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AS 2024 772

Ordinanza
concernente la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica
(Ordinanza sulla protezione del clima, OOCli)
(Ordinanza sulla protezione del clima, OOCli)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 5, 4 capoverso 2, 6 capoverso 3, 7, 11 capoverso 1
e 13 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 20221 sugli obiettivi
in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli);
vista la legge del 23 dicembre 20112 sul CO2,

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  • a. i requisiti relativi ai cronoprogrammi di imprese e settori per il raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero (art. 5 LOCli);

  • b. la promozione di tecnologie e processi innovativi destinati a favorire l’attuazione dei cronoprogrammi o di singole misure da essi previste (art. 6 LOCli);

  • c. la copertura dei rischi legati agli investimenti in infrastrutture pubbliche necessari per raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero (art. 7 LOCli);

  • d. la rete di coordinamento per l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e per la protezione contro tali effetti (art. 8 LOCli);

  • e. il test volontario per verificare l’orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima (art. 9 LOCli).

Art. 2 Calcolo delle emissioni di gas serra

La quantità delle emissioni dirette, indirette e di quelle a monte e a valle è calcolata separatamente.

Sono considerate emissioni a monte e a valle le emissioni di gas serra generate da terzi durante l’intero ciclo di vita di un prodotto o di una prestazione.

Il calcolo è effettuato sulla base delle attuali conoscenze scientifiche. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) pubblica raccomandazioni al riguardo.

Per la conversione delle emissioni di gas serra in CO2 equivalenti (CO2eq) sono utilizzati i valori secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 30 novembre 20123 sul CO2.

Capitolo 2 Cronoprogrammi

Art. 3 Cronoprogrammi per imprese

I cronoprogrammi per imprese secondo l’articolo 5 LOCli comprendono almeno:

  • a. un bilancio di tutte le emissioni dirette e indirette;

  • b. una descrizione degli impianti e dei processi esistenti;

  • c. un’analisi indicante le soluzioni che consentono di ridurre le emissioni di gas serra o impiegare tecnologie a emissioni negative (NET) e la misura in cui ciò è previsto;

  • d. i provvedimenti da adottare sulla base dell’analisi di cui alla lettera c per la riduzione delle emissioni di gas serra o l’impiego di NET;

  • e. un percorso di riduzione per le emissioni dirette e indirette; tale percorso deve essere lineare per quanto possibile dal punto di vista tecnico, orientarsi ai valori indicativi di cui all’articolo 4 LOCli e contemplare obiettivi intermedi per gli anni 2030 e 2040;

  • f. un percorso di sviluppo delle capacità per l’impiego di NET con cui si prevede di compensare in Svizzera e all’estero, al più tardi entro il 2050, le emissioni di gas serra che non possono essere ridotte con i provvedimenti di cui alla lettera d.

Ai cronoprogrammi per l’orientamento dei flussi finanziari delle imprese del settore finanziario verso investimenti rispettosi del clima si applicano i requisiti minimi relativi a un piano di transizione di cui all’articolo 3 capoverso 3 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 20224 concernente la relazione sulle questioni climatiche.

Art. 4 Cronoprogrammi per settori

Le associazioni di categoria possono elaborare cronoprogrammi per le imprese del loro settore (cronoprogrammi per settori).

I cronoprogrammi per settori comprendono almeno:

  • a. il bilancio delle emissioni dirette e indirette caratteristico per un’impresa del settore;

  • b. una descrizione degli impianti e dei processi specifici per settore esistenti;

  • c. un’analisi indicante le soluzioni che consentono di ridurre le emissioni di gas serra o impiegare NET e la misura in cui ciò è previsto;

  • d. i provvedimenti da adottare sulla base dell’analisi di cui alla lettera c per la riduzione delle emissioni di gas serra o l’impiego di NET;

  • e. un percorso di riduzione per le emissioni dirette e indirette; tale percorso deve essere lineare per quanto possibile dal punto di vista tecnico, orientarsi ai valori indicativi di cui all’articolo 4 LOCli e contemplare obiettivi intermedi per gli anni 2030 e 2040;

  • f. un percorso di sviluppo delle capacità per l’impiego di NET con cui si prevede di compensare in Svizzera e all’estero, al più tardi entro il 2050, le emissioni di gas serra che non possono essere ridotte con i provvedimenti di cui alla lettera d.

Art. 5 Considerazione delle emissioni di gas serra a monte e a valle e delle emissioni di ossidi di azoto, particelle di fuliggine e composti ossidati dello zolfo generate dal traffico aereo

Oltre alle emissioni dirette e indirette, i cronoprogrammi possono comprendere anche le emissioni a monte e a valle che sono determinanti secondo l’analisi della rilevanza. Per determinare la rilevanza, le emissioni a monte e a valle devono essere categorizzate secondo l’allegato 1 numeri 1–3 e sottoposte a un’analisi della rilevanza di cui all’allegato 1 numero 4.

I cronoprogrammi degli operatori di aeromobili possono comprendere anche le emissioni di ossidi di azoto, particelle di fuliggine e composti ossidati dello zolfo generate dall’esercizio di aeromobili nella troposfera superiore e nella stratosfera inferiore a seguito del rifornimento di carburanti in Svizzera.

Art. 6 Informazioni sui provvedimenti nei cronoprogrammi

In relazione ai provvedimenti elencati nei cronoprogrammi devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • a. una descrizione esatta dei singoli provvedimenti;

  • b. una stima dei costi e dell’utilità dell’attuazione;

  • c. nel caso di cronoprogrammi per imprese: un calcolo dell’effetto in tonnellate di CO2eq ottenuto mediante i provvedimenti e i relativi effetti sul consumo di energia;

  • d. nel caso di cronoprogrammi per settori: una stima dell’effetto dei provvedimenti;

  • e. un calendario per l’attuazione.

Art. 7 Altri requisiti relativi ai cronoprogrammi

L’acquisto di attestati nazionali e internazionali secondo l’articolo 2 lettere d e f della legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 è considerato un provvedimento secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera d o 4 capoverso 2 lettera d della presente ordinanza soltanto se gli attestati sono stati emessi per l’impiego di NET.

I cronoprogrammi vengono aggiornati in caso di mutamento delle condizioni, ma almeno ogni cinque anni.

Art. 8 Informazioni e consulenza per l’elaborazione di cronoprogrammi

L’Ufficio federale dell’energia (UFE) mette a disposizione le informazioni necessarie per l’elaborazione dei cronoprogrammi in un formato pubblicamente accessibile.

Registra i consulenti per la consulenza specialistica di cui all’articolo 5 capoverso 3 LOCli.

Pubblica nel suo sito Internet l’elenco dei consulenti registrati. L’elenco contiene nome, dati di contatto e settori di attività.

Capitolo 3 Incentivi

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 9 Ripartizione delle risorse

L’UFE stabilisce d’intesa con l’UFAM la ripartizione delle risorse autorizzate secondo l’articolo 6 capoverso 5 LOCli tra:

  • a. la promozione secondo l’articolo 6 LOCli;

  • b. la copertura dei rischi secondo l’articolo 7 LOCli.

D’intesa con l’UFAM, stabilisce la ripartizione delle risorse di cui al capoverso 1 lettera a tra i provvedimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra e quelli per l’impiego di NET. In tale contesto occorre stabilire quante risorse devono essere impiegate per la promozione su richiesta e quante per la promozione mediante bando di gara.

Nella ripartizione delle risorse si tiene conto del fabbisogno di risorse e delle spese d’esecuzione, così come del contributo fornito dai singoli provvedimenti contemplati nel presente capitolo al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 LOCli.

Art. 10 Criteri di priorità

Se le domande presentate o attese superano le risorse disponibili, gli aiuti finanziari sono concessi tenendo conto dei seguenti criteri:

  • a. l’entità della riduzione perseguita delle emissioni di gas serra o delle emissioni negative perseguite in tonnellate di CO2eq;

  • b. la fase di sviluppo in cui si trovano i provvedimenti e il relativo potenziale d’impiego;

  • c. i costi per ogni tonnellata di CO2eq di riduzione delle emissioni di gas serra che si intende realizzare o per ogni tonnellata di CO2eq di emissioni negative che si intende realizzare nel corso della durata dell’effetto;

  • d. gli effetti positivi e negativi dei provvedimenti sull’ambiente in Svizzera e all’estero e sul consumo di risorse naturali;

  • e. il rischio di uno spostamento delle emissioni di gas serra all’estero.

Sezione 2 Promozione di tecnologie e processi innovativi

Art. 11 Provvedimenti promossi

Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 6 LOCli sono concessi per i provvedimenti previsti nell’ambito di un cronoprogramma e che si trovano in una delle seguenti fasi di sviluppo:

  • a. fase di sviluppo «finalità dimostrative»: i provvedimenti non sono ancora stati testati e attuati su scala reale;

  • b. fase di sviluppo «autorizzazione all’immissione in commercio e introduzione sul mercato»: i provvedimenti sono stati attuati almeno una volta su scala reale;

  • c. fase di sviluppo «diffusione sul mercato»: i provvedimenti sono già stati attuati più di una volta su scala reale, ma continuano a sussistere rischi di attuazione non controllabili.

I provvedimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • a. provvedimenti per la riduzione delle emissioni dirette e indirette: i requisiti di cui all’allegato 2 numero 1;

  • b. provvedimenti per la riduzione delle emissioni direttamente a monte e a valle: i requisiti di cui all’allegato 2 numero 2;

  • c. provvedimenti per lo stoccaggio del CO2 in prodotti o nel sottosuolo: i requisiti di cui all’allegato 2 numero 3.

Agli operatori indicati di seguito è concesso un aiuto finanziario soltanto se soddisfano anche le seguenti condizioni:

  • a. operatori di impianti e di aeromobili che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) (art. 15–16a della legge del 23 dicembre 2011 sul CO2): se dimostrano in modo credibile e verificabile che i costi per l’attuazione dei provvedimenti sono eccessivamente elevati anche in una prospettiva di lungo periodo e che i provvedimenti non verrebbero realizzati senza l’aiuto finanziario;

  • b. operatori di impianti con un impegno di riduzione (art. 31 e 31a della legge sul CO2): se dimostrano in modo credibile e verificabile di rispettare il loro impegno di riduzione secondo l’articolo 67 o 68 dell’ordinanza del 30 novembre 20125 sul CO2 anche senza tenere conto dell’effetto dei provvedimenti promossi.

Non sono concessi aiuti finanziari per i provvedimenti che non forniscono alcun contributo adeguato al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 LOCli o che non corrispondono alla politica energetica o climatica della Confederazione.

Nell’ambito dei bandi di gara possono essere previsti valori soglia più bassi rispetto a quelli indicati nell’allegato 2.

Art. 12 Forma e procedura per la concessione di aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari sono concessi sotto forma di contributi d’investimento o contributi d’esercizio annui.

Sono concessi su domanda o mediante bando di gara.

L’UFE organizza i bandi di gara. Per ogni bando stabilisce in particolare i criteri e le condizioni per la partecipazione nonché le indicazioni e i documenti da presentare.

Un’impresa che ha già partecipato a un bando di gara per un provvedimento può presentare domanda per lo stesso provvedimento al più presto 12 mesi dal termine di presentazione stabilito per detto bando.

Art. 13 Domande di aiuti finanziari

Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’UFE. Questi può stabilire giorni di riferimento a tal fine.

Più imprese o stabilimenti d’impresa possono presentare una domanda collettiva. In tal caso designano un rappresentante.

Un’associazione di categoria può presentare domanda per un programma di settore se i provvedimenti sono realizzati esclusivamente in imprese del settore che occupano meno di 250 collaboratori e che:

  • a. presentano un consumo annuo di calore pari al massimo a 5 GWh; o

  • b. presentano un consumo annuo di elettricità pari al massimo a 0,5 GWh.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a. il tipo, il potenziale d’impiego e la durata dell’effetto dei provvedimenti;

  • b. la fase di sviluppo in cui si trovano i provvedimenti;

  • c. l’entità della riduzione perseguita delle emissioni di gas serra o delle emissioni negative perseguite in tonnellate di CO2eq presso l’impresa, presso lo stabilimento d’impresa o, se si tratta di processi direttamente a monte o a valle, presso terzi;

  • d. il rapporto della riduzione delle emissioni di gas serra o delle emissioni negative ottenute in tonnellate di CO2eq rispetto all’entità dell’aiuto finanziario richiesto;

  • e. il rischio di uno spostamento delle emissioni di gas serra all’estero;

  • f. gli effetti positivi e negativi dei provvedimenti sull’ambiente in Svizzera e all’estero e sul consumo di risorse naturali;

  • g. l’ammontare dell’aiuto finanziario richiesto;

  • h. altri eventuali incentivi e l’ammontare delle prestazioni proprie correlate ai provvedimenti;

  • i. gli obiettivi intermedi nel caso di provvedimenti particolarmente dispendiosi in termini di costi;

  • j. il nome e i recapiti dei responsabili.

Alla domanda va allegato il cronoprogramma.

Se i provvedimenti comportano la riduzione delle emissioni direttamente a monte e a valle o l’utilizzo temporaneo del CO2 catturato, la domanda deve contenere una dichiarazione di consenso dei terzi interessati per quanto riguarda l’attuazione del provvedimento e gli obblighi di notifica. È possibile rinunciare alla dichiarazione di consenso se il relativo onere sarebbe sproporzionato, se i dati per gli obblighi di notifica sono già disponibili presso l’impresa o lo stabilimento d’impresa e se è esclusa una doppia promozione.

Se la domanda comprende contributi d’esercizio, occorre illustrare in che modo saranno portati avanti i provvedimenti dopo la cessazione dell’aiuto finanziario.

L’UFE può richiedere ulteriori informazioni se necessario per la valutazione della domanda.

Art. 14 Ammontare degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi computabili.

Sono considerati costi computabili:

  • a. per i contributi d’investimento: i costi d’investimento necessari per l’attuazione economica e appropriata del provvedimento;

  • b. per i contributi d’esercizio: i costi d’esercizio annui che superano i costi d’esercizio per la tecnica convenzionale.

L’UFE stabilisce l’ammontare dell’aiuto finanziario caso per caso. Determinanti a tal fine sono le indicazioni di cui all’articolo 13 capoverso 4 lettere a–g.

L’UFE riduce l’ammontare dell’aiuto finanziario nella misura dei guadagni e dei risparmi previsti dallo scambio di diritti di emissione, salvo per i progetti per la cattura e lo stoccaggio del CO2. L’ammontare dei guadagni e dei risparmi è stabilito sulla base del prezzo d’aggiudicazione medio sul mercato primario nell’Unione europea nell’anno precedente.

Se i contributi d’investimento superano i 20 milioni di franchi, l’UFE può limitare l’ammontare dell’aiuto finanziario ai costi supplementari rispetto a quelli generati dall’impiego della tecnica convenzionale.

Art. 15 Attuazione dei provvedimenti e durata della concessione dei contributi d’esercizio

I provvedimenti devono essere attuati entro il 31 dicembre 2035.

I contributi d’esercizio sono concessi al massimo per sette anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2037.

Art. 16 Obbligo di notifica

L’UFE dev’essere informato senza indugio se le indicazioni fornite nella domanda non sono più esatte.

Art. 17 Rapporto sull’attuazione

Dopo l’attuazione dei provvedimenti oppure, nel caso di provvedimenti particolarmente dispendiosi in termini di costi, dopo il conseguimento di un obiettivo intermedio (art. 13 cpv. 4 lett. i), dev’essere presentato un rapporto all’UFE. Tale rapporto comprende:

  • a. indicazioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti;

  • b. un rendiconto dei costi con copie delle fatture.

Il rapporto sottostà all’approvazione dell’UFE.

L’UFE può richiedere ulteriori informazioni se queste sono necessarie per il versamento dell’aiuto finanziario.

Art. 18 Versamento degli aiuti finanziari e termine per il conteggio

L’UFE versa gli aiuti finanziari dopo l’approvazione del rapporto sull’attuazione.

Nel caso di provvedimenti particolarmente dispendiosi in termini di costi con obiettivi intermedi, l’aiuto finanziario è versato in funzione dell’attuazione.

Gli aiuti finanziari sono versati non oltre il 31 dicembre 2038. Il conteggio finale dev’essere presentato entro il 1° luglio 2038.

Art. 19 Rapporto di valutazione

Tre anni dopo l’attuazione dei provvedimenti dev’essere presentato un rapporto di valutazione all’UFE. Il rapporto indica:

  • a. l’entità della riduzione annua delle emissioni di gas serra conseguita o delle emissioni negative ottenute annualmente in tonnellate di CO2eq nei tre anni precedenti;

  • b. lo stato di attuazione degli eventuali impegni associati ai provvedimenti promossi secondo l’allegato 2;

  • c. gli eventuali scostamenti rispetto ai provvedimenti originariamente pianificati o agli impegni associati ai provvedimenti promossi secondo l’allegato 2, con una motivazione e le misure di correzione previste.

Art. 20 Pubblicazione di informazioni

Nel rispetto del segreto di fabbricazione e d’affari, l’UFE e l’UFAM pubblicano nei rispettivi siti Internet i cronoprogrammi per settori nonché informazioni sui provvedimenti promossi.

Sezione 3 Copertura dei rischi legati agli investimenti in infrastrutture pubbliche

Art. 21 Campo d’applicazione

Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 7 LOCli sono concessi su domanda per la copertura dei rischi legati agli investimenti nelle seguenti infrastrutture pubbliche:

  • a. reti termiche nuove e potenziate la cui energia termica proviene da fonti rinnovabili o dal calore residuo inevitabile ed è fornita a utenze decentralizzate;

  • b. nuovi accumulatori termici a lungo termine che sono collegati a una rete termica.

Gli aiuti finanziari sono concessi per la copertura dei seguenti rischi, se questi non possono essere evitati né coperti in altro modo a condizioni adeguate:

  • a. per le reti termiche:

    1. limitazione permanente o guasto permanente della fonte di energia termica,

    2. cessazione permanente del prelievo di energia termica di uno o più clienti che rappresentano almeno 2 MW di potenza o più del 20 per cento della produzione totale di energia termica all’anno;

  • b. per gli accumulatori termici a lungo termine:

    1. il mancato doppio utilizzo,

    2. il mancato raggiungimento, nella misura di oltre il 15 per cento, dell’efficienza di stoccaggio annua prevista dell’accumulatore termico a lungo termine.

Non sono concessi aiuti finanziari per la copertura di rischi in caso di investimenti nelle infrastrutture pubbliche seguenti:

  • a. infrastrutture che non forniscono un contributo adeguato al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 LOCli o che non sono idonee al mercato;

  • b. le sonde geotermiche e i campi di sonde geotermiche con una potenza inferiore a 300 kW.

Non sono concessi aiuti finanziari per la copertura dei seguenti rischi:

  • a. per le reti termiche:

    1. guasto della fonte di energia termica dovuto a motivi tecnici,

    2. aumento del costo dei vettori energetici,

    3. impiego di un impianto a combustibili fossili in sostituzione della fonte di energia termica che ha subito il guasto, salvo il caso di una soluzione transitoria della durata massima di due anni;

  • b. per gli accumulatori termici a lungo termine: mancato raggiungimento dell’efficienza di stoccaggio per motivi tecnici.

Art. 22 Presupposti per la copertura dei rischi legati alle reti termiche e costi computabili

Ai fini di una copertura dei rischi legati agli investimenti in reti termiche devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:

  • a. la nuova costruzione o il potenziamento della rete devono comportare almeno 1000 MWh di prelievo di energia utile all’anno e 0,5 MW di potenza;

  • b. le reti termiche devono essere adeguatamente dimensionate;

  • c. per coprire il fabbisogno di energia termica può essere impiegato al massimo il 10 per cento di vettori energetici fossili all’anno.

I seguenti costi possono essere computati come costi d’investimento se non sono già inclusi in finanziamenti pubblici di altro tipo:

  • a. i costi per la sostituzione della fonte di energia termica;

  • b. i costi d’investimento non più ammortizzabili nei seguenti casi:

    1. la sostituzione non è possibile,

    2. il prelievo di energia termica di uno o più clienti che rappresentano almeno 2 MW di potenza o più del 20 per cento della produzione totale di energia termica all’anno viene meno in maniera durevole.

Art. 23 Presupposti per la copertura dei rischi legati agli accumulatori termici a lungo termine e costi computabili

Ai fini di una copertura dei rischi legati agli investimenti in accumulatori termici a lungo termine devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:

  • a. l’accumulatore termico deve effettuare al massimo due cicli di accumulo completi all’anno;

  • b. nel caso di serbatoi di stoccaggio interrati la superficie deve essere utilizzata per una diversa finalità (doppio utilizzo);

  • c. ad eccezione del calore residuo inevitabile, l’energia termica da accumulare non deve provenire da processi di combustione.

I seguenti costi possono essere computati come costi d’investimento se non sono già inclusi in finanziamenti pubblici di altro tipo:

  • a. i costi per un nuovo doppio utilizzo nel caso di serbatoi di stoccaggio interrati, qualora il doppio utilizzo venga meno;

  • b. i costi d’investimento non più ammortizzabili nel caso di mancato raggiungimento dell’efficienza di stoccaggio.

Art. 24 Domanda

La domanda di aiuto finanziario dev’essere presentata all’UFE al momento della presentazione della domanda di autorizzazione edilizia o, se non occorre alcuna autorizzazione edilizia, quando il progetto è pronto per la realizzazione.

La domanda contiene le seguenti indicazioni:

  • a. descrizione del progetto;

  • b. valutazione della redditività;

  • c. valutazione della fattibilità tecnica e garanzia dell’esercizio a lungo termine;

  • d. valutazione dei rischi coperti e piano per la loro minimizzazione;

  • e. attestazione del contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 LOCli;

  • f. nome e recapiti dei responsabili.

L’UFE può richiedere ulteriori informazioni se necessario per la valutazione della domanda.

Art. 25 Ammontare e durata dell’aiuto finanziario

Le coperture dei rischi sono accordate al massimo per il 50 per cento dei costi d’investimento computabili (art. 22 cpv. 2 e 23 cpv. 2), comunque al massimo per 5 milioni di franchi.

Sono accordate fino al 31 dicembre 2030. La durata delle coperture è di al massimo 15 anni a partire dalla messa in servizio della nuova costruzione o del potenziamento della rete termica o dalla messa in servizio di una nuova fonte di energia termica o dell’accumulatore termico a lungo termine.

Art. 26 Obbligo d’informare e di diligenza

Le persone cui è stata accordata una copertura dei rischi devono:

  • a. riferire periodicamente in merito allo stato del progetto e alla situazione sul fronte dei rischi;

  • b. consentire la consultazione dei documenti e l’accesso ai locali.

Devono notificare senza indugio all’UFE:

  • a. la messa in servizio delle opere infrastrutturali interessate;

  • b. variazioni sostanziali delle basi su cui poggia la copertura dei rischi.

Devono adottare tutti i provvedimenti richiesti dalle circostanze per evitare o attenuare un obbligo di pagamento della Confederazione.

Art. 27 Insorgenza del rischio

L’insorgenza di un rischio coperto deve essere notificata all’UFE entro 60 giorni dal momento in cui se ne viene a conoscenza.

Devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per la verifica dell’obbligo di pagamento della Confederazione.

Una copertura dei rischi accordata non viene fornita se:

  • a. il rischio d’investimento è subentrato a causa di difetti nella pianificazione, nella realizzazione o nell’esercizio;

  • b. il rischio è subentrato per colpa propria dell’interessato;

  • c. l’obbligo di pagamento della Confederazione è inferiore a 250 000 franchi.

Capitolo 4 Adattamento ai cambiamenti climatici e protezione contro tali cambiamenti

Art. 28 Strategie

L’UFAM analizza periodicamente i rischi dei cambiamenti climatici in Svizzera e, con il coinvolgimento di ulteriori uffici federali e dei Cantoni, elabora strategie per l’adattamento ai cambiamenti climatici e per la protezione dai loro effetti (adattamento).

Art. 29 Rete di coordinamento

È creata una rete per il coordinamento delle procedure nel settore dell’adattamento.

La rete è composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di Confederazione, Cantoni e Comuni, della scienza, dell’economia e della società civile.

Ha in particolare i seguenti compiti:

  • a. interconnettere gli operatori del settore dell’adattamento e garantire il trasferimento di conoscenze tra di essi;

  • b. valutare ai diversi livelli la necessità di intervento e coordinare le strategie e i provvedimenti nel settore dell’adattamento;

  • c. sostenere l’UFAM nell’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 28.

L’UFAM gestisce la rete e ne dirige la segreteria.

Capitolo 5 Orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima

Art. 30

Per permettere ai settori finanziari di verificare l’orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima e il loro contributo effettivo agli obiettivi di cui all’articolo 3 LOCli, l’UFAM, d’intesa con la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, mette a disposizione almeno ogni due anni un test della compatibilità climatica.

La partecipazione al test è volontaria.

Il test si avvale di un metodo riconosciuto a livello internazionale, scientificamente fondato e basato su scenari, che fornisce risultati quantitativi e qualitativi specifici per settori e classi d’investimento. Il metodo dev’essere disponibile senza licenza.

L’UFAM provvede a verificare la plausibilità della completezza dei dati presentati.

Sulla base dei risultati del test, l’UFAM accerta lo stato dell’orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima e del contributo effettivo al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 LOCli. Pubblica tali risultati e la quota dei partecipanti in forma aggregata per settore.

Capitolo 6 Disposizioni finali

Art. 31 Consulenza alle autorità esecutive

Nella sua funzione di servizio ambientale della Confederazione, l’UFAM fornisce consulenza all’UFE e alle altre autorità esecutive nell’esecuzione della presente ordinanza.

È competente in particolare per la valutazione degli effetti dei provvedimenti sull’impatto ambientale e sul consumo di risorse naturali.

Art. 32 Emissioni di ossidi di azoto, particelle di fuliggine e composti ossidati dello zolfo generate dal traffico aereo

L’Ufficio federale dell’aviazione civile comunica all’UFAM, a cadenza annuale, la quantità stimata di emissioni di ossidi di azoto, particelle di fuliggine e composti ossidati dello zolfo generate dall’esercizio di aeromobili nella troposfera superiore e nella stratosfera inferiore a seguito del rifornimento di carburanti in Svizzera.

L’UFAM stima l’impatto climatico delle emissioni di cui al capoverso 1, compreso l’impatto climatico delle scie di condensazione.

L’impatto climatico è stimato prendendo in considerazione le attuali conoscenze scientifiche e le disposizioni internazionali.

L’UFAM pubblica ogni anno i risultati delle stime.

Art. 33 Adeguamento dell’allegato 1

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni adegua l’allegato 1 allo sviluppo scientifico.

Art. 34 Modifica di un altro atto normativo

La modifica dell’ordinanza del 1° novembre 20176 sull’energia è disciplinata nell’allegato 3.

Art. 35 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

27 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 5 cpv. 1)

Emissioni a monte e a valle

1 Categorizzazione: principio

La categorizzazione delle emissioni a monte e a valle si basa sullo stato della scienza, segnatamente sullo standard «Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard» (2011)7 del Greenhouse Gas Protocol.

2 Categorie di emissioni a monte

Le emissioni a monte devono essere attribuite a una o più delle seguenti categorie:

  • a. merci e servizi acquistati;

  • b. beni d’investimento;

  • c. emissioni di gas serra legate ai combustibili e ad altre fonti di energia che non sono già prese in considerazione come emissioni dirette o indirette;

  • d. trasporto e distribuzione a monte;

  • e. rifiuti prodotti durante l’esercizio;

  • f. viaggi d’affari;

  • g. pendolarismo dei lavoratori;

  • h. valori patrimoniali noleggiati a monte.

3 Categorie di emissioni a valle

Le emissioni a valle devono essere attribuite a una o più delle seguenti categorie:

  • a. trasporto e distribuzione a valle;

  • b. lavorazione dei prodotti venduti;

  • c. utilizzo dei prodotti venduti;

  • d. trattamento a fine vita dei prodotti venduti;

  • e. valori patrimoniali noleggiati a valle;

  • f. franchising;

  • g. investimenti.

4 Analisi della rilevanza

Sono considerate rilevanti le emissioni delle categorie di cui ai numeri 2 e 3 per le quali sono soddisfatti almeno i seguenti criteri:

  • a. significatività: le emissioni stimate di una categoria rappresentano una quota significativa rispetto al bilancio complessivo delle emissioni a monte e a valle; la quota è stimata in primo luogo sulla base di dati che provengono direttamente dalle attività dell’impresa (dati primari) e successivamente sulla base di dati non specifici per le attività dell’impresa (dati secondari);

  • b. influenzabilità e controllabilità: la riduzione delle emissioni di una categoria può essere influenzata mediante attività proprie.

(art. 11 cpv. 2 e 5 e 19 lett. b e c)

Requisiti relativi ai provvedimenti per la promozione di tecnologie e processi innovativi

1 Provvedimenti per la riduzione delle emissioni dirette e indirette

  • 1.1 I provvedimenti devono determinare una riduzione annua prevista delle emissioni di gas serra nell’impresa o nello stabilimento d’impresa nella seguente misura:

    • a. provvedimenti nella fase di sviluppo «autorizzazione all’immissione in commercio e introduzione sul mercato»: almeno 1000 t di CO2eq;

    • b. provvedimenti nella fase di sviluppo «diffusione sul mercato»: almeno 5000 t di CO2eq.

  • 1.2 Se si prevede che i provvedimenti determineranno un aumento dell’efficienza dei processi fossili, i vettori energetici fossili restanti del processo dovranno essere sostituiti completamente, prima del 2040, con vettori energetici rinnovabili. La sostituzione va indicata nel cronoprogramma.

  • 1.3 Se si prevede che i provvedimenti determineranno un consumo più elevato di elettricità, si dovrà utilizzare elettricità da fonti non fossili in misura equivalente al consumo più elevato di elettricità, dimostrandolo mediante certificati di provenienza.

2 Provvedimenti per la riduzione delle emissioni nei processi direttamente a monte o a valle

  • 2.1 I provvedimenti devono determinare una riduzione annua prevista delle emissioni di gas serra generate in un processo direttamente a monte o a valle dell’impresa o dello stabilimento d’impresa nella seguente misura:

    • a. provvedimenti nella fase di sviluppo «finalità dimostrative»: almeno 100 t di CO2eq;

    • b. provvedimenti nelle fasi di sviluppo «autorizzazione all’immissione in commercio e introduzione sul mercato» o «diffusione sul mercato»: 500 t di CO2eq.

  • 2.2 Se si prevede che i provvedimenti determineranno un aumento dell’efficienza dei processi fossili presso terzi, questi dovranno sostituire completamente i vettori energetici fossili restanti del processo, prima del 2040, con vettori energetici rinnovabili. La sostituzione va indicata nel cronoprogramma.

  • 2.3 Se si prevede che i provvedimenti determineranno un consumo più elevato di elettricità presso terzi, questi dovranno utilizzare elettricità da fonti non fossili in misura equivalente al consumo più elevato di elettricità, dimostrandolo mediante certificati di provenienza.

  • 2.4 I provvedimenti nella fase di sviluppo «finalità dimostrative» devono essere testati e realizzati in una scala che consenta di determinare i dati scientifici, tecnici ed economici e permetta una valutazione tecnica ed economica completa in relazione all’effettiva introduzione sul mercato di tecnologie innovative.

3 Provvedimenti per lo stoccaggio del CO2 in prodotti o nel sottosuolo

  • 3.1 Il CO2 catturato deve provenire da uno degli impianti o da una delle fonti riportati qui di seguito:

    • a. impianti con emissioni di CO2 derivanti da processi, come gli impianti per la produzione di clinker di cemento;

    • b. impianti il cui scopo principale consiste nello smaltimento dei rifiuti urbani o speciali secondo l’articolo 3 lettere a e c dell’ordinanza del 4 dicembre 20158 sui rifiuti;

    • c. impianti esistenti per la produzione di calore di processo ad alta temperatura (800 gradi Celsius o superiore);

    • d. fonti biogene; o

    • e. l’atmosfera.

  • 3.2 I provvedimenti devono permettere di immagazzinare prevedibilmente ogni anno, in modo temporaneo o permanente, almeno 5000 t di CO2eq.

  • 3.3 Il processo di cattura dev’essere efficiente e occorre garantire la permanenza dello stoccaggio.

  • 3.4 Dev’essere utilizzata elettricità da fonti non fossili in misura equivalente al consumo più elevato di elettricità risultante dalla cattura, dimostrandolo mediante certificati di provenienza.

  • 3.5 Il CO2 catturato da fonti fossili e derivanti da processi per essere utilizzato e immagazzinato temporaneamente deve essere conferito a uno stoccaggio permanente entro il 2050. Tale conferimento va indicato nel cronoprogramma dell’impresa che cattura il CO2. L’impresa che utilizza il CO2 catturato deve passare al CO2 da fonti biogene o atmosferiche entro il 2050. Tale passaggio va indicato nel suo cronoprogramma.

  • 3.6 Se il CO2 catturato è immagazzinato temporaneamente in prodotti, la domanda di aiuto finanziario deve essere presentata dall’impresa che utilizza il CO2 catturato. Alla domanda va allegato il cronoprogramma dell’impresa che cattura il CO2.

  • 3.7 Se i provvedimenti per lo stoccaggio delle emissioni di CO2 riguardano l’intera catena di processo, dalla cattura fino all’utilizzo o allo stoccaggio, nel cronoprogramma deve essere descritta l’intera catena di processo.

4 Scadenze per il raggiungimento dei valori soglia

I valori soglia di cui ai numeri 1–3 del presente allegato devono essere raggiunti:

  • a. per singole imprese o singoli stabilimenti d’impresa: nell’anno successivo all’attuazione dei provvedimenti;

  • b. per le imprese o gli stabilimenti d’impresa di un settore in programmi di settore: al più tardi entro cinque anni dall’attuazione del primo provvedimento.

(art. 34)

Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 1° novembre 20179 sull’energia è modificata come segue:

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 54a Promozione secondo l’articolo 50a LEne: condizioni e campo d’applicazione1 La Confederazione promuove misure secondo l’articolo 50a LEne se queste soddisfano:a. le condizioni di cui all’allegato 6a numero 1 quando un impianto di riscaldamento a olio combustibile, a gas naturale o elettrico a resistenza fisso viene sostituito con:1. un impianto di riscaldamento a legna automatico,2. una pompa di calore aria/acqua,3. una pompa di calore salamoia/acqua o una pompa di calore acqua/acqua, o4. un allacciamento a una rete di teleriscaldamento;b. le condizioni di cui all’allegato 6a numero 2 quando viene installato un impianto di collettore solare termico o viene ampliato un impianto di collettore solare termico esistente;c. le condizioni di cui all’allegato 6a numero 3 quando un riscaldamento a olio combustibile, a gas naturale o elettrico a resistenza decentralizzato privo di sistema idraulico di distribuzione del calore viene sostituito con un riscaldamento principale alimentato a energie rinnovabili dotato di un sistema idraulico di distribuzione del calore;d. le condizioni di cui all’allegato 6a numero 4 quando l’efficienza energetica dell’involucro dell’edificio viene migliorata in maniera globale.2 L’articolo 57 capoverso 1 si applica per analogia.3 Non vengono promosse le misure secondo l’articolo 57 capoverso 2 della presente ordinanza nonché quelle secondo l’articolo 104 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 novembre 201210 sul CO2.4 I Cantoni possono escludere dalla promozione al massimo una delle misure di cui all’allegato 6a numeri 1 e 2.

Art. 54b Promozione secondo l’articolo 50a LEne: contributi e limite massimo di contribuzione1 I contributi per le misure di cui all’articolo 50a LEne sono stabiliti nell’allegato 6a numeri 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.2, 2.3, 3.4 e 4.4.2 I Cantoni possono fissare un limite massimo dei contributi per le misure. Questo non può essere inferiore a 100 000 franchi.3 La promozione delle misure di cui all’allegato 6a numeri 1, 2 e 4 non può superare il 50 per cento dei costi d’investimento totali.

Art. 54c Promozione secondo l’articolo 50a LEne: consulenza per la sostituzione di riscaldamenti1 Attingendo ai fondi di cui all’articolo 50a LEne è possibile impiegare fino a 15 milioni di franchi all’anno per la consulenza per la sostituzione di riscaldamenti con riscaldamenti principali alimentati a energie rinnovabili.2 La consulenza viene promossa come segue:a. con 450 franchi forfettari per:1. le case unifamiliari,2. le case plurifamiliari fino a sei unità abitative,3. gli edifici non abitativi con una potenza termica installata fino a 30 kW;b. con 1800 franchi forfettari per:1. le comunioni dei proprietari per piani,2. le case plurifamiliari con più di sei unità abitative,3. gli edifici non abitativi con una potenza termica installata superiore a 30 kW.

Art. 54d Promozione secondo l’articolo 50a LEne: procedura, esecuzione e finanziamento 1 La Confederazione accorda ai Cantoni i contributi di base secondo l’articolo 50a capoverso 3 LEne nell’ambito della concessione dei contributi globali di cui all’articolo 34 della legge del 23 dicembre 201111 sul CO2.2 La procedura e l’esecuzione della promozione sono rette per analogia:a. dalle seguenti disposizioni della presente ordinanza:1. articolo 59 in combinato disposto con l’articolo 110 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 30 novembre 201212 sul CO2,2. articolo 60,3. articoli 63, 64 e 67 in combinato disposto con l’articolo 105 lettera b dell’ordinanza sul CO2;b. dagli articoli 107, 108 capoverso 1 e 109 dell’ordinanza sul CO2.3 Se in un anno i fondi disponibili in un Cantone secondo l’articolo 50a LEne sono esauriti, tale Cantone può farsi conteggiare nuovi incentivi mediante la promozione di cui all’articolo 34 della legge sul CO2.4 L’esecuzione della promozione della consulenza per la sostituzione di riscaldamenti (art. 54c) compete alla Confederazione.

(art. 34)

(art. 54a cpv. 1 e 4 e 54b cpv. 1 e 3)

Promozione secondo l’articolo 50a LEne: condizioni e contributi

1 Sostituzione di impianti di riscaldamento a olio combustibile, gas naturale ed elettrici a resistenza fissi

1.1 Sostituzione con impianti di riscaldamento a legna automatici
1.1.1 Condizioni

La sostituzione viene promossa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a. la potenza termica dell’impianto di riscaldamento a legna automatico è superiore a 70 kW;

  • b. la copertura dei picchi di carico dell’intero impianto con combustibili fossili non supera la seguente percentuale del fabbisogno annuo complessivo di calore per il riscaldamento e l’acqua calda:

    • – 0 per cento per un intero impianto con una potenza termica nominale pari al massimo a 100 kW,

    • – 10 per cento per un intero impianto con una potenza termica nominale superiore a 100 kW;

  • c. è dimostrato che la norma di gestione della qualità per gli impianti termici a legna13 è applicata in modo completo ed entro il termine stabilito;

  • d. per le caldaie a legna con potenza termica nominale fino a 500 kW e dotate di un sistema di distribuzione del calore, è disponibile una dichiarazione di conformità secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 1° novembre 201714 sull’efficienza energetica in combinato disposto con l’allegato 1.20 di detta ordinanza;

  • e. l’impianto di riscaldamento a legna automatico dispone di una misurazione a regola d’arte dell’elettricità e del calore.

