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AS 2025 22

Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPAn)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del 5 settembre 20081 sulla formazione in protezione degli animali è modificata come segue:

Ingressovisti gli articoli 76 capoverso 3, 190 capoverso 3, 197 capoverso 3, 198 capoverso 3, 198c capoverso 2 e 202 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali (OPAn),

Art. 2 cpv. 11 L’obiettivo della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 4 oppure 103 lettera e OPAn è insegnare al detentore di animali o alla persona responsabile dell’accudimento degli animali a trattarli con riguardo e in modo corretto, a detenerli in modo adeguato, a mantenerli in buona salute, ad allevarli in modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una progenie sana.

Art. 3 Forma e durata della formazione1 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica nonché un periodo di pratica in una o in diverse aziende secondo l’articolo 198c OPAn.2 La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo 40 ore, di cui almeno 20 sono dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte pratica.3 Il periodo di pratica comprende almeno 360 ore. Di queste, un massimo di 80 ore può essere svolto in piccoli gruppi.

Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva e cpv. 42 La parte teorica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 4 oppure 103 lettera e OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite in merito agli animali accuditi negli ambiti seguenti:4 La parte teorica della formazione di persone che allevano a titolo professionale animali da compagnia o cani da lavoro deve comprendere almeno 10 ore negli ambiti di cui al capoverso 2 lettere d–g.

Art. 4a Contenuto della parte pratica1 La parte pratica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 4 oppure 103 lettera e OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieniche.2 La parte pratica della formazione di cui all’articolo 102 capoverso 5 OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di rispettare le norme igieniche e alle manipolazioni sull’animale legate al servizio offerto.

Art. 5 Periodo di pratica1 Per quanto riguarda la formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5 OPAn e la formazione di cui all’articolo 85 capoverso 2 OPAn, per la detenzione professionale di quaglie della specie Coturnix japonica è possibile computare ai fini del periodo di pratica un massimo di 240 ore se:a. il detentore di animali dimostra di tenere animali della specie corrispondente da almeno tre anni; e b. l’autorità cantonale di esecuzione competente non ha riscontrato gravi carenze durante i controlli. 2 Per quanto riguarda la formazione di cui all’articolo 102 capoverso 2 OPAn, almeno 240 ore del periodo di pratica devono essere svolte in una pensione per animali munita di autorizzazione secondo l’articolo 101 lettera a OPAn. È possibile svolgere al massimo 80 ore in uno studio veterinario per piccoli animali. 3 Per quanto riguarda la formazione di cui all’articolo 102 capoverso 4 OPAn, ai fini del periodo di pratica è possibile computare un massimo di 240 ore se:a. il detentore di animali dimostra di essere membro di un’associazione di allevatori della specie corrispondente da almeno tre anni e di aver allevato almeno cinque cucciolate durante questo periodo di tempo; e b. l’autorità cantonale di esecuzione competente non ha riscontrato gravi carenze durante i controlli. 4 Per quanto riguarda la formazione di cui all’articolo 102 capoverso 5 OPAn, l’organizzazione di formazione può specificare il numero di animali sui quali deve essere effettuata la cura degli zoccoli o degli unghioni durante il periodo di pratica. La durata dei trattamenti, compreso il tempo dedicato alla documentazione, deve essere pari ad almeno 360 ore. 120 ore di attività pratica possono essere eseguite in modo autonomo. Tutti i trattamenti devono essere documentati.

Art. 5b cpv. 11 La formazione comprende una parte teorica e un periodo di pratica in una o in diverse aziende secondo l’articolo 198c OPAn. Il periodo di pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali e prevede almeno quattro gruppi di animali di cui all’articolo 5d capoverso 1.

Art. 7 cpv. 2 lett. abis2 La parte pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali sotto la supervisione di un trasportatore di animali esperto e dura:abis. per il personale addetto al trasporto di equidi almeno due giorni lavorativi, che devono essere impiegati per gli equidi;

Art. 9 cpv. 1 lett. i1 La parte pratica si svolge in modo specifico per ognuno dei seguenti gruppi di animali:i. equidi.

Art. 14 cpv. 11 L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 203a OPAn è di fornire ai formatori dei detentori di animali conoscenze approfondite riguardo alle esigenze particolari degli animali e alla loro detenzione adeguata.

Art. 40 Forma e durata della formazioneLa formazione si svolge sotto forma di un corso della durata di almeno tre ore o di un periodo di pratica durante almeno tre manifestazioni in una o in diverse aziende secondo l’articolo 198c OPAn, sotto la direzione di un titolare del rispettivo attestato di competenza.

Art. 51a Insegnamento online1 La parte teorica della formazione può essere svolta interamente tramite una piattaforma didattica, a condizione che i partecipanti possano essere chiaramente identificati. 2 Al massimo un quarto della parte teorica può essere svolta mediante altri mezzi elettronici, in particolare tramite videochiamata.

Art. 58 Svolgimento dell’esame 1 Le organizzazioni di formazione secondo l’articolo 198a OPAn conducono gli esami al termine della formazione specialistica non legata a una professione. 2 Spetta ai Cantoni o all’organizzazione da essi incaricata condurre gli esami di cui all’articolo 76 capoverso 3 OPAn per ottenere l’autorizzazione a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani.

Art. 59 cpv. 33 Il comitato di sorveglianza è responsabile del corretto svolgimento dell’esame in conformità al regolamento d’esame.

Art. 60 cpv. 1 e 21 Conderne soltanto il testo francese2 Per lo svolgimento dell’esame occorre designare, oltre al perito d’esame, almeno un’altra persona indipendente. Nel caso dell’esame orale, questa persona deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 203 OPAn.

Art. 62 cpv. 22 L’organizzazione competente decide in merito all’ammissione all’esame.

Art. 71 cpv. 2Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.

20 dicembre 2024

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

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