di erbicidi o impiego senza autorizzazione speciale (art. 18 cpv. 4 e 7, all. 1 n. 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2 e 6.3)l. Impiego non corretto di insetticidi o impiego senza autorizzazione speciale (art. 18 cpv. 4 e 7, all. 1 n. 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2 e 6.3) Ogni lacuna: 600 fr./ha × superficie interessata in ha

N. 2.2.9a lett. b–d Lacuna per il punto di controllo Riduzione b. Abrogata c. Punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le misure per la riduzione della deriva (all. 1 n. 6.1a.4) 600 fr./ha × superficie interessata in ha d. Punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le misure per la riduzione del dilavamento (all. 1 n. 6.1a.4) 600 fr./ha × superficie interessata in ha

N. 2.4.25Abrogato

N. 2.5a.1, quinto periodoSe sommando i punti in ambito biologico (n. 2.5a.2–2.5a.10) e i punti PER (n. 2.2) nonché il 25 per cento dei punti URA e contributo per il pascolo (n. 2.9.4 e 2.9.5) si ottengono 110 punti o più, non vengono versati contributi per l’agricoltura biologica nell’anno di contribuzione.