1.1.2 Restrizioni

Si applicano le seguenti restrizioni:

  • a. per i sistemi di riscaldamento con rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC), ha diritto alla promozione solo la produzione di calore che va al di là dei requisiti energetici minimi della RIC;

  • b. se viene pianificata una rete di teleriscaldamento ed è stata effettuata un’attribuzione territoriale a livello parcellare da parte del Comune, il Cantone può sospendere la promozione in tali zone.

1.1.3 Calcolo dei contributi e contributo minimo

Al calcolo dei contributi si applica quanto segue:

  • a. la grandezza di riferimento è la potenza nominale della caldaia in kW (potenza termica nominale all’uscita del generatore di calore); nel caso di sistemi di riscaldamento a cascata aventi la stessa tecnologia si applica la potenza cumulata;

  • b. il contributo di incentivazione è calcolato sulla base di una potenza termica nominale installata pari al massimo a 50 W per m2 di superficie di riferimento energetico (SRE) (prima del risanamento);

  • c. il contributo minimo ammonta a:

per gli impianti di riscaldamento a legna con una potenza nominale della caldaia pari al massimo a 500 kW:

360 fr./kW

per gli impianti di riscaldamento a legna con una potenza nominale della caldaia superiore a 500 kW:

fr. 80 000 + 200 fr./kW

1.2 Sostituzione con una pompa di calore aria/acqua
1.2.1 Condizioni

La sostituzione viene promossa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a. la potenza termica nominale della pompa di calore è superiore a 70 kW in corrispondenza del punto di funzionamento A-7/W34 secondo la norma SN EN 14825, luglio 202215;

  • b. la pompa di calore è una pompa di calore a motore elettrico;

  • c. la copertura dei picchi di carico dell’intero impianto con combustibili fossili non supera la seguente percentuale del fabbisogno annuo complessivo di calore per il riscaldamento e l’acqua calda:

    • – 0 per cento per un intero impianto con una potenza termica nominale pari al massimo a 100 kW,

    • – 10 per cento per un intero impianto con una potenza termica nominale superiore a 100 kW;

  • d. la pompa di calore dispone di un marchio di qualità nazionale o internazionale valido in Svizzera;

  • e. la pompa di calore dispone di una misurazione a regola d’arte dell’elettricità e del calore.

1.2.2 Restrizione

Se viene pianificata una rete di teleriscaldamento ed è stata effettuata un’attribuzione territoriale a livello parcellare da parte del Comune, il Cantone può sospendere la promozione in tali zone.

1.2.3 Calcolo dei contributi e contributo minimo

Al calcolo dei contributi si applica quanto segue:

  • a. la grandezza di riferimento è la potenza termica nominale in kW; nel caso di sistemi di riscaldamento a cascata aventi la stessa tecnologia si applica la potenza cumulata;

  • b. il contributo di incentivazione è calcolato sulla base di una potenza termica nominale installata pari al massimo a 50 W per m2 di SRE (prima del risanamento);

  • c. il contributo minimo ammonta a fr. 3200 + 120 fr./kW.

1.3 Sostituzione con una pompa di calore salamoia/acqua o una pompa di calore acqua/acqua
1.3.1 Condizioni

La sostituzione viene promossa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a. la potenza termica nominale della pompa di calore è superiore a 70 kW in corrispondenza del punto di funzionamento salamoia/acqua B0/W34 o acqua/acqua W10/W34 secondo la norma SN EN 14825, luglio 202216;

  • b. la pompa di calore è una pompa di calore a motore elettrico;

  • c. la copertura dei picchi di carico dell’intero impianto con combustibili fossili non supera la seguente percentuale del fabbisogno annuo complessivo di calore per il riscaldamento e l’acqua calda:

    • – 0 per cento per un intero impianto con una potenza termica nominale pari al massimo a 100 kW,

    • – 10 per cento per un intero impianto con una potenza termica nominale superiore a 100 kW;

  • d. la pompa di calore utilizza una fonte di calore di valore superiore rispetto all’aria esterna, in particolare il calore ambientale proveniente dal sottosuolo, dalle acque sotterranee o dall’acqua del lago oppure il calore proveniente da un accumulatore di ghiaccio;

  • e. la pompa di calore dispone di un marchio di qualità nazionale o internazionale valido in Svizzera;

  • f. per le pompe di calore con sonde geotermiche è disponibile un marchio di qualità per le imprese di trivellazioni per sonde geotermiche;

  • g. la pompa di calore dispone di una misurazione a regola d’arte dell’elettricità e del calore.

1.3.2 Restrizione

Se viene pianificata una rete di teleriscaldamento ed è stata effettuata un’attribuzione territoriale a livello parcellare da parte del Comune, il Cantone può sospendere la promozione in tali zone.

1.3.3 Calcolo dei contributi e contributo minimo

Al calcolo dei contributi si applica quanto segue:

  • a. la grandezza di riferimento è la potenza termica nominale in kW; nel caso di sistemi di riscaldamento a cascata aventi la stessa tecnologia si applica la potenza cumulata;

  • b. il contributo di incentivazione è calcolato sulla base di una potenza termica nominale installata pari al massimo a 50 W per m2 di SRE (prima del risanamento);

  • c. il contributo minimo ammonta a:

per le pompe di calore con una potenza termica nominale pari al massimo a 500 kW:

fr. 4 800 + 360 fr./kW

per le pompe di calore con una potenza termica nominale superiore a 500 kW:

fr. 84 800 + 200 fr./kW

1.4. Sostituzione con un allacciamento a una rete di teleriscaldamento
1.4.1 Condizioni

La sostituzione viene promossa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a. la potenza termica nominale è superiore a 70 kW;

  • b. il calore prelevato proviene principalmente da energie rinnovabili o da calore residuo; la percentuale minima è stabilita dal Cantone;

  • c. il Cantone si assicura che il gestore della rete di teleriscaldamento metta a disposizione del Cantone le informazioni necessarie per evitare doppi conteggi.

1.4.2 Calcolo dei contributi e contributo minimo

Al calcolo dei contributi si applica quanto segue:

  • a. la grandezza di riferimento è la potenza allacciata in kW;

  • b. il contributo di incentivazione è calcolato sulla base di una potenza allacciata pari al massimo a 50 W per m2 di SRE (prima del risanamento);

  • c. il contributo minimo ammonta a:

per gli allacciamenti con una potenza allacciata pari al massimo a 500 kW:

fr. 8 000 + 40 fr./kW

per gli allacciamenti con una potenza allacciata superiore a 500 kW:

fr. 18 000 + 20 fr./kW

2 Installazione di nuovi impianti di collettori solari termici e ampliamento di impianti esistenti

2.1 Condizioni

L’installazione di nuovi impianti di collettori solari termici e l’ampliamento di impianti esistenti vengono promossi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a. la potenza termica nominale dell’impianto di collettore solare termico è superiore a 70 kW;

  • b. l’impianto fa parte di un impianto per la generazione di calore con energie rinnovabili che sostituisce un impianto di riscaldamento a olio combustibile, a gas naturale o elettrico a resistenza fisso;

  • c. la copertura dei picchi di carico dell’intero impianto con combustibili fossili non supera la seguente percentuale del fabbisogno annuo complessivo di calore per il riscaldamento e l’acqua calda:

    • – 0 per cento per un intero impianto con una potenza termica nominale pari al massimo a 100 kW,

    • – 10 per cento per un intero impianto con una potenza termica nominale superiore a 100 kW;

  • d. i collettori rispondono ai criteri secondo le spiegazioni che figurano nella lista collettori 12/202117;

  • e. è disponibile una garanzia di prestazione validata (GPV) di Swissolar/SvizzeraEnergia;

  • f. l’impianto dispone di una sorveglianza attiva secondo le disposizioni di Swissolar18.

2.2 Restrizioni

Sono esclusi dalla promozione:

  • a. i collettori ad aria;

  • b. i collettori solari per impianti di riscaldamento delle piscine e impianti di essiccazione del fieno;

  • c. la sostituzione di impianti di collettori solari termici esistenti.

2.3 Calcolo dei contributi e contributo minimo

Al calcolo dei contributi si applica quanto segue:

  • a. la grandezza di riferimento è la potenza termica nominale in kW; nel caso di ampliamenti di impianti, la potenza termica nominale supplementare in kW rispetto allo stato prima dell’ampliamento;

  • b. il contributo minimo ammonta a fr. 2400 + 1000 fr./kW.

3. Sostituzione di impianti di riscaldamento a olio combustibile, a gas naturale ed elettrici a resistenza decentralizzati privi di sistema idraulico di distribuzione del calore

3.1 Campo d’applicazione

La promozione è destinata alla sostituzione di impianti di riscaldamento a olio combustibile, a gas naturale ed elettrici a resistenza decentralizzati, privi di sistema idraulico di distribuzione del calore, con un riscaldamento principale alimentato a energie rinnovabili dotato di un sistema idraulico di distribuzione del calore.

3.2 Condizioni

La sostituzione viene promossa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a. il riscaldamento da sostituire è indispensabile per generare la potenza termica necessaria per raggiungere la temperatura ambiente standard secondo la norma SIA 384.201(2017)19;

  • b. l’impianto di riscaldamento da sostituire è impiegato per coprire oltre il 50 per cento del fabbisogno termico per il riscaldamento dell’edificio (riscaldamento principale);

  • c. vengono sostituiti tutti i riscaldamenti decentralizzati nell’edificio, ad eccezione dei radiatori scaldasalviette;

  • d. qualora non sia possibile disinstallare un riscaldamento elettrico a pavimento o ciò risulti eccessivamente oneroso, questo sarà separato in modo permanente dall’approvvigionamento elettrico.

3.3 Promozione multipla

È ammessa una promozione contemporanea della sostituzione mediante misure cantonali nell’ambito del Programma Edifici nonché mediante altre misure secondo l’articolo 50a LEne.

3.4 Calcolo dei contributi

Al calcolo dei contributi si applica quanto segue:

  • a. la grandezza di riferimento è la SRE in m2 che sarà riscaldata con il nuovo sistema idraulico di distribuzione del calore;

  • b. il contributo ammonta a:

per una SRE di al massimo 250 m2:

fr. 15 000

per una SRE di oltre 250 m2:

fr. 60 per m2 di SRE

4 Miglioramento dell’efficienza energetica dell’involucro dell’edificio

4.1 Campo d’applicazione

La promozione è destinata a:

  • a. risanamenti completi di edifici con misure individuali secondo la misura

    M-01 (Isolamento termico di facciate, tetti, pareti e pavimenti dal terreno) del Modèle d’encouragement harmonisé des cantons 201520 (ModEnHa 2015);

  • b. risanamenti completi di edifici in più tappe secondo la misura M-10 (Miglioramento della classe CECE dell’involucro dell’edificio e dell’efficienza energetica complessiva) o la misura M-11 (Riduzione del fabbisogno di riscaldamento e dell’energia per il riscaldamento) del ModEnHa 2015.

4.2 Condizioni
  • 4.2.1 I risanamenti di edifici vengono promossi se è soddisfatta una o più delle seguenti condizioni:

  • a. dopo il risanamento, almeno il 90 per cento della facciata e del tetto, ad eccezione della parete e del pavimento contro terra, è isolato termicamente secondo i requisiti della misura M-01 del ModEnHa 2015;

  • b. dopo il risanamento, all’edificio è attribuita la classe di efficienza CECE C o B per l’involucro dell’edificio;

  • c. dopo il risanamento, il fabbisogno termico per il riscaldamento dell’edificio è inferiore al 150 per cento del valore limite per il fabbisogno termico per il riscaldamento dei nuovi edifici secondo il modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni 2014 (MoPEC)21.

  • 4.2.2. Il Cantone stabilisce quali risanamenti di edifici secondo il numero 4.2.1 intende promuovere.

4.3 Restrizioni

Si applicano le seguenti restrizioni:

  • a. nel valutare se la promozione non supera nel complesso il 50 per cento dei costi d’investimento totali occorre tenere conto del contributo di incentivazione per la misura di base M-01, M-10 o M-11 del ModEnHa 2015;

  • b. è esclusa una combinazione con il bonus per l’efficienza energetica globale previsto nella misura M-15 del ModEnHa 2015.

4.4 Contributo minimo

Al calcolo dei contributi si applica quanto segue:

  • a. La grandezza di riferimento è:

    • – per i risanamenti di edifici che soddisfano la condizione di cui al numero 4.2.1 lettera a, la superficie in m2 dell’elemento strutturale isolato termicamente,

    • – per i risanamenti di edifici che soddisfano la condizione di cui al numero 4.2.1 lettera b o c, la SRE in m2.

  • b. Il contributo minimo ammonta a:

per i risanamenti di edifici secondo il numero 4.2.1 lettera a:

fr. 30 per m2 di superficie dell’elemento strutturale isolato termicamente

per i risanamenti di edifici secondo il numero 4.2.1 lettere b o c:

fr. 30 per m2 di SRE

Ordinanza<br />concernente la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica<br />(Ordinanza sulla protezione del clima, OOCli) | Lexipedia | Lexipedia