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AS 2025 207

Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 5 aprile 20061 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 53 Norme di riferimento (art. 48 LFC)1 I nuovi principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico (International Public Sector Accounting Standards; IPSAS) o le modifiche degli IPSAS esistenti vanno attuati entro il termine previsto dal comitato IPSAS (International Public Sector Accounting Standards Board).2 In via eccezionale, l’AFF può posticipare l’attuazione di due anni al massimo se i lavori preparatori per l’attuazione interni all’Amministrazione federale richiedono più tempo o se risulta appropriato attuare congiuntamente diverse modifiche degli IPSAS.3 Le deroghe agli IPSAS sono motivate nell’allegato del conto annuale. Le deroghe sostanziali agli IPSAS sono inserite nell’allegato 2 nel quadro della prossima modifica della presente ordinanza, ma al più tardi due anni dopo il termine previsto dal comitato IPSAS.

Art. 61 e 62Abrogati

II

L’allegato 2 è modificato come segue:

N. 43 N. IPSAS N. Deroga 43 Leasing 43 Lo standard non viene applicato. Di conseguenza, nel quadro di operazioni di leasing i diritti d’uso e le obbligazioni derivanti dal contratto di leasing non sono iscritti a bilancio. Per contro, al momento della scadenza le uscite sono addebitate al conto economico.

III

L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

IV

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

2 Gli articoli 61 e 62 nonché la cifra III entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

21 marzo 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 53 cpv. 2)

Deroghe del conto della Confederazione agli IPSAS

N.

IPSAS

N.

Deroga

17

Requisito per l’iscrizione all’attivo: utilità economica o potenziale di utilità economica per l’adempimento di compiti pubblici (Service Potential)

17

Materiale d’armamento: sono iscritti all’attivo solo i sistemi principali previsti nei programmi d’armamento. Il rimanente materiale d’armamento iscrivibile all’attivo non viene iscritto a bilancio.

43

Leasing

43

Lo standard non viene applicato. Di conseguenza, nel quadro di operazioni di leasing i diritti d’uso e le obbligazioni derivanti dal contratto di leasing non sono iscritti a bilancio. Per contro, al momento della scadenza le uscite sono addebitate al conto economico.

47

Ricavi

47

Registrazione posticipata delle entrate: le entrate dell’imposta sul valore aggiunto sono registrate con un trimestre di ritardo a contare dalla nascita del debito fiscale. Le entrate dell’imposta federale diretta e dell’imposta integrativa sono registrate con la data della fatturazione da parte dei Cantoni, ma con un ritardo di un mese